Art. 17. (Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002) 1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e' abrogata. 2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni. 3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalita' di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformita' alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni. 4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni. 6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni. 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 17: - Il regolamento (CE) n. 110/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 febbraio 2008, n. L 39. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1997, n. 213. - Il regolamento (CE) n. 1019/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 giugno 2002, n. L 155. - Si riporta il testo dell'art. 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1926, n. 102: «Art. 23 (E' vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli vegetali commestibili). - Gli oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva debbono essere venduti con la denominazione di «olio di seme» e tale denominazione deve essere sempre indicata nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione, come pure su tutti i recipienti che contengono detti oli, dovunque essi si trovino. [Analoghe scritte devono essere applicate, a caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto]».