Art. 15. 
(Delega al Governo per l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al
regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune  del
                        mercato vitivinicolo) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro  per
le  politiche  europee,  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e del Ministro della giustizia,  acquisito  il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  uno  o  piu'
decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine  di  assicurare  la  piena
integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del  vino  e  la
normativa   nazionale,   apportando   specifiche    integrazioni    e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le  procedure  previste
dall'articolo 1, commi 2, 3 e  4,  e  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri  generali  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  dei   seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi: 
    a) preservare e promuovere l'elevato  livello  qualitativo  e  di
riconoscibilita' dei vini a denominazione di  origine  e  indicazione
geografica; 
    b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini; 
    c)  assicurare  strumenti  per   la   trasparenza   del   settore
vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto  ai
fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione; 
    d) perseguire il  massimo  coordinamento  amministrativo  tra  il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  le
regioni, in particolare per quanto concerne la gestione  del  settore
dei  vini  a  denominazione  di  origine  protetta  e  a  indicazione
geografica protetta; 
    e)  individuare  le  sedi  amministrative  e  gli  strumenti   di
semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali
a carico dei produttori vitivinicoli; 
    f) rivedere il sistema dei controlli e il  sistema  sanzionatorio
secondo i criteri di efficacia  e  applicabilita',  individuando  gli
organismi e le azioni per  garantire  l'elevato  livello  qualitativo
delle produzioni vitivinicole nell'interesse  dei  produttori  e  dei
consumatori. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
             - Il regolamento (CE) n. 479/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.