Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese
raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di
attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale
insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di
informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli
investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi
previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini
fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di
controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei
fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita'
economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate
istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il
contrasto della evasione ed elusione internazionale, per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione
internazionale.