Art. 44.

                            Tutela legale

  1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975,  n.  152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore  del  coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del  coniuge  e  dei  figli  del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti  disposizioni  in materia di successione. Alla relativa spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o  agenti  di  pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati  per  fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un  libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata, a
richiesta  dell'interessato,  la  somma di euro 2.500,00 per le spese
legali,  salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
  3.  L'importo  di  cui  al  comma 2 puo' essere anticipato anche al
personale   convenuto   in  giudizi  per  responsabilita'  civile  ed
amministrativa  previsti  dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
  4.   Sono   ammesse   al   rimborso,   nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti  di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
  5.  La  richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui  dall'Avvocatura  dello  Stato  ai sensi dell'articolo 18 del
decreto  legge  25  marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
 
          Nota all'art. 44:
             -  Per  il  testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio
          1975,  n.  152,  recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
          pubblico»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 24 maggio
          1975, n. 136, si veda nelle note all'art. 21.
             -  Per  il  testo  dell'articolo 18 del decreto legge 25
          marzo  1997,  n.  67,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          favorire    l'occupazione»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   26   marzo   1997,  n.  71,  e  convertito  con
          modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
          Ufficiale  24  maggio  1997,  n.  119),  si veda nelle note
          all'art. 21.