Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui
all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e
delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di
"immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come
stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003
per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare
la conformita' deiconcimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di
effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13:
- Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.