Art. 6.
(Misure  per  la  semplificazione  della  gestione  amministrativa  e
finanziaria   delle   rappresentanze   diplomatiche  e  degli  uffici
                             consolari)

1.  Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari
esteri  e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  sono  disciplinati  i
procedimenti  in  materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze  diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria,
di  cui  all'articolo  18,  comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007,  n. 222,  nell'osservanza  dei principi di cui all'articolo 20,
comma   4,   della   legge   15   marzo  1997,  n. 59,  e  successive
modificazioni, nonche' dei seguenti criteri:
 a)  semplificazione  e  accelerazione  dei  procedimenti relativi ai
trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
 b)  semplificazione  e  razionalizzazione  della  struttura  e della
gestione   del   bilancio   delle  sedi  all'estero,  ai  fini  della
razionalizzazione della spesa;
 c)  garanzia  di  opportune  procedure di verifica e controllo delle
attivita'  svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria
di  cui  al presente comma, con particolare riferimento alla gestione
contabile e delle risorse umane.
2.   A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
 a)  il  comma  15  dell'articolo  1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80;
 b)  gli  articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre
2006, n. 307;
 c)  l'articolo  75  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
 d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
 e)  il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2000, n. 120.
 
          Note all'art. 6:
             - Per il riferimento al comma 2 dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note all'art. 5.
             -  Si  riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 18 del
          decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
          in   materia   economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
          l'equita'  sociale),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222:
             «2-bis.    Per    il   perseguimento   delle   finalita'
          istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in
          coerenza  con il processo di revisione organizzativa di cui
          all'art.  1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  ed  ai  fini della razionalizzazione della
          spesa,   le   rappresentanze   diplomatiche  e  gli  uffici
          consolari   di   1ª  categoria  sono  dotati  di  autonomia
          gestionale  e  finanziaria,  secondo modalita' disciplinate
          con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 20 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa):
             «4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
              a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
              b)   riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
              c)  regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
              d)  riduzione del numero di procedimenti amministrativi
          e  accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
          medesima attivita';
              e)  semplificazione  e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
              f)  aggiornamento  delle  procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
              f-bis)  generale  possibilita'  di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
              f-ter)  conformazione  ai  principi  di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
              f-quater)  riconduzione  delle  intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di accordi conclusi ai sensi
          dell'art.   15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni.».