Art. 14.
(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le
superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza
disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento
di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non e' dovuto
per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
2. Se il versamento previsto dal comma 1 non e' effettuato entro il
31 dicembre 2009 o la relativa superficie non e' estirpata entro il
30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la
sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le
superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei
corrispondenti diritti di impianto, e' punito con la sanzione
amministrativa di 12.000 euro per ettaro.
4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate
senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e' punito con
la sanzione di cui al comma 3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici
mesi, secondo le modalita' previste all'articolo 55 del regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi
dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di
ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, e' il 31 maggio
di ciascuna campagna.
7. Le facolta' previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n.
555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1
ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli
obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 555/2008 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di
superficie.
9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai
seguenti termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di
distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa
data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di
vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta dicui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo
si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 2008, fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro
competenze.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente
articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.
13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come
prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro
competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli
stessi produttori le relative spese.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179.
- Il regolamento (CE) 555/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema
penale». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della
presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, vedi
note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - (Omissis).
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».