Art. 22. 
(Modifiche al codice del consumo di  cui  al  decreto  legislativo  6
                       settembre 2005, n. 206) 
 
  1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6  settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo  67,  comma  6,  le  parole:  "conformemente  alle
disposizioni di cui  al  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "conformemente  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente
sezione"; 
   b) l'articolo 144-bis e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorita'  nazionali  per  la
tutela dei consumatori) - 1. Il Ministero dello  sviluppo  economico,
salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria,  assicurativa
e  di  sistemi  di  pagamento  e  le   competenze   delle   autorita'
indipendenti di settore, che continuano a  svolgere  le  funzioni  di
autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  3,  lettera  c),  del
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, nonche' le disposizioni vigenti nelle  ulteriori
materie per le quali e' prevista la  competenza  di  altre  autorita'
nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai  sensi  del
medesimo articolo 3, lettera  c),  del  citato  regolamento  (CE)  n.
2006/2004, in materia di: 
   a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II; 
   b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,  di
cui alla parte III, titolo I; 
   c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui  alla  parte
IV, titolo III, capo I; 
   d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo  II,
sezione I; 
   e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III,  capo
II; 
   f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di  cui  alla
parte III, titolo III, capo I, sezione I; 
   g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo  III,  capo
I, sezione II; 
   h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di  godimento
ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di
cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui  al
comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
Ministero dello sviluppo economico puo'  avvalersi  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,  nonche'  del  Corpo
della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad  esso  attribuiti
per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e  delle  imposte
sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con  altre
pubbliche   amministrazioni.   Limitatamente   ai   poteri   di   cui
all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 137. 
  4.  Ferme  restando  la  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di
indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente  codice  e
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  ai  fini  dell'applicazione  del
regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo  economico,
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo'  avvalersi,
in particolare, dei comuni. 
  5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al  comma  2,
nonche' relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo
17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in  modo
da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e  la
verbalizzazione. 
  6. Nei casi di rifiuto, omissione  o  ritardo,  senza  giustificato
motivo,  di  esibire  i  documenti  o  di  fornire  le   informazioni
richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero  dello
sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie, nonche' nel caso in cui siano esibiti  documenti  o
fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni  di  cui
all'articolo 27, comma 4. 
  7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti  del
Ministero dello sviluppo  economico  dai  soggetti  interessati,  per
porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12. 
  8. Ai  sensi  degli  articoli  3,  lettera  c),  e  4,  del  citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, in  materia  di  pratiche  commerciali
scorrette  di  cui  alla  parte  II,  titolo  III,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in  relazione  alle
funzioni di autorita'  competente  attribuite  all'Autorita'  garante
della  concorrenza  e  del  mercato.  Per  i  profili   sanzionatori,
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27. 
  9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di
collegamento responsabile dell'applicazione  del  citato  regolamento
(CE) n. 2006/2004". 
  2. Alle attivita' e agli adempimenti di  cui  all'articolo  144-bis
del codice del consumo di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b),  del  presente
articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 22: 
             - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 6, del decreto
          legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., cosi' come
          modificato dalla presente legge: 
             «6. Qualora il prezzo di  un  bene  o  di  un  servizio,
          oggetto di un contratto di  cui  al  presente  titolo,  sia
          interamente o parzialmente coperto da un  credito  concesso
          al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in  base
          ad un accordo tra questi e il professionista, il  contratto
          di credito si intende  risolto  di  diritto,  senza  alcuna
          penalita', nel caso  in  cui  il  consumatore  eserciti  il
          diritto di recesso "conformemente alle disposizioni di  cui
          alla presente sezione";. E' fatto obbligo al professionista
          di comunicare al terzo  concedente  il  credito  l'avvenuto
          esercizio del diritto di recesso da parte del  consumatore.
          Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il
          credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento
          in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di
          recesso da parte del consumatore sono rimborsate  al  terzo
          dal professionista, senza alcuna penalita', fatta salva  la
          corresponsione degli interessi legali maturati.».