Art. 14. 
 
 
Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti 
 
 
  1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla  valutazione
ai corsi di fine esercizio delle disponibilita' in  metalli  preziosi
per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti
da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee,  sono
assoggettate a tassazione separatamente  dall'imponibile  complessivo
mediante applicazione di un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi e relative addizionali nonche' dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sempre  che  i  termini  di  presentazione  della  relativa
dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per  il  predetto
periodo  di  imposta,  l'imposta  sostitutiva,  commisurata  ai  dati
risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, e'
versata, a titolo di  acconto,  entro  il  termine  di  scadenza  del
secondo acconto delle imposte sui  redditi  relative  al  periodo  di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla  predetta
data e per la restante parte in due rate di  pari  importo  entro  il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. 
  3.  L'imposta  sostitutiva  non  e'  deducibile   ai   fini   della
determinazione del reddito. Per l'accertamento, la  liquidazione,  la
riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in  materia
di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in
deroga ad ogni altra disposizione di legge ed  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto.