Art. 18. (Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" e le parole: "a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 3.999,96"; b) al comma 2, le parole: "del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" e le parole: "detto Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "detti Fondi".
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1969, n. 27, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale agricolo "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od inferiore "ad euro 3.999.96"; si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di "detti Fondi";, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.».