Art. 15.
Potenziamento della riscossione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le
attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione
finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono
informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari,
sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma
disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto
della normativa in materia di dati personali, le predette
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In quest'ultima ipotesi,
in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi,
questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai
sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del
pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo
modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonche'" sono sostituite
dalle seguenti: "prima del decorso del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre
2009.
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
148 e' abrogato.
6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: "entro il termine
del versamento a saldo dell'imposta sul reddito" sono aggiunte le
seguenti: "e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte
dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione,
accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate
tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' essere
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del
Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.