Art. 5.
             (Modifiche alla disciplina dei regolamenti.
                      Testi unici compilativi).

1.  All'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato" sono inserite le
seguenti:  "e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";
 b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter.  Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente
articolo,  si  provvede  al  periodico  riordino  delle  disposizioni
regolamentari  vigenti,  alla  ricognizione  di quelle che sono state
oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle
che  hanno  esaurito  la  loro  funzione  o  sono  prive di effettivo
contenuto normativo o sono comunque obsolete".
2.  Nel  capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo
17 e' aggiunto il seguente:
"Art.  17-bis.  - (Testi unici compilativi). -1. Il Governo provvede,
mediante  testi  unici  compilativi,  a  raccogliere  le disposizioni
aventi   forza   di  legge  regolanti  materie  e  settori  omogenei,
attenendosi ai seguenti criteri:
 a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 b)  ricognizione  delle  norme  abrogate,  anche  implicitamente, da
successive disposizioni;
 c)  coordinamento  formale  del  testo delle disposizioni vigenti in
modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
 d)  ricognizione  delle  disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore.
2.  Lo  schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro  quarantacinque  giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico e'
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici
ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
al  Consiglio  di  Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline   non  giuridiche,  in  numero  non  superiore  a  cinque,
nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli
schemi  redatti  dal  Consiglio  di  Stato non e' acquisito il parere
dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero
3°,  del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924,
dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del
comma 2 del presente articolo".
 
          Note all'art. 5:
             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  e  successive  modificazioni  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  in  materia,  che  si pronunciano
          entro   trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
             4-ter.  Con  regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del  presente  articolo,  si provvede al periodico riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa  abrogazione  di  quelle che hanno esaurito la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».