Art. 11. 
(Delega al Governo per il riordino della  disciplina  in  materia  di
                       inquinamento acustico) 
 
  1. Al fine di  garantire  la  piena  integrazione  nell'ordinamento
nazionale delle disposizioni contenute nella  direttiva  2002/49/  CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,  relativa
alla determinazione e alla  gestione  del  rumore  ambientale,  e  di
assicurare la coerenza e l'omogeneita' della normativa di settore, il
Governo e' delegato  ad  adottare,  con  le  modalita'  e  secondo  i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni  vigenti
in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente  abitativo
dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e  di
determinazione e  gestione  del  rumore  ambientale,  in  conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' alle relative norme di attuazione. 
  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  riordino,  coordinamento  e  revisione   delle   disposizioni
vigenti,  con  particolare   riferimento   all'armonizzazione   delle
previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con  quelle
recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,  nel  rispetto
della normativa comunitaria in materia; 
    b) definizione dei criteri per  la  progettazione,  esecuzione  e
ristrutturazione delle costruzioni edilizie  e  delle  infrastrutture
dei trasporti nonche' determinazione dei requisiti  acustici  passivi
degli edifici nel rispetto  dell'impianto  normativo  comunitario  in
materiadi inquinamento acustico,  con  particolare  riferimento  alla
direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
giugno 2002. 
  3. I decreti di cui al  comma  1  sono  adottati  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche'
con gli altri Ministri competenti per materia,  acquisito  il  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni.  Gli
schemi  dei  decreti  legislativi,   a   seguito   di   deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su  di  essi  siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati  anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini previsti per l'esercizio  della  delega,  questi
ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed
entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli
atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al  loro
coordinamento e aggiornamento, anche alla  luce  di  quanto  disposto
dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1. 
  5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa  ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995,  n.
447,  non  trova  applicazione  nei  rapporti  tra  privati   e,   in
particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e  acquirenti  di
alloggi sorti successivamente alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e'
abrogato. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 11: 
             - La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          18 luglio 2002, n. L 189. 
             - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15  marzo
          1997,  n.  59,  recante:  «Delega   al   Governo   per   il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa»: 
             «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
             2. Il disegno  di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
             3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici  per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
               1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
               2) alla eliminazione delle rendite e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
               3)  alla  eliminazione  dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
               4)   alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
               5) alla tutela dell'identita' e della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
             3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
          dello Stato,  completa  il  processo  di  codificazione  di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari regolanti la medesima materia,  se  del  caso
          adeguandole alla nuova disciplina  di  livello  primario  e
          semplificandole secondo i  criteri  di  cui  ai  successivi
          commi. 
             4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
          2, emanati sulla base  della  legge  di  semplificazione  e
          riassetto  normativo  annuale,  per  quanto   concerne   le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
             5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono  emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
             6. I regolamenti di cui al  comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
             7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
          previsto dai decreti  legislativi,  entrano  in  vigore  il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  data   della   loro
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con  effetto  dalla
          stessa  data  sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
             8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano,  oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
             8-bis. Il Governo verifica la coerenza  degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
             9. I Ministeri sono titolari del  potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
             10. Gli organi responsabili di direzione politica  e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
             11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
             Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle   seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a: rapporti internazionali e  con  l'Unione  europea  delle
          Regioni; commercio con l'estero;  tutela  e  sicurezza  del
          lavoro; istruzione,  salva  l'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
             Spetta  alle  Regioni   la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
             Le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
             La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato   nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la piena parita' degli uomini  e  delle  donne  nella  vita
          sociale, culturale ed economica e promuovono la parita'  di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 
             La legge regionale ratifica le intese della Regione  con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
             Nelle  materie  di  sua  competenza  la   Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. 
             - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge  quadro
          sull'inquinamento  acustico.  Pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O». 
             - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194,  reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2002/49/CE   relativa   alla
          determinazione e alla gestione del rumore ambientale». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali». Pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
             «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
             2. La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
             3. La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera  e),
          della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge quadro
          sull'inquinamento  acustico».  Pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.: 
             «Art.  3  (Competenze  dello  Stato).  -  1.   Sono   di
          competenza dello Stato: 
              omissis; 
              e) la determinazione, fermo restando  il  rispetto  dei
          valori determinati ai sensi della lettera a),  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita'  e,  secondo  le  rispettive  competenze,  con   il
          Ministro   dei   lavori   pubblici,   con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro dei trasporti e della navigazione,  dei  requisiti
          acustici delle sorgenti sonore  e  dei  requisiti  acustici
          passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo  di
          ridurre l'esposizione umana al rumore. Per  quanto  attiene
          ai rumori originati  dai  veicoli  a  motore  definiti  dal
          titolo III del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285  ,
          e successive modificazioni, restano salve la  competenza  e
          la procedura di cui agli articoli 71, 72,  75  e  80  dello
          stesso decreto legislativo. 
             (Omissis).».