Art. 23. 
          (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche) 
 
  1. In conformita' alle linee di indirizzo contenute nella strategia
comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti  dal  consumo
di alcol, di cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM
(2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della  legge
30 marzo 2001, n. 125, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in
aree pubbliche) - 1.  La  somministrazione  di  alcolici  e  il  loro
consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati
esclusivamente  negli  esercizi   muniti   della   licenza   prevista
dall'articolo 86,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni. 
  2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o  aree  pubblici
diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1  e'  punito
con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  2.000  a  euro
12.000. Se il fatto e' commesso  dalle  ore  24  alle  ore  7,  anche
attraverso  distributori   automatici,   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  a  euro  30.000.  Per  le
violazioni di cui al presente comma e'  disposta  anche  la  confisca
della merce e delle attrezzature utilizzate. 
  3. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  14  della  presente
legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,  e
dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,  e  successive
modificazioni". 
 
          Note all'art. 23: 
             - La legge 30 marzo 2001, n. 125, reca: «Legge quadro in
          materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.».