Art. 44.
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese
legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Nota all'art. 44:
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
1975, n. 136, si veda nelle note all'art. 21.
- Per il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con
modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119), si veda nelle note
all'art. 21.