Art. 13. 
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in
                      materia di fertilizzanti) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione  della
disciplina in materia di fertilizzanti,  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
   a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di  "concime"  e
delle  sue  molteplici  specificazioni,   di   "fabbricante"   e   di
"immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo  2  del  regolamento
(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  13
ottobre 2003; 
   b)  utilizzo  della  forma  delle  indicazioni  obbligatorie  come
stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento  (CE)  n.  2003/2003
per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE"; 
   c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare
la conformita' deiconcimi, ai sensi dell'articolo  29,  paragrafo  1,
del regolamento (CE) n. 2003/2003; 
   d) revisione delle sanzioni da irrogare in  base  ai  principi  di
effettivita',   proporzionalita'   e    dissuasivita',    ai    sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  di  cui
al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste  dal
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 13: 
             - Il regolamento  (CE)  2003/2003  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.