Art. 10.
             (Tutela degli interessati nei procedimenti
            amministrativi di competenza delle regioni e
                         degli enti locali)

1.  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla
presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  L'accesso  ai  documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza";
 b) all'articolo 29:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.   Le   disposizioni   della  presente  legge  si  applicano  alle
amministrazioni   statali   e   agli   enti  pubblici  nazionali.  Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa'  con  totale  o  prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio  delle  funzioni amministrative. Le disposizioni di cui
agli  articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis.  Attengono  ai  livelli  essenziali  delle prestazioni di cui
all'articolo  117,  secondo  comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni  della  presente  legge  concernenti gli obblighi per la
pubblica    amministrazione    di    garantire    la   partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo  entro  il  termine  prefissato e di assicurare l'accesso
alla  documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative alla
durata massima dei procedimenti.
2-ter.  Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui  all'articolo  117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
le  disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di
inizio  attivita'  e  il  silenzio  assenso, salva la possibilita' di
individuare,  con  intese  in  sede  di  Conferenza  unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater.   Le   regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie  inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni
attinenti  ai  livelli  essenziali  delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano   adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione".
 
          Note all'art. 10:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 22 della gia' citata
          legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso).
          - 1. Ai fini del presente capo si intende:
              a)   per   «diritto   di  accesso»,  il  diritto  degli
          interessati  di  prendere  visione  e  di estrarre copia di
          documenti amministrativi;
              b)   per   «interessati»,  tutti  i  soggetti  privati,
          compresi  quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
          che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e attuale,
          corrispondente  ad una situazione giuridicamente tutelata e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
              c)   per   «controinteressati»,   tutti   i   soggetti,
          individuati  o facilmente individuabili in base alla natura
          del  documento  richiesto,  che dall'esercizio dell'accesso
          vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
              d)     per     «documento     amministrativo»,     ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di  atti,  anche  interni  o  non relativi ad uno specifico
          procedimento,  detenuti  da  una pubblica amministrazione e
          concernenti     attivita'     di     pubblico    interesse,
          indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
          della loro disciplina sostanziale;
              e)  per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di
          diritto   pubblico   e   i   soggetti  di  diritto  privato
          limitatamente  alla  loro  attivita'  di pubblico interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
             2.  L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
          rilevanti  finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e la trasparenza.
             3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad
          eccezione  di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5
          e 6.
             4.  Non  sono accessibili le informazioni in possesso di
          una  pubblica  amministrazione  che  non  abbiano  forma di
          documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati  personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati si
          riferiscono.
             5.  L'acquisizione  di documenti amministrativi da parte
          di  soggetti  pubblici, ove non rientrante nella previsione
          dell'art.  43,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica   28  dicembre  2000,  n.  445,  si  informa  al
          principio di leale cooperazione istituzionale.
             6.  Il  diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
          la  pubblica  amministrazione  ha  l'obbligo  di detenere i
          documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 29 della gia' citata
          legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  29  (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le
          disposizioni   della   presente  legge  si  applicano  alle
          amministrazioni  statali e agli enti pubblici nazionali. Le
          disposizioni  della  presente legge si applicano, altresi',
          alle  societa'  con  totale o prevalente capitale pubblico,
          limitatamente  all'esercizio delle funzioni amministrative.
          Le  disposizioni  di  cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
          commi  5,  5-bis  e  6,  nonche'  quelle del capo IV-bis si
          applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
             2.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle
          rispettive  competenze,  regolano  le  materie disciplinate
          dalla    presente    legge   nel   rispetto   del   sistema
          costituzionale  e delle garanzie del cittadino nei riguardi
          dell'azione   amministrativa,   cosi'   come  definite  dai
          principi stabiliti dalla presente legge.
             2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni
          di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera m), della
          Costituzione   le   disposizioni   della   presente   legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo  entro  il  termine  prefissato e di assicurare
          l'accesso   alla   documentazione  amministrativa,  nonche'
          quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
             2-ter.  Attengono  altresi'  ai livelli essenziali delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della  Costituzione  le  disposizioni  della presente legge
          concernenti  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  e il
          silenzio assenso, salva la possibilita' di individuare, con
          intese  in  sede  di Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
          modificazioni,  casi ulteriori in cui tali disposizioni non
          si applicano.
             2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare
          i  procedimenti  amministrativi  di  loro  competenza,  non
          possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai
          privati  dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali
          delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono
          prevedere livelli ulteriori di tutela.
             2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
          legislazione   alle  disposizioni  del  presente  articolo,
          secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
          attuazione.».