Art. 2.
                     Definizioni degli organici


  1.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  si applicano alle scuole
dell'infanzia  e  alle  istituzioni  di ogni ordine e grado, comprese
quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
  2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia
a  livello  nazionale  che  per  ambiti  regionali tenuto conto degli
assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie
previsti dalle norme in vigore, in base:
   a)   alla  previsione  dell'entita'  e  della  composizione  della
popolazione  scolastica  e  con  riguardo  alle esigenze degli alunni
disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
   b)  al  grado  di  densita'  demografica  delle  varie province di
ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni
di ogni circoscrizione provinciale;
   c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati
e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realta';
   d) all'articolazione dell'offerta formativa;
   e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla
base  di  un  incremento  del  rapporto  medio,  a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
   f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.
  3.  Le  dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi', con
l'osservanza  dei  criteri  e  dei  parametri  previsti  dal presente
regolamento.  Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado
sono  inoltre  determinate  con  riguardo  alle diverse discipline ed
attivita' contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
  4.  La  determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche
tra  le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei
criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
  5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono
alla  ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale,
avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e
con  gli  enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le
previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle
istituzioni  scolastiche  e  dell'offerta  formativa e l'attribuzione
delle   risorse.  L'assegnazione  delle  risorse  e'  effettuata  con
riguardo  alle  specifiche  esigenze  ed  alle  diverse  tipologie  e
condizioni  di  funzionamento  delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle  possibilita'  di  impiego  flessibile  delle stesse risorse, in
coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti
provinciali  di  organico  si tiene conto delle condizioni di disagio
legate  a  specifiche  situazioni locali, con particolare riguardo ai
comuni montani e alle piccole isole, nonche' alle aree che presentano
elevati   tassi   di   dispersione   e   di  abbandono.  La  presente
disposizione, al fine di garantire la continuita' del servizio, resta
efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle
norme   legislative  necessarie  ai  sensi  dell'articolo  117  della
Costituzione,  nonche'  di  un  apparato  istituzionale  idoneo  allo
svolgimento delle funzioni assegnate.
  6.  I  dirigenti  dell'Amministrazione  scolastica  e  i  dirigenti
scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri
relativi alla formazione delle classi.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 1, commi 630 e 634
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
             «630.  Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
          educativi  per  i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
          sono   attivati,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto   1997,   n.   281,  progetti  tesi  all'ampliamento
          qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
          ai  36  mesi  di  eta',  anche mediante la realizzazione di
          iniziative  sperimentali  improntate  a criteri di qualita'
          pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
          della  specifica  fascia  di  eta'. I nuovi servizi possono
          articolarsi  secondo  diverse  tipologie, con priorita' per
          quelle   modalita'   che   si   qualificano   come  sezioni
          sperimentali   aggregate  alla  scuola  dell'infanzia,  per
          favorire  un'effettiva  continuita'  del percorso formativo
          lungo  l'asse  cronologico  0-6  anni di eta'. Il Ministero
          della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
          sezioni  sperimentali  attraverso  un progetto nazionale di
          innovazione  ordinamentale  ai  sensi  dell'articolo 11 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e assicura specifici
          interventi formativi per il personale docente e non docente
          che  chiede  di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale
          fine   sono  utilizzate  annualmente  le  risorse  previste
          dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
          destinate   al  finanziamento  dell'articolo  2,  comma  1,
          lettera   e),   ultimo   periodo,   della  medesima  legge.
          L'articolo  2  del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59, e' abrogato.».
             «634.  Per  gli  interventi  previsti dai commi da 622 a
          633,  con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
          di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
          del  Ministro  della pubblica istruzione sono disposte, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, le
          variazioni  di  bilancio  per  l'assegnazione delle risorse
          agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
             -  La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante: «Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18  febbraio  1984,  che  apporta
          modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929,  tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» e' stata
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.