Art. 45.
Commissione paritetica e norme di garanzia
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del
Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da
ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2,
richiesta scritta di esame della questione controversa con la
specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della
questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La
relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno
in cui e' stata formulata la richiesta.
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando
Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al
comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione, nominata
dal rispettivo Comandante Generale, e' presieduta da un
rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal
Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e
da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di
Rappresentanza.
3. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo,
permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto
il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni
del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi
Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170.
Nota all'art. 45:
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio
1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«Art. 36 (Uniforme applicazione delle disposizioni
negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire
uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 8,
del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i
Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e
tempestivamente le proprie disposizioni applicative,
emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di
concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora
ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della
trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma
1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le
Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».