Art. 21. (Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita') 1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' sostituito dal seguente: "4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato".
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato».