Art. 23.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)
1. In conformita' alle linee di indirizzo contenute nella strategia
comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo
di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM
(2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge
30 marzo 2001, n. 125, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in
aree pubbliche) - 1. La somministrazione di alcolici e il loro
consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati
esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista
dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche
attraverso distributori automatici, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le
violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca
della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente
legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e
dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni".
Note all'art. 23:
- La legge 30 marzo 2001, n. 125, reca: «Legge quadro in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.».