Art. 14. 
(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del  regolamento  (CE)
n.  479/2008  e  del   regolamento   (CE)   n.   555/2008,   relativi
         all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n.  479/2008  del
Consiglio,  del  29  aprile  2008,  i  produttori  regolarizzano   le
superfici vitate,  impiantate  prima  del  1°  settembre  1998  senza
disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante  versamento
di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento  non  e'  dovuto
per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 
  2. Se il versamento previsto dal comma 1 non e' effettuato entro il
31 dicembre 2009 o la relativa superficie non e' estirpata  entro  il
30 giugno 2010, si applica,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2010,  la
sanzione di cui al comma 3. 
  3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non  ha  estirpato  le
superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei
corrispondenti  diritti  di  impianto,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa di 12.000 euro per ettaro. 
  4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio  2008  superfici  vitate
senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e'  punito  con
la sanzione di cui al comma 3. 
  5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si  applicano  ogni  dodici
mesi, secondo le modalita' previste all'articolo 55  del  regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008. 
  6. Il termine entro il quale  i  produttori  comunicano,  ai  sensi
dell'articolo 57 del regolamento (CE) n.  555/2008,  alle  regioni  e
alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  l'intenzione  di
ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, e' il 31  maggio
di ciascuna campagna. 
  7. Le facolta' previste dall'articolo 57 del  regolamento  (CE)  n.
555/2008 sono attribuite alle regioni e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze. 
  8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a  0,1
ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli
obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 555/2008 e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro  o  frazione  di  ettaro  di
superficie. 
  9. La sanzione di cui  al  comma  8  si  applica  a  decorrere  dai
seguenti termini: 
   a)  in  caso   di   mancata   presentazione   del   contratto   di
distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa
data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, nei limiti delle loro competenze; 
   b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia  di
vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato. 
  10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta dicui all'articolo 16 della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed
in attuazione di quanto previsto dall'articolo  11,  comma  8,  della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del  presente  articolo
si applicano, per le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano che  non  abbiano  ancora  provveduto  al  recepimento  delle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.  555/  2008,  fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione  e  provincia  autonoma  nei  limiti  delle  loro
competenze. 
  12. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  nel  presente
articolo sono applicate dalle regioni e dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze. 
  13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione  delle  viti,  come
prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  possono  provvedere,  nei  limiti  delle  loro
competenze, alla rimozione degli impianti,  ponendo  a  carico  degli
stessi produttori le relative spese. 
 
          Note all'art. 14: 
             - Il regolamento (CE) n. 479/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148. 
             - Il regolamento (CE) n. 1493/1999 e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179. 
             - Il  regolamento  (CE)  555/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170. 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  recante:  «Modifiche  al  sistema
          penale». Pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30  novembre
          1981, n. 329, S.O.: 
             «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso  il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione  degli
          estremi della violazione. 
             Per le  violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in cui le norme antecedenti  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge non consentivano l'oblazione.». 
             - Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, vedi
          note all'art. 11. 
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
          4 febbraio 2005, n.  11,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
          obblighi comunitari». Pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37: 
             «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare    e
          amministrativa). - (Omissis). 
             8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,  quinto
          comma, della Costituzione, gli atti  normativi  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale  caso,  gli  atti  normativi   statali   adottati   si
          applicano, per le regioni  e  le  province  autonome  nelle
          quali non sia ancora in  vigore  la  propria  normativa  di
          attuazione,  a  decorrere  dalla   scadenza   del   termine
          stabilito  per  l'attuazione  della  rispettiva   normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione  e  provincia   autonoma   e   recano   l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute. I predetti atti  normativi  sono  sottoposti  al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».