Art. 12. 
(Modifica all'articolo 5  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,
      recante nuova disciplina delle denominazioni di origine) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "In  tale  zona  non  si
possono impiantare e  iscrivere  vigneti  all'albo  dei  vigneti  del
Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti DOCG". 
 
          Note all'art. 12: 
             - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della  legge
          10  febbraio  1992,  n.  164,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale  26  febbraio  1992,  n.  47,  S.O.,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
             «1. La specificazione «classico» e'  riservata  ai  vini
          non spumanti della zona di origine  piu'  antica  ai  quali
          puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma  anche
          nell'ambito  della  stessa  DOCG  o  DOC.  Per  il  Chianti
          classico questa  zona  storica  e'  quella  delimitata  con
          decreto interministeriale del 31  luglio  1932.  ''In  tale
          zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo
          dei vigneti del Chianti DOCG,  ne'  produrre  vini  Chianti
          DOCG."; 
             2. La menzione  «riserva»  e'  attribuita  ai  vini  non
          spumanti che  siano  stati  sottoposti  ad  un  periodo  di
          invecchiamento appositamente previsto dal  disciplinare  di
          produzione e, di  norma,  non  inferiore  a  due  anni.  Il
          disciplinare, oltre  ad  altre  eventuali  modalita',  deve
          stabilire   l'obbligo   dell'indicazione   dell'annata   in
          etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli
          fra vini di annate diverse. 
             3.  La  menzione  «novello»   e'   riservata   ai   vini
          rispondenti alle condizioni,  alle  caratteristiche  ed  ai
          requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e
          della CEE. 
             4. Con decreti del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, sentiti le  regioni  interessate  ed  il  Comitato
          nazionale di cui all'art. 17, possono essere  modificati  i
          requisiti  e  le  condizioni   attualmente   previsti   per
          l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta  eccezione
          per la specificazione «classico», ai fini dell'applicazione
          delle norme di recepimento della normativa della CEE  o  di
          particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.».