Art. 42.
Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami
universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate
le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami
sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di
sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e
conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in
tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di
iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.
Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
«Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i
corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati
nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare
alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.».