Art. 15.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena
integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la
normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste
dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e
criteri generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di
riconoscibilita' dei vini a denominazione di origine e indicazione
geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore
vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai
fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le
regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore
dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione
geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di
semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali
a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio
secondo i criteri di efficacia e applicabilita', individuando gli
organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo
delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei
consumatori.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 15:
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.