Art. 42.

                         Diritto allo studio

  1.  Per  la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami
universitari  o  post-universitari,  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate
le  quattro  giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami
sostenuti  in  ragione  di  sei  ore  per  ogni  giorno;  in  caso di
sovrapposizione  di  esami, al dipendente possono essere attribuite e
conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in
tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
  3.  Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,  n.  254  nel caso di
iscrizione  a  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma  di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per  il  raggiungimento  di tali localita' ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.
 
          Nota all'art. 42:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 57 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
             «Art.  57  (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   di  cui  all'articolo  54  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i
          corsi  richiamati  nel predetto articolo non siano attivati
          nella  sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare
          alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
          altra  localita'  ed  in  tal  caso  i giorni eventualmente
          necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
          rientro  in  sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
          ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
             2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano anche al
          personale  trasferito  ad  altra sede di servizio che abbia
          gia'  iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
          di servizio.».