Art. 16. (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58) 1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta' non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008"; b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000"; c) il comma 2 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000". 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro".
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1997, n. 162, cosi' come modificata dalla presente legge: «Art. 1 (Classificazione e marchiatura delle carcasse). - 1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'art. 2 del decreto 6 maggio 1996, n. 482, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge. "1.bis. Tutte le carcasse o mezzane di bovini di eta' non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008";. 2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 e 2, della legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1997 n. 162, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a euro 18.000."; "2. l titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000."; 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'art. 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento. 5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato.». - Il testo vigente dell'art. 5, del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 5 (Sanzioni in materia di etichettatura). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, prevista dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro";. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorita' competenti, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilita' dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, e' disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000.».