Art. 17.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del
regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)
1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia
di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
luglio 1997, n. 297, e' abrogata.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare
nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli
di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della
Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli
extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al
rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione,
stabilita secondo le modalita' di cui al comma 5, per
l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della
conformita' alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui
al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinate le modalita' di attuazione del presente articolo e
dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive
modificazioni.
6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative
per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al
citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Note all'art. 17:
- Il regolamento (CE) n. 110/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 febbraio 2008, n. L 39.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1997, n. 297, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1997, n. 213.
- Il regolamento (CE) n. 1019/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 14 giugno 2002, n. L 155.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del regio
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 maggio 1926, n. 102:
«Art. 23 (E' vietato di preparare e smerciare miscele di
olio di oliva con altri oli vegetali commestibili). - Gli
oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva
debbono essere venduti con la denominazione di «olio di
seme» e tale denominazione deve essere sempre indicata
nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle
lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a
comprovare la vendita e la somministrazione, come pure su
tutti i recipienti che contengono detti oli, dovunque essi
si trovino. [Analoghe scritte devono essere applicate, a
caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita
all'ingrosso ed al minuto]».