Art. 17. 
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del
   Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del 
regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002) 
 
  1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n.  110/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,  in  materia
di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
luglio 1997, n. 297, e' abrogata. 
  2.  Le  imprese  di  condizionamento   sono   tenute   a   indicare
nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli  oli
di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE)  n.  1019/2002  della
Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni. 
  3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli
extravergini di oliva e gli oli  di  oliva  vergini  sono  tenuti  al
rispetto delle  prescrizioni  e  alla  tenuta  della  documentazione,
stabilita  secondo  le   modalita'   di   cui   al   comma   5,   per
l'identificazione dell'origine del prodotto e per la  verifica  della
conformita' alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di  cui
al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni. 
  4.  Ai  controlli   previsti   dal   presente   articolo   provvede
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'  dei  prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinate le  modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo  e
dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre  1925,  n.  2033,
convertito  dalla  legge  18  marzo  1926,  n.  562,   e   successive
modificazioni. 
  6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, le  disposizioni  sanzionatorie  amministrative
per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al
citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
 
          Note all'art. 17: 
             - Il regolamento (CE) n. 110/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 febbraio 2008, n. L 39. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  16  luglio
          1997, n. 297, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre 1997, n. 213. 
             - Il regolamento (CE) n. 1019/2002 e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 14 giugno 2002, n. L 155. 
             -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   23   del   regio
          decreto-legge 15 ottobre 1925, n.  2033,  convertito  dalla
          legge 18 marzo 1926,  n.  562,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 maggio 1926, n. 102: 
             «Art. 23 (E' vietato di preparare e smerciare miscele di
          olio di oliva con altri oli vegetali commestibili).  -  Gli
          oli  vegetali  commestibili  diversi  da  quello  di  oliva
          debbono essere venduti con la  denominazione  di  «olio  di
          seme» e tale  denominazione  deve  essere  sempre  indicata
          nelle fatture commerciali, nelle polizze di  carico,  nelle
          lettere di porto ed in ogni  altro  documento  destinato  a
          comprovare la vendita e la somministrazione, come  pure  su
          tutti i recipienti che contengono detti oli, dovunque  essi
          si trovino. [Analoghe scritte devono  essere  applicate,  a
          caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di  vendita
          all'ingrosso ed al minuto]».