Art. 22.
(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206)
1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 6, le parole: "conformemente alle
disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "conformemente alle disposizioni di cui alla presente
sezione";
b) l'articolo 144-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorita' nazionali per la
tutela dei consumatori) - 1. Il Ministero dello sviluppo economico,
salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa
e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita'
indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di
autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori
materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita'
nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del
medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n.
2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di
cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte
IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,
sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo
II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla
parte III, titolo III, capo I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo
I, sezione II;
h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di
cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al
comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' del Corpo
della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti
per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con altre
pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui
all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di
indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e
le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del
regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico,
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo' avvalersi,
in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2,
nonche' relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo
da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni
richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello
sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie, nonche' nel caso in cui siano esibiti documenti o
fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del
Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per
porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali
scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle
funzioni di autorita' competente attribuite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori,
nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di
collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento
(CE) n. 2006/2004".
2. Alle attivita' e agli adempimenti di cui all'articolo 144-bis
del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 67, comma 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio,
oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto
di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il
diritto di recesso "conformemente alle disposizioni di cui
alla presente sezione";. E' fatto obbligo al professionista
di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il
credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento
in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo
dal professionista, senza alcuna penalita', fatta salva la
corresponsione degli interessi legali maturati.».