Art. 18.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in
tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo
europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale" e le parole: "a lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "ad
euro 3.999,96";
b) al comma 2, le parole: "del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo
europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale" e le parole: "detto Fondo" sono sostituite dalle
seguenti: "detti Fondi".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1986, n. 898 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 1969, n. 27, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato
previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque,
mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue
indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi,
indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a
carico totale o parziale agricolo "del Fondo europeo
agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale"; e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' pari
od inferiore "ad euro 3.999.96"; si applica soltanto la
sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma
1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a
carico "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; sono assimilate
le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a
complemento delle somme a carico di "detti Fondi";, nonche'
le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale
sulla base della normativa comunitaria.».