Art. 21. 
(Modifica al decreto legislativo  9  maggio  2001,  n.  269,  recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature  radio  e
le apparecchiature terminali  di  telecomunicazione  e  il  reciproco
               riconoscimento della loro conformita') 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  9  maggio
2001, n. 269, e' sostituito dal seguente: 
  "4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante
l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di  serie  e  del
nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul
mercato". 
 
          Note all'art. 21: 
             - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto
          legislativo  9  maggio  2001,  n.  269,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O., cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
             «4.   Ciascun   apparecchio   e'   contraddistinto   dal
          fabbricante mediante l'indicazione del modello,  del  lotto
          e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o  della
          persona responsabile dell'immissione sul mercato».