Art. 41.

                   Tutela delle lavoratrici madri

  1.  Oltre  a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151,  al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
si applicano le seguenti disposizioni:
   a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio,
a  richiesta  degli  interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
   b)  esonero,  a  domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  servizio  notturno  sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
   c)  esonero,  a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del  figlio,  per  la  madre  dal servizio notturno o dal servizio su
turni  continuativi  articolati  sulle  24  ore,  o per le situazioni
monoparentali  dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24
ore;
   d)  esonero,  a  domanda,  dal servizio notturno per le situazioni
monoparentali,  ivi  compreso  il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
   e)  divieto  di  inviare  in  missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
   f)  esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
abbiano  a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
   g)  possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori  di  concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta',  di  frequentare  il  corso di formazione presso la scuola piu'
vicina  al  luogo  di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
   h)  divieto  di  impiegare  la  madre o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli  39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  al  comma  1  si  applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
 
          Nota all'art. 41:
             -  Per  il  testo  degli  articoli  39  e 40 del decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n. 151, recante «Testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'articolo   15  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
          supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 18.
             - La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone   handicappate»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.