Art. 10.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita
in Europa)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/ 50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per
un'aria piu' pulita in Europa, il Governo e' tenuto ad acquisire il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e
di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un
approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente nel quadro del riparto di
competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei
compiti definiti dalla legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla
programmazione della qualita' dell'aria ambiente con le norme vigenti
in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici
civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di
permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti
e gli interventi previsti da tali norme di settore;
c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle
competenze, in materia di qualita' dell'aria, relativamente
all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle
reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento
dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento, alla garanzia della qualita' delle misurazioni ed ai
connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei
su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano
definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento
dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di
specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche
attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul
predetto bacino;
e) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di
qualita' dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni
con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del
27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999,
2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 2004, nonche' le relative norme di esecuzione, e
prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente
la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con
il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria.
2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente
articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.
Note all'art. 10:
- La direttiva 2008/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 giugno 2008, n. L 152.
- La direttiva 96/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
novembre 1996, n. L 296.
- La direttiva 1999/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 giugno 1999, n. L 163.
- La direttiva 2000/69/CE e' Pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 2000, n. L 313.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
marzo 2002, n. L 67.
- La direttiva 2004/107/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 gennaio 2005, n. L 23.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca:
«Norme in materia ambientale».