Art. 45. Commissione paritetica e norme di garanzia 1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta. 2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione, nominata dal rispettivo Comandante Generale, e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. 3. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Nota all'art. 45: - Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170: «Art. 36 (Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 8, del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. 2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».