Art. 21.
(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e
le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformita')
1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante
l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del
nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul
mercato".
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal
fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto
e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della
persona responsabile dell'immissione sul mercato».