Art. 45.

             Commissione paritetica e norme di garanzia

  1.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle materie regolate dal
presente  decreto  e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195, insorgano contrasti
interpretativi   di   rilevanza   generale  per  tutto  il  personale
interessato  fra  le  amministrazioni  e  le  rispettive  sezioni del
Consiglio  Centrale  di  Rappresentanza  puo'  essere  formulata,  da
ciascuna  delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2,
richiesta  scritta  di  esame  della  questione  controversa  con  la
specifica  e  puntuale  indicazione  dei  fatti  e  degli elementi di
diritto  sui  quali  la  stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla  richiesta,  la  predetta  Commissione procede ad un esame della
questione  controversa,  predisponendo  un  parere non vincolante. La
relativa  decisione  da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno
in cui e' stata formulata la richiesta.
  2.  Il  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri e il Comando
Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al
comma  1,  una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione, nominata
dal   rispettivo   Comandante   Generale,   e'   presieduta   da   un
rappresentante   dell'Amministrazione   e  composta,  oltre  che  dal
Presidente,  in  pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e
da  rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di
Rappresentanza.
  3.  Ove,  a  conclusione  dell'iter  di  cui  al presente articolo,
permangano  contrasti  interpretativi di rilevanza generale per tutto
il  personale  militare  interessato, le amministrazioni o le sezioni
del  Consiglio  Centrale  di  Rappresentanza,  tramite  i  rispettivi
Comandi  Generali,  possono attivare la procedura di cui all'articolo
36  del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170.
 
          Nota all'art. 45:
             -  Per  il  testo  dell'articolo 2 della legge 12 maggio
          1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 36 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
             «Art.   36  (Uniforme  applicazione  delle  disposizioni
          negoziali  e  di  concertazione). - 1. Al fine di garantire
          uniformita'   applicativa   alle  disposizioni  recate  dai
          decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
          2  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, in
          attuazione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 8,
          del  citato  decreto  legislativo,  le Amministrazioni ed i
          Comandi  generali provvedono a trasmettere reciprocamente e
          tempestivamente   le   proprie   disposizioni  applicative,
          emanate  sulle  materie  oggetto  di  contrattazione  e  di
          concertazione.
             2.  Le  Amministrazioni  e  i  Comandi generali, qualora
          ravvisino  l'esigenza  di  approfondimenti  a seguito della
          trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma
          1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le
          Amministrazioni  che  partecipano  alle  procedure  di  cui
          all'articolo  1  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195.».