Art. 24. 
        (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie) 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
  "3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota  del
27 per cento sugli utili corrisposti a  soggetti  non  residenti  nel
territorio dello Stato diversi dalle societa' ed  enti  indicati  nel
comma  3-ter,  in  relazione  alle  partecipazioni,  agli   strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,  lettera  a),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  ai  contratti  di
associazione in partecipazione di  cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera  b),  del  medesimo  testo  unico,  non  relative  a  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della  ritenuta
e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati  ad  azionisti  di
risparmio. L'aliquota della ritenuta e' ridotta  all'  11  per  cento
sugli utili corrisposti  ai  fondi  pensione  istituiti  negli  Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo inclusi nella lista di cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I  soggetti
non residenti,  diversi  dagli  azionisti  di  risparmio,  dai  fondi
pensione di cui al  periodo  precedente  e  dalle  societa'  ed  enti
indicati  nel  comma  3-ter,  hanno  diritto  al  rimborso,  fino   a
concorrenza  dei  quattro  noni  della  ritenuta,  dell'imposta   che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva  sugli  stessi
utili mediante certificazione del competente  ufficio  fiscale  dello
Stato estero". 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  agli  utili
distribuiti a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Fino all'emanazione del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione  delle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma
1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio
economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui  al  decreto
del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  emanato   in
attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
  4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modifiche: 
   a) all'articolo  7,  quarto  comma,  la  lettera  f-quinquies)  e'
sostituita dalla seguente: 
  "f-quinquies)  le  prestazioni  di  intermediazione,  relative   ad
operazioni diverse da quelle di cui  alla  lettera  d)  del  presente
comma e  da  quelle  di  cui  all'articolo  40,  commi  5  e  6,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si  considerano  effettuate  nel
territorio    dello    Stato    quando    le    operazioni    oggetto
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a  meno  che  non
siano  commesse  da  soggetto  passivo  in  un  altro  Stato   membro
dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano  in  ogni
caso effettuate nel territorio dello Stato se  il  committente  delle
stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta, sempre  che  le  operazioni
cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio
della Comunita'"; 
   b) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. -  (Base  imponibile)  -  1.  La  base  imponibile  delle
cessioni di  beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  e'  costituita
dall'ammontare complessivo dei  corrispettivi  dovuti  al  cedente  o
prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli  oneri  e
le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati  al  cessionario  o   al   committente,   aumentato   delle
integrazioni direttamente connesse  con  i  corrispettivi  dovuti  da
altri soggetti. 
  2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: 
   a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  dipendenti
da  atto   della   pubblica   autorita',   dall'indennizzo   comunque
denominato; 
   b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o  dal
commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo  comma
dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita  pattuito  dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario,  aumentato  della  provvigione;  per  le
prestazioni  di  servizi  rese  o  ricevute   dai   mandatari   senza
rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo
3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito  dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; 
   c) per le cessioni indicate ai numeri 4),  5)  e  6)  del  secondo
comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto  o,  in  mancanza,  dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di  servizi  di
cui al primo e al secondo periodo del terzo  comma  dell'articolo  3,
dalle spese sostenute  dal  soggetto  passivo  per  l'esecuzione  dei
servizi medesimi; 
   d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo
11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto  di
ciascuna di esse; 
   e) per le cessioni di beni vincolati al  regime  della  temporanea
importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito  del  valore
accertato   dall'ufficio   doganale   all'atto    della    temporanea
importazione. 
  3. In deroga al comma 1: 
   a) per le operazioni imponibili effettuate  nei  confronti  di  un
soggetto per il quale l'esercizio  del  diritto  alla  detrazione  e'
limitato a norma del comma 5  dell'articolo  19,  anche  per  effetto
dell'opzione di  cui  all'articolo  36-bis,  la  base  imponibile  e'
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto  un
corrispettivo inferiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni  sono
effettuate da societa' che direttamente o indirettamente  controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla il predetto soggetto; 
   b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale
l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma
5 dell'articolo 19, la  base  imponibile  e'  costituita  dal  valore
normale dei  beni  e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un  corrispettivo
inferiore a tale valore  e  se  le  operazioni  sono  effettuate  nei
confronti di societa' che direttamente o  indirettamente  controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla il predetto soggetto; 
   c) per le operazioni imponibili,  nonche'  per  quelle  assimilate
agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da  un  soggetto
per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione  e'  limitato  a
norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e'  costituita
dal  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e'  dovuto   un
corrispettivo superiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni  sono
effettuate   nei   confronti   di   societa'   che   direttamente   o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto; 
   d) per la messa  a  disposizione  di  veicoli  stradali  a  motore
nonche' delle apparecchiature terminali per il  servizio  radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base  imponibile  e'  costituita  dal  valore
normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo  inferiore  a  tale
valore. 
  4.  Ai  fini  della  determinazione   della   base   imponibile   i
corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno in  cui  e'  stata
effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del  giorno
antecedente piu' prossimo. 
  5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione la detrazione e' stata ridotta  ai  sensi  dell'articolo
19-bis.1 o di altre disposizioni  di  indetraibilita'  oggettiva,  la
base imponibile  e'  determinata  moltiplicando  per  la  percentuale
detraibile ai sensi di tali  disposizioni  l'importo  determinato  ai
sensi dei commi precedenti"; 
   c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14. - (Determinazione del valore normale)  -  1.  Per  valore
normale  si  intende  l'intero  importo  che  il  cessionario  o   il
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di  quello  in
cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe
pagare,  in  condizioni  di  libera  concorrenza,  ad  un  cedente  o
prestatore indipendente per ottenere i beni o  servizi  in  questione
nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. 
  2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni  di
servizi analoghe, per valore normale si intende: 
   a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei  beni  o  di
beni simili o, in mancanza,  il  prezzo  di  costo,  determinati  nel
momento in cui si effettuano tali operazioni; 
   b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal  soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 
  3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13,  comma  3,  lettera
d), con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale"; 
   d) all'articolo 17, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni  di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti, che  non  si  siano  identificati  direttamente  ai  sensi
dell'articolo 35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante  fiscale
ai  sensi  del  secondo  comma,  sono  adempiuti  dai  cessionari   o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che  acquistano  i
beni o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  di  imprese,  arti  o
professioni.  La  disposizione  non  si  applica  relativamente  alle
operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f), effettuate da soggetti domiciliati  o  residenti  o  con  stabili
organizzazioni operanti nei  territori  esclusi  a  norma  del  primo
comma, lettera a), dello stesso articolo  7.  Gli  obblighi  relativi
alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed
alle prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  7,  quarto  comma,
lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a  soggetti
domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti  che
non abbiano  stabilito  il  domicilio  all'estero  ovvero  a  stabili
organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  domiciliati   e   residenti
all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti  medesimi
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni"; 
   e)  all'articolo  38-ter,  primo  comma,  il  primo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati  e  residenti  negli
Stati membri dell'Unione  europea,  che  non  si  siano  identificati
direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato
un rappresentante  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo  17,
assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio  o  la
residenza,  che  non  hanno  effettuato  operazioni  in  Italia,   ad
eccezione delle  prestazioni  di  trasporto  e  relative  prestazioni
accessorie non imponibili ai sensi  dell'articolo  9,  nonche'  delle
operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo,  quinto,  sesto  e
settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed  ottavo,  del  presente
decreto e nell'articolo 44, comma  2,  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, possono ottenere,  in  relazione  a  periodi  inferiori
all'anno,  il  rimborso   dell'imposta,   se   detraibile   a   norma
dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili  e  ai
servizi importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo non
inferiore a duecento euro"; 
   f) all'articolo 54, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita'  del  contribuente  qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato  nella  dichiarazione,  o  l'inesattezza  delle  indicazioni
relative alle operazioni che danno diritto alla  detrazione,  risulti
in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da  verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo  comma
dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di  altri
contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite   nei
confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in
suo possesso". 
  5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
  "Per i redditi d'impresa delle persone  fisiche  l'ufficio  procede
alla rettifica: 
   a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non  corrispondono
a quelli del bilancio, del conto  dei  profitti  e  delle  perdite  e
dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; 
   b) se non sono state esattamente  applicate  le  disposizioni  del
titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni; 
   c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli  elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in  modo
certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri  2)  e
4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri
esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,  dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6  e  7,  dai
verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; 
   d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli  elementi
indicati  nella  dichiarazione  e  nei  relativi   allegati   risulta
dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre  verifiche  di
cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza
e  veridicita'  delle  registrazioni  contabili  sulla  scorta  delle
fatture e degli altri atti e documenti relativi  all'impresa  nonche'
dei dati e delle notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi  previsti
dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non  dichiarate  o  la
inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche  sulla  base
di presunzioni  semplici,  purche'  queste  siano  gravi,  precise  e
concordanti". 
  6. Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del
presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Fino alla  data  dalla  quale
trovano  applicazione  le  disposizioni  del  suddetto  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa  a  disposizione
di veicoli stradali a motore  da  parte  del  datore  di  lavoro  nei
confronti del personale dipendente  si  assume  come  valore  normale
quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  comprensivo
delle  somme  eventualmente  trattenute  al  dipendente  e  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo. 
  7. Nel decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modifiche: 
   a) all'articolo 38: 
  1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis.   Agli   effetti   dell'imposta   sul   valore    aggiunto,
costituiscono  prodotti  soggetti  ad  accisa  l'alcole,  le  bevande
alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici,  esclusi  il
gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e  l'energia
elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore"; 
  2) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da
quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma
3, lettera  c),  dai  soggetti  passivi  per  i  quali  l'imposta  e'
totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello  stesso  decreto
che non abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta  nei  modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari  e
degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,
effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in  corso,  tale  limite  non  e'  superato.
L'ammontare  complessivo  degli  acquisti   e'   assunto   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti  di  mezzi
di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente  articolo  e  degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa"; 
   b) all'articolo 40: 
  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: 
   a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da
installare, montare o assiemare ai  sensi  dell'articolo  7,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
   b) alle cessioni di beni, diversi da quelli  soggetti  ad  accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso
dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche' tale limite
non sia stato superato  nell'anno  precedente.  La  disposizione  non
opera per le cessioni di cui  al  comma  3  effettuate  da  parte  di
soggetti passivi in altro Stato  membro  che  hanno  ivi  optato  per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato"; 
  2) il comma 8 e' abrogato; 
  3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Non si considerano effettuate nel  territorio  dello  Stato  le
cessioni  intracomunitarie  di  cui  all'articolo   41   nonche'   le
prestazioni   di    servizio,    le    prestazioni    di    trasporto
intracomunitario,   quelle   accessorie   e   le    prestazioni    di
intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti  passivi
d'imposta in altro Stato membro"; 
   c) all'articolo 41, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza  e  simili,
di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti  o  trasportati
dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro  nei
confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare  l'imposta  sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno  optato  per  l'applicazione
della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi
di trasporto nuovi e di beni da installare, montare  o  assiemare  ai
sensi della lettera c). La disposizione non si  applica  altresi'  se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato  membro  non  ha
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in  corso
100.000  euro,  ovvero  l'eventuale  minore  ammontare  al   riguardo
stabilito da questo Stato a norma dell'articolo  34  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28  novembre  2006.  In  tal  caso  e'
ammessa l'opzione per l'applicazione  dell'imposta  nell'altro  Stato
membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero
nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente
all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto,  se  esercitata  nella   dichiarazione   relativa   all'anno
precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e,  negli  altri  casi,
dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia  revocata  e,
in ogni caso, fino al  compimento  del  biennio  successivo  all'anno
solare nel corso del quale  e'  esercitata;  la  revoca  deve  essere
comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
dall'anno in corso"; 
   d) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota) -  1.  Per  gli  acquisti
intracomunitari di beni la base imponibile e' determinata secondo  le
disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Per
i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche
l'ammontare di detta imposta, se assolta o  esigibile  in  dipendenza
dell'acquisto. 
  2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo  40,  comma
2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato  ad  imposta
nello Stato membro di destinazione del bene. 
  3.  Ai  fini  della  determinazione   della   base   imponibile   i
corrispettivi, le spese e  gli  oneri  di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  in
valuta estera  sono  computati  secondo  il  cambio  del  giorno,  se
indicato  nella  fattura,  di  effettuazione  dell'operazione  o,  in
mancanza di tale indicazione, della data della fattura. 
  4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b),
e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la  base
imponibile e' costituita dal prezzo di acquisto o, in  mancanza,  dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni. 
  5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si  applica  l'aliquota
relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
   e) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: 
   a) per le cessioni  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  38,  dal
cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui  agli
articoli 46, 47 e 50, comma 6; 
   b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e  6,
rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente  se
soggetto passivo nel territorio dello Stato"; 
   f) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie)  -  1.
La  fattura  relativa  all'acquisto  intracomunitario   deve   essere
numerata e integrata dal cessionario o committente con  l'indicazione
del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi  in
valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo
l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si  applica
anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo  40,
commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel  territorio
dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento
dell'imposta o non  imponibile  o  esente,  in  luogo  dell'ammontare
dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo  unitamente
alla relativa norma. 
  2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non  soggette
all'imposta,  deve   essere   emessa   fattura   numerata   a   norma
dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,  con  l'indicazione,  in  luogo  dell'ammontare
dell'imposta,  che  trattasi  di  operazione  non  imponibile  o  non
soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma.  La
fattura  deve  inoltre  contenere   l'indicazione   del   numero   di
identificazione attribuito,  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  al  cessionario  o  committente  dallo  Stato  membro   di
appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario  di  questi
in diverso Stato  membro,  dalla  fattura  deve  risultare  specifico
riferimento. La fattura emessa per la cessione  di  beni,  spediti  o
trasportati da uno Stato membro in  altro  Stato  membro,  acquistati
senza pagamento dell'imposta  a  norma  dell'articolo  40,  comma  2,
secondo  periodo,  deve  contenere  il  numero   di   identificazione
attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni
e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta. 
  3. La fattura di cui al comma 2, se  trattasi  di  beni  spediti  o
trasportati  dal  soggetto  passivo  o  per  suo  conto,   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro  Stato
membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione
allos tesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo
41, comma 1, lettera b), non si applica la  disposizione  di  cui  al
secondo periodo del comma 2. 
  4. Se  la  cessione  riguarda  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui
all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati  anche
i dati di  identificazione  degli  stessi;  se  la  cessione  non  e'
effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene  luogo
della fattura l'atto relativo alla cessione  o  altra  documentazione
equipollente. 
  5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario  di
cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere  b)  e  c),  o  committente
delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non
ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello  di
effettuazione dell'operazione deve emettere entro il  mese  seguente,
in unico esemplare, la fattura di cui al comma  1  con  l'indicazione
anche  del  numero  di  identificazione  attribuito,   agli   effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato
membro di appartenenza; se  ha  ricevuto  una  fattura  indicante  un
corrispettivo  inferiore  a  quello  reale  deve   emettere   fattura
integrativa   entro   il   quindicesimo   giorno   successivo    alla
registrazione della fattura originaria"; 
   g) all'articolo 50, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,  commi  1,
lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40,
commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza  applicazione  dell'imposta
nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato
il numero di  identificazione  agli  stessi  attribuito  dallo  Stato
membro di appartenenza"; 
   h) all'articolo 50, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni
di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve
comunicare all'altra parte contraente il proprio  numero  di  partita
IVA, come integrato agli effetti delle  operazioni  intracomunitarie,
tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto  nuovi  da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti
e professioni". 
  8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e  al  comma
7,  lettera  d),  si  applicano  alle   operazioni   effettuate   dal
sessantesimo giorno successivo a quello di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  9. Le altre disposizioni di cui ai commi  4  e  7  si  applicano  a
decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le  operazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per  le  quali  sia  stata
gia' applicata la disciplina risultante da tali  disposizioni,  resta
fermo il trattamento fiscale applicato. 
  10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo  1,  comma  1,
ultimo  periodo,  della  presente  legge,   puo'   adottare   decreti
legislativi contenenti disposizioni modificative  ed  integrative  di
quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente  articolo,  al  fine  di
effettuare ulteriori coordinamenti con la  normativa  comunitaria  in
tema di imposta sul valore aggiunto. 
  11. Al fine di  contrastare  in  Italia  la  diffusione  del  gioco
irregolare  ed  illegale,  nonche'  di  perseguire  la   tutela   dei
consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e  la  lotta
al  gioco  minorile  ed   alle   infiltrazioni   della   criminalita'
organizzata nel  settore  dei  giochi,  tenuto  conto  del  monopolio
statale in materia di  giochi  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli  43
e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931,n. 773, nonche' dei principi di non discriminazione, necessita',
proporzionalita' e trasparenza, i commi  da  12  a  26  del  presente
articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta  a
distanza dei seguenti giochi: 
   a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore,  su  eventi,  anche
simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse  dei  cavalli,
nonche' su altri eventi; 
   b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; 
   c) giochi di ippica nazionale; 
   d) giochi di abilita'; 
   e)  scommesse  a  quota  fissa  con  interazione  diretta  tra   i
giocatori; 
   f) bingo; 
   g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
   h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 
  12. La disciplina dei giochi di  cui  al  comma  11  e'  introdotta
ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi  degli  articoli  16
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e  12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.  Nel
rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti  del  direttore
generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  si
provvede alla istituzione di singoli giochi, alla  definizione  delle
condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche,  anche
d'infrastruttura, della posta unitaria di  partecipazione  al  gioco,
anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di  legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della  relativa  variazione  in
funzione dell'andamento del gioco, considerato  singolarmente  ovvero
in rapporto ad altri,  alla  individuazione  della  misura  di  aggi,
diritti  o  proventi  da  corrispondere  in  caso  di  organizzazione
indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche
per imposte, nell'ambito della misura massima  prevista  per  ciascun
gioco ed in funzione del predetto andamento. 
  13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'  dei  giochi
di  cui  al  comma  11,  lettere  da  a)  a  f),  ferma  la  facolta'
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire,  ai
sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di  mercato,
in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla  lettera
a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, e'
consentito: 
   a) ai soggetti in  possesso  dei  requisiti  e  che  assumono  gli
obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma  dei
monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni; 
   b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono  gia'  titolari  di  concessione  per  l'esercizio  e  la
raccolta di uno o piu' dei giochi di cui al comma 11 attraverso  rete
fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe. 
  14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle
relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono  titolari  unici  di  concessione  per  la
gestione  e  lo  sviluppo  dei  medesimi  giochi.  Su  autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  la  raccolta  a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), e'  altresi'
consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i  titolari  unici
di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non
inferiore a quello percepito dai titolari di  punti  di  vendita  dei
medesimi giochi che fanno parte della rete  fisica  di  raccolta  dei
predetti titolari unici di concessione. 
  15. La concessione richiesta dai  soggetti  di  cui  al  comma  13,
lettera a), e' rilasciata subordinatamente al  rispetto  di  tutti  i
seguenti requisiti e condizioni: 
   a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta  di  giochi,
anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico  europeo,
avendovi sede legale  ovvero  operativa,  sulla  base  di  valido  ed
efficace  titolo  abilitativo  rilasciato  secondo  le   disposizioni
vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo,
ricavato da tale attivita', non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso
degli  ultimi  due  esercizi  chiusi  anteriormente  alla   data   di
presentazione della domanda; 
   b) fuori dai  casi  di  cui  alla  lettera  a),  possesso  di  una
capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a  quella  richiesta
dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma  16,
lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da  soggetto
indipendente,  nonche'  rilascio  all'Amministrazione  autonoma   dei
monopoli di Stato di una garanzia  bancaria  ovvero  assicurativa,  a
prima richiesta e di durata biennale, di  importo  non  inferiore  ad
euro 1.500.000; 
   c) costituzione in forma giuridica di societa'  di  capitali,  con
sede legale in  uno  degli  Stati  dello  Spazio  economico  europeo,
anteriormente al rilascio della concessione  ed  alla  sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva; 
   d) possesso da parte del presidente, degli  amministratori  e  dei
procuratori  dei  requisiti  di  affidabilita'   e   professionalita'
richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b); 
   e)  residenza  delle  infrastrutture  tecnologiche,   hardware   e
software, dedicate alle attivita' oggetto di concessione in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo; 
   f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato
di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione  e  a
titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed  amministrativa
dell'attivita' di monitoraggio e controllo,  pari  ad  euro  300.000,
piu' IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui  al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000,  piu'  IVA,  per  le
domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11,  lettera
f); 
   g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17. 
  16. I soggetti di cui al comma 13,  lettera  b),  che  chiedono  la
concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza  dei  giochi  di
cui al comma 11, lettere da a) a  f),  al  fine  di  ampliare  ovvero
completare la gamma dei giochi per  i  quali  gli  stessi  sono  gia'
abilitati  all'esercizio  e  alla  raccolta   a   distanza,   versano
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il  contributo  di
cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure: 
   a) euro 300.000,  per  i  concessionari  del  gioco  previsto  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  31  gennaio
2000, n. 29, relativamente  a  domande  di  concessione  riferite  ai
giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e); 
   b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio  a  distanza  dei
giochi di cui all'articolo 1, comma  287,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  relativamente  a
domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11,  lettera
f); 
   c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non gia'
abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a  domande  di
concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere  da  a)  a
f). 
  17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui  modello
e' reso disponibile dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato sul proprio sito web, implica altresi'  l'assunzione  da  parte
del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per  l'intera
durata della concessione: 
   a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni
di cui al comma 15, lettere da a) a e); 
   b) comunicazione  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni  di
cui al comma 15, lettere da a) ad e); 
   c) accesso dei giocatori  all'area  operativa  del  sito  web  del
concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui  al  comma  11,
lettere da a) a f), esclusivamente sub  registrazione  telematica  da
parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato; 
   d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei
giochi di cui al comma 11,  lettere  da  a)  a  f),  attraverso  siti
diversi da quelli gestiti dai  concessionari  in  aderenza  a  quanto
previsto  dalla   concessione,   ancorche'   gestiti   dallo   stesso
concessionario, direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate; 
   e)  adozione  ovvero  messa  a  disposizione   di   strumenti   ed
accorgimenti per l' autolimitazione ovvero per l' autoesclusione  dal
gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche'
l'esposizione del relativo divieto in modo  visibile  negli  ambienti
virtuali di gioco gestiti dal concessionario; 
   f) promozione di comportamenti responsabili di gioco  e  vigilanza
sulla loro adozione da parte  dei  giocatori,  nonche'  di  misure  a
tutela del consumatore previste dal codice del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
   g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi  di  cui
al   comma    11,    svolgimento    dell'eventuale    attivita'    di
commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto; 
   h) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli  di  Stato  delle  informazioni  anonime  relative  alle
singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui  singoli
conti di gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli di
comunicazione  stabiliti   con   provvedimento   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, ai  movimenti,  da  identificare  con
apposita codifica, relativi ad  attivita'  di  gioco  effettuate  dal
giocatore mediante canali che non prevedono la sub  registrazione  da
parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato; 
   i) messa a disposizione, nei tempi e  con  le  modalita'  indicati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  all'atto  della
sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti  per
l'espletamento  delle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo   della
medesima Amministrazione; 
   l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
l'accesso, nei  tempi  e  con  le  modalita'  indicati  dalla  stessa
Amministrazione, di  suoi  dipendenti  o  incaricati  alle  sedi  del
concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche', ai  medesimi
fini, impegno di massima assistenza 
  e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; 
   m) utilizzo di conti correnti  bancari  o  postali  dedicati  alla
gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarita' dei
giocatori. 
  18. L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  effettua
l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla
data  del  loro  ricevimento  complete  di  tutta  la  documentazione
occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni  di  cui
al comma 15. In caso di  incompletezza  della  domanda  ovvero  della
relativa documentazione, il termine e' sospeso fino alla  data  della
sua regolarizzazione. Il termine e'  altresi'  sospeso,  in  caso  di
richiesta di integrazioni documentali ovvero di  chiarimenti  chiesti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della
richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai  requisiti
ovvero alle  condizioni  di  cui  al  comma  15  non  possono  essere
attestati  nella  forma   dell'   autocertificazione   ovvero   della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso
del termine per l'istruttoria senza l'adozione  di  un  provvedimento
conclusivo  espresso  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma   dei
monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta. 
  19. La raccolta a distanza  dei  giochi  di  cui  al  comma  11  e'
subordinata alla stipula, anche per via telematica, di  un  contratto
di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema  di
riferimento  del  contratto  di  conto  di  gioco,  reso  disponibile
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio  sito
web, e' predisposto nel rispetto delle  seguenti  condizioni  minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti  di  conto  di  gioco  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge: 
   a) accettazione da parte del concessionario della regolazione  del
contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il
foro competente per le eventuali  controversie,  nel  rispetto  delle
norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme  di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime; 
   b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  di  attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la  prevenzione  dell'utilizzo
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche'  della
direttiva  2006/70/  CE  recante   disposizioni   per   la   relativa
esecuzione; 
   c) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore,
divieto di utilizzazione del conto di gioco di un  giocatore  per  la
raccolta o l'intermediazione di giocate  altrui,  improduttivita'  di
frutti del conto di gioco per il giocatore, nonche'  gratuita'  della
relativa utilizzazione per il giocatore; 
   d)  indisponibilita'  da  parte  del  concessionario  delle  somme
depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di  addebito
e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto
di concessione; 
   e)  tempestiva  contabilizzazione  e  messa  a   disposizione   al
giocatore delle vincite e delle relative somme,  comunque  non  oltre
un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che
determina la vincita, salvo specifica diversa  disposizione  prevista
dal regolamento di un singolo gioco; 
   f) accredito al giocatore, entro e non oltre  sette  giorni  dalla
richiesta e con valuta  corrispondente  al  giorno  della  richiesta,
delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al
concessionario il prelievo; 
   g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla  data
di scadenza della concessione; 
   h)  informativa  relativa  al  trattamento  dei   dati   personali
rispettosa della normativa vigente in materia; 
   i)  assenso  preventivo  ed  incondizionato  del  giocatore   alla
trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i  dati
relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco; 
   l) devoluzione all'erario dell'intero saldo  del  conto  di  gioco
decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione. 
  20. Con provvedimento del direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato i  contributi  di  cui  ai  commi  15,
lettera f), e 16 possono essere adeguati in  aumento  ogni  tre  anni
sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita' (NIC) pubblicato dall'ISTAT. 
  21. L'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  adotta  la
carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la  piu'
corretta informazione dei giocatori,  anche  in  tema  di  doveri  di
condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di  cui
al comma 17, lettera e). 
  22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai  sensi  del  comma
26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b),  ai  quali  sono  gia'
consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui  al
comma 11, sottoscrivono  l'atto  di  integrazione  della  convenzione
accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti  alle
disposizioni dei commi da 11 a 26. 
  23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.  401,
e successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "E' punito altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni
chiunque  organizza,  esercita  e  raccoglie  a  distanza,  senza  la
prescritta concessione,  qualsiasi  gioco  istituito  o  disciplinato
dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato.   Chiunque,
ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza,  esercita
e raccoglie a  distanza  qualsiasi  gioco  istituito  o  disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con  modalita'  e
tecniche diverse  da  quelle  previste  dalla  legge  e'  punito  con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro  500  a  euro
5.000". 
  24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di  inadempimento
da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi  17  e
19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone: 
   a) per l'inadempimento delle disposizioni  di  cui  al  comma  17,
lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche'  delle  disposizioni  di
cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla  data  in
cui il concessionario  non  ottemperi  alle  prescrizioni  comunicate
dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per
i trenta  giorni  successivi  alla  comunicazione,  la  revoca  della
concessione; 
   b) per l'inadempimento delle disposizioni  di  cui  al  comma  17,
lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il
concessionario  non  ottemperi  alle  prescrizioni  comunicate  dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui  l'inadempimento  perduri  per  i
dieci  giorni  successivi  alla  comunicazione,   la   revoca   della
concessione; 
   c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al  comma  17,
lettera m),  la  sospensione  della  concessione  per  la  durata  di
quindici   giorni;   al   secondo   inadempimento   delle    medesime
disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni;  al
terzo inadempimento la revoca della concessione; 
   d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni  di  cui
ai  commi  17  e  19  l'Amministrazione  dispone  la   revoca   della
concessione. 
  25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti
a meta' in caso di  nuovo  inadempimento  rilevato  prima  che  siano
trascorsi dodici mesi dalla notifica del  primo.  In  caso  di  terzo
inadempimento nell'arco di dodici mesi, e' disposta la  revoca  della
concessione. 
  26. Con provvedimento del direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di  apposito  progetto  di
fattibilita' tecnica redatto dal partner tecnologico, e' stabilita la
data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di  cui
ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari  continuano  ad
effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato  la  trasmissione  dei  dati  in  conformita'  alla
disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  27. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  16,  comma  1,
della legge 13 maggio 1999, n.  133,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a  distanza  di
poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresi' determinati
l'importo massimo della quota di modico valore di  partecipazione  al
torneo e le modalita' che escludono i fini di lucro  e  la  ulteriore
partecipazione al  torneo  una  volta  esaurita  la  predetta  quota,
nonche' l'impossibilita' per  gli  organizzatori  di  prevedere  piu'
tornei nella stessa giornata e nella stessa localita'. 
  28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14  aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22  aprile  1953,  n.  342,  della
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, e degli articoli  43  e  49  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, l'esercizio e la  raccolta  dei  tornei  di  poker
sportivo non a distanza  sono  consentiti  ai  soggetti  titolari  di
concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di
cui al comma 11  attraverso  rete  fisica  nonche'  ai  soggetti  che
rispettino i requisiti e le condizioni di  cui  al  comma  15  previa
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
  29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' integrato di 6 milioni  di  euro  per  l'anno
2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al  relativo
onere nonche' alle minori entrate recate dai  commi  da  1  a  3  del
presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009,  si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
da 11 a 26 del  presente  articolo,  al  netto  dei  costi  sostenuti
dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato   per   la
realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti. 
  30.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
  31. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30  dicembre
2004,  n.  311,  come  sostituita  dall'articolo  38,  comma  2,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  le  parole:  "venticinquemila"  e
"settemilacinquecento"    sono     sostituite     dalle     seguenti:
"cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento". 
 
          Note all'art. 24: 
             - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, n. 1, S.O. cosi' come modificato dal presente legge: 
             «3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  ai  contratti  di
          associazione in partecipazione di cui all'art.  109,  comma
          9, lettera b), del medesimo testo  unico,  non  relative  a
          stabili  organizzazioni   nel   territorio   dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
          gli utili pagati  ad  azionisti  di  risparmio.  L'aliquota
          della ritenuta e' ridotta  all'11  per  cento  sugli  utili
          corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati  membri
          dell'Unione europea  e  negli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          emanato ai sensi dell'art. 168-bis del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  I  soggetti  non
          residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai  fondi
          pensione di cui al periodo precedente e dalle  societa'  ed
          enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto  al  rimborso,
          fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della   ritenuta,
          dell'imposta che dimostrino di aver  pagato  all'estero  in
          via definitiva sugli stessi utili  mediante  certificazione
          del competente ufficio fiscale dello Stato estero». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
             - Si riporta il  testo  dell'art.  27  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, n. 1, S.O: 
             «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1.  Le  societa'  e
          gli enti indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'art. 73 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,  una
          ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili
          in qualunque forma  corrisposti,  anche  nei  casi  di  cui
          all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico,  a  persone
          fisiche  residenti  in  relazione  a   partecipazioni   non
          qualificate ai sensi  della  lettera  c-bis)  del  comma  1
          dell'art. 67 del citato testo unico n. 917  del  1986,  non
          relative all'impresa ai sensi  dell'art.  65  del  medesimo
          testo unico. La ritenuta di cui al  periodo  precedente  si
          applica alle condizioni ivi previste agli  utili  derivanti
          dagli strumenti finanziari di cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera   a)   e   dai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all'art. 109, comma  9,  lettera  b),
          del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
          sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento  del  valore
          del  patrimonio  netto  contabile  risultante   dall'ultimo
          bilancio  approvato  prima  della  data  di   stipula   del
          contratto nel caso in  cui  si  tratti  rispettivamente  di
          societa'  i  cui   titoli   sono   negoziati   in   mercati
          regolamentati o di altre  partecipazioni.  La  ritenuta  e'
          applicata altresi' dalle  persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  e  dalle  societa'  in   nome
          collettivo e in accomandita semplice ed equiparate  di  cui
          all'art. 5 del medesimo testo unico sugli  utili  derivanti
          dai contratti di associazione  in  partecipazione  previsti
          nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone  fisiche
          residenti; per i soggetti che  determinano  il  reddito  ai
          sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in  luogo  del
          patrimonio netto si assume il valore individuato nel  comma
          2 dell'art. 47 del medesimo testo unico. 
             1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi  5  e  7,  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          ritenuta prevista dai commi 1 e 4  si  applica  sull'intero
          ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora  il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          della partecipazione. 
             2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli
          soci o partecipanti, per  conseguirne  il  pagamento,  sono
          tenuti a versare alle societa' ed altri enti  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del predetto testo
          unico,   l'importo   corrispondente   all'ammontare   della
          ritenuta di cui al comma 1,  determinato  in  relazione  al
          valore normale dei beni ad essi attribuiti,  quale  risulta
          dalla valutazione operata  dalla  societa'  emittente  alla
          data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
          del citato testo unico 
             3. La ritenuta e'  operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'art. 44, comma 2, lettera  a)  e  ai  contratti  di
          associazione in partecipazione di cui all'art.  109,  comma
          9, lettera b), non relative a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato.  L'aliquota  della  ritenuta   e'
          ridotta  al  12,50  per  cento  per  gli  utili  pagati  ad
          azionisti di risparmio. I soggetti non  residenti,  diversi
          dagli azionisti di  risparmio  e  dalle  societa'  ed  enti
          indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a
          concorrenza dei quattro noni della  ritenuta,  dell'imposta
          che dimostrino di aver pagato all'estero in via  definitiva
          sugli stessi utili mediante certificazione  del  competente
          ufficio fiscale dello Stato estero. 
             3-bis. I soggetti cui si applica  l'art.  98  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono
          tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la  ritenuta  di
          cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti
          eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente  erogati
          dal socio o da una sua parte correlata, non  residenti  nel
          territorio dello Stato. A fini della  determinazione  della
          ritenuta  di  cui  sopra,  si  computa  in  diminuzione  la
          eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
          alla medesima remunerazione. La presente  disposizione  non
          si applica alla remunerazione  di  finanziamenti  eccedenti
          direttamente  erogati  dalle  stabili  organizzazioni   nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti. 
             3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e  con
          l'aliquota dell'1,375 per  cento  sugli  utili  corrisposti
          alle societa'  e  agli  enti  soggetti  ad  un'imposta  sul
          reddito  delle  societa'  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'art. 44, comma 2, lettera a),  del  predetto  testo
          unico e ai contratti di associazione in  partecipazione  di
          cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del  medesimo  testo
          unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
          dello Stato. 
             4. Sulle remunerazioni  corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio, titoli e strumenti finanziari di  cui  all'art.
          44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi e a  contratti  di  cui  all'art.
          109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in  cui
          l'associante e' soggetto non residente, non qualificati  ai
          sensi della lettera c-bis) del comma 1,  dell'art.  67  del
          testo unico e non relativi all'impresa ai  sensi  dell'art.
          65 dello stesso testo unico, e' operata  una  ritenuta  del
          12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di  cui  al
          primo  comma  dell'art.  23  che  intervengono  nella  loro
          riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: 
              a)   sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti finanziari e a contratti di cui alla  lettera  c)
          del comma 1  dell'art.  67  del  citato  testo  unico,  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65; 
              b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
          in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
          e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65,
          da societa' ed  enti  residenti  negli  Stati  o  territori
          diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
          sensi dell'art. 168-bis del citato testo unico salvo che la
          persona fisica dimostri al soggetto  che  interviene  nella
          riscossione che, a  seguito  dell'esercizio  di  interpello
          secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello  stesso
          art. 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera
          c) del comma 1, dell'art. 87 del  citato  testo  unico.  La
          disposizione del periodo precedente  non  si  applica  alle
          partecipazioni, ai titoli e agli  strumenti  finanziari  di
          cui all'art. 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei  mercati
          regolamentati.   La   ritenuta   e',   altresi',    operata
          sull'intero  importo   delle   remunerazioni   relative   a
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
             4-bis. Le ritenute del comma 4  sono  operate  al  netto
          delle ritenute applicate dallo Stato  estero.  In  caso  di
          distribuzione  di  utili  in   natura   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2. 
             5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non
          sono operate qualora le persone  fisiche  residenti  e  gli
          associati  in  partecipazione  dichiarino  all'atto   della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita'  di   impresa   o   ad   una   partecipazione
          qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
          67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1  e
          4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
          d'imposta nei confronti dei  soggetti  esenti  dall'imposta
          sul reddito delle societa'. 
             6. Per gli utili corrisposti  a  soggetti  residenti  ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva sul  risultato  maturato  di  gestione  non  si
          applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9  e  11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, lettera c),
          del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.  239,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102: 
             «c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con
          i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni». 
             - Si riporta il testo dell'art.  7,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre  1972,
          n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). -  Agli  effetti
          del presente decreto: 
              a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il
          territorio della Repubblica italiana,  con  esclusione  dei
          comuni di Livigno e di  Campione  d'Italia  e  delle  acque
          italiane del lago di Lugano; 
              b) per «Comunita'» o «territorio  della  Comunita'»  si
          intende  il   territorio   corrispondente   al   campo   di
          applicazione  del  Trattato  istitutivo   della   Comunita'
          economica europea con le seguenti esclusioni, oltre  quella
          indicata nella lettera a): 
               1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
               2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Büsingen; 
               3)  per  la  Repubblica   francese,   i   Dipartimenti
          d'oltremare; 
               4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e  le  isole
          Canarie; 
               4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 
              c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
          sovranita' del  Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si
          intendono compresi  nel  territorio  rispettivamente  della
          Repubblica francese, del Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e
          Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro. 
             Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate  nel
          territorio dello Stato se hanno per oggetto  beni  immobili
          ovvero beni mobili nazionali,  comunitari  o  vincolati  al
          regime  della  temporanea   importazione,   esistenti   nel
          territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
          Stato  membro,  installati,   montati   o   assiemati   nel
          territorio dello Stato dal fornitore o per  suo  conto.  Si
          considerano altresi' effettuate nel territorio dello  Stato
          le cessioni di beni nei confronti di passeggeri  nel  corso
          di  un  trasporto  intracomunitario  a   mezzo   di   navi,
          aeromobili  o  treni,  se  il  trasporto  ha   inizio   nel
          territorio dello Stato; si  considera  intracomunitario  il
          trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti  in  Stati
          membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
          imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello  dell'ultimo
          punto di sbarco. Le cessioni di  gas  mediante  sistemi  di
          distribuzione di gas naturale  e  le  cessioni  di  energia
          elettrica si considerano effettuate  nel  territorio  dello
          Stato: 
              a)  quando  il  cessionario  e'  un  soggetto   passivo
          rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello  Stato
          o e' ivi  residente  senza  aver  stabilito  all'estero  il
          domicilio o una  stabile  organizzazione  destinataria  dei
          beni   ceduti,   ovvero   ha   in   Italia   una    stabile
          organizzazione, per la quale gli acquisti sono  effettuati.
          Per soggetto passivo-rivenditore, si  intende  un  soggetto
          passivo  la   cui   principale   attivita'   in   relazione
          all'acquisto di gas e di elettricita' e'  costituita  dalla
          rivendita di detti beni ed  il  cui  consumo  personale  di
          detti prodotti e' trascurabile; 
              b) quando il cessionario e'  un  soggetto  diverso  dal
          rivenditore,  se  i  beni  sono  usati  o   consumati   nel
          territorio dello Stato. Se la totalita' o  parte  dei  beni
          non e' di fatto utilizzata dal  cessionario,  limitatamente
          alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette
          si considerano comunque  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti
          che hanno il domicilio nel  territorio  dello  Stato  o  di
          soggetti  ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito   il
          domicilio  all'estero,  ovvero  nei  confronti  di  stabili
          organizzazioni nel territorio dello  Stato,  per  le  quali
          sono  effettuati  gli  acquisti  da   parte   di   soggetti
          domiciliati e  residenti  all'estero;  non  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste  in
          essere nei confronti di stabili organizzazioni  all'estero,
          per le quali sono  effettuati  gli  acquisti  da  parte  di
          soggetti domiciliati o residenti in Italia. 
             Le prestazioni di servizi si considerano effettuate  nel
          territorio dello Stato quando sono  rese  da  soggetti  che
          hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti  ivi
          residenti  che   non   abbiano   stabilito   il   domicilio
          all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
          organizzazioni  in  Italia  di   soggetti   domiciliati   e
          residenti all'estero; non  si  considerano  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato  quando  sono  rese   da   stabili
          organizzazioni  all'estero  di   soggetti   domiciliati   o
          residenti in Italia. Per i soggetti diversi  dalle  persone
          fisiche, agli effetti del presente articolo,  si  considera
          domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e
          residenza quello in cui si trova la sede effettiva. 
             In deroga al secondo e al terzo comma: 
              a) le prestazioni di servizi relativi a beni  immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di  agenzia  e  le
          prestazioni inerenti alla preparazione e  al  coordinamento
          dell'esecuzione  dei  lavori  immobiliari,  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile  e'
          situato nel territorio stesso; 
              b) le prestazioni  di  servizi,  comprese  le  perizie,
          relative a  beni  mobili  materiali  e  le  prestazioni  di
          servizi  culturali,  scientifici,   artistici,   didattici,
          sportivi, ricreativi e simili,  nonche'  le  operazioni  di
          carico,  scarico,  manutenzione  e  simili,  accessorie  ai
          trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
          dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso 
              c)  le  prestazioni   di   trasporto   si   considerano
          effettuate nel territorio dello Stato in  proporzione  alla
          distanza ivi percorsa; 
              d) le prestazioni derivanti da contratti di  locazione,
          anche  finanziaria,  noleggio  e  simili  di  beni   mobili
          materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di
          servizi indicate al numero 2) del secondo  comma  dell'art.
          3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza
          tecnica o  legale,  comprese  quelle  di  formazione  e  di
          addestramento del personale, le prestazioni di  servizi  di
          telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione,  le
          prestazioni di servizi rese tramite mezzi  elettronici,  di
          elaborazione e fornitura di dati e  simili,  le  operazioni
          bancarie,  finanziarie  e  assicurative  e  le  prestazioni
          relative  a   prestiti   di   personale,   la   concessione
          dell'accesso ai  sistemi  di  gas  naturale  o  di  energia
          elettrica, il  servizio  di  trasporto  o  di  trasmissione
          mediante  gli  stessi  e  la  fornitura  di  altri  servizi
          direttamente   collegati,   nonche'   le   prestazioni   di
          intermediazione  inerenti  alle  suddette   prestazioni   o
          operazioni   e   quelle   inerenti   all'obbligo   di   non
          esercitarle, nonche' le cessioni di contratti relativi alle
          prestazioni  di  sportivi  professionisti,  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato quando  sono  rese  a
          soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
          residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
          quando sono rese a  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
          siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea; 
              e) le prestazioni di servizi e  le  operazioni  di  cui
          alla lettera  precedente  rese  a  soggetti  domiciliati  o
          residenti in altri Stati membri della  Comunita'  economica
          europea, si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  quando  il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
          dell'imposta nello Stato  in  cui  ha  il  domicilio  o  la
          residenza; 
              f) le operazioni di cui alla  lettera  d),  escluse  le
          prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
          di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non
          soggetti passivi d'imposta  residenti  al  di  fuori  della
          Comunita',  le  prestazioni  di  consulenza  e   assistenza
          tecnica o legale, ivi comprese quelle di  formazione  e  di
          addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di
          dati e simili la concessione dell'accesso ai sistemi di gas
          naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o
          di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri
          servizi direttamente collegati, rese a soggetti domiciliati
          e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche'
          quelle  derivanti  da   contratti   di   locazione,   anche
          finanziaria, noleggio e simili di mezzi di  trasporto  rese
          da soggetti domiciliati o residenti fuori  della  Comunita'
          stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi
          a norma del primo  comma  lettera  a),  ovvero  da  stabili
          organizzazioni operanti in detti territori, si  considerano
          effettuate nel  territorio  dello  Stato  quando  sono  ivi
          utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da  soggetti
          domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate
          nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia
          o in altro Stato membro della Comunita' stessa; 
              f-bis) le prestazioni di servizi  di  telecomunicazione
          rese  a  soggetti  domiciliati  o   residenti   fuori   del
          territorio  della  Comunita'  da  soggetti  domiciliati   o
          residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero  domiciliati
          o residenti nei territori esclusi a norma del primo  comma,
          lettera a), si considerano effettuate nel territorio  dello
          Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
          considerano utilizzati nel territorio  dello  Stato  se  in
          partenza  dallo   stesso   o   quando,   realizzandosi   la
          prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
          mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione  del  servizio,
          la loro distribuzione avviene, direttamente o  a  mezzo  di
          commissionari, rappresentanti, o  altri  intermediari,  nel
          territorio dello Stato; 
              f-ter) le prestazioni di  servizi  rese  tramite  mezzi
          elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
          Comunita' a  committenti  non  soggetti  passivi  d'imposta
          nello Stato, si considerano ivi effettuate; 
              f-quater)  le  prestazioni  di  telecomunicazione,   di
          radiodiffusione  e  di   televisione   rese   da   soggetti
          domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti
          comunitari non soggetti passivi  d'imposta  si  considerano
          effettuate nel  territorio  dello  Stato  quando  sono  ivi
          utilizzate; 
              "f-quinquies)  le   prestazioni   di   intermediazione,
          relative ad  operazioni  diverse  da  quelle  di  cui  alla
          lettera d) del presente comma e da quelle di  cui  all'art.
          40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito con modificazioni,dalla legge 29  ottobre  1993,
          n. 427, si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione  si
          considerano ivi effettuate, a meno che non  siano  commesse
          da soggetto passivo in un altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea; le suddette prestazioni  si  considerano  in  ogni
          caso  effettuate  nel  territorio   dello   Stato   se   il
          committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta,
          sempre  che  le  operazioni  cui  le   intermediazioni   si
          riferiscono   siano   effettuate   nel   territorio   della
          Comunita". 
             Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          le cessioni all'esportazione, le  operazioni  assimilate  a
          cessioni all'esportazione  e  i  servizi  internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali di  cui  ai  successivi
          articoli 8, 8-bis e 9.». 
             - Si riporta il testo dell'art.  17,  terzo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre  1972,
          n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «3. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  da  soggetti  non  residenti,  che  non   si   siano
          identificati direttamente ai sensi  dell'art.  35-ter,  ne'
          abbiano nominato un rappresentante  fiscale  ai  sensi  del
          secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
          residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni
          o utilizzano i servizi nell'esercizio di  imprese,  arti  o
          professioni. La disposizione non si  applica  relativamente
          alle operazioni imponibili ai  sensi  dell'art.  7,  quarto
          comma, lettera f), effettuate  da  soggetti  domiciliati  o
          residenti  o  con  stabili  organizzazioni   operanti   nei
          territori esclusi a norma  del  primo  comma,  lettera  a),
          dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di
          cui all'art. 7,  secondo  comma,  terzo  periodo,  ed  alle
          prestazioni di servizi di cui  all'art.  7,  quarto  comma,
          lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a
          soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
          ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito  il  domicilio
          all'estero ovvero a stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
          dai cessionari e dai committenti medesimi qualora  agiscano
          nell'esercizio di imprese, arti o professioni.». 
             Le disposizioni del secondo e del  terzo  comma  non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di stabili organizzazioni in Italia di  soggetti  residenti
          all'estero. 
             In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili  di
          oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
          per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati di purezza pari o superiore a  325  millesimi,
          al pagamento dell'imposta  e'  tenuto  il  cessionario,  se
          soggetto passivo d'imposta nel territorio dello  Stato.  La
          fattura, emessa dal cedente senza addebito  d'imposta,  con
          l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli  21  e
          seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
          comma,  deve   essere   integrata   dal   cessionario   con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'art. 25. 
             Le disposizioni di cui  al  quinto  comma  si  applicano
          anche: 
              a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
          di  manodopera,  rese  nel  settore   edile   da   soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di servizi rese nei confronti di un  contraente
          generale a cui venga affidata dal committente la  totalita'
          dei lavori; 
              a-bis) alle cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali di cui alle  lettere  b)  e  d)  del
          numero 8-ter) dell'art. 10; 
              b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'art. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come  sostituita,
          da ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze  28
          dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  303
          del 30  dicembre  1995,  nonche'  dei  loro  componenti  ed
          accessori; 
              c) alle  cessioni  di  personal  computer  e  dei  loro
          componenti ed accessori; 
              d) alle  cessioni  di  materiali  e  prodotti  lapidei,
          direttamente provenienti da cave e miniere. 
             Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle
          ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
          e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
          2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio  2006,  ovvero
          individuate con decreto  emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle  ipotesi
          in cui necessita la preventiva  autorizzazione  comunitaria
          prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,  del  17
          maggio 1977.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 38-ter, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre  1972,
          n. 292, S.O, cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Art. 38-ter (Esecuzione dei  rimborsi  a  soggetti  non
          residenti). - "I soggetti  domiciliati  e  residenti  negli
          Stati  membri  dell'Unione  europea,  che  non   si   siano
          identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter  e  che
          non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo
          comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in
          cui hanno il  domicilio  o  la  residenza,  che  non  hanno
          effettuato  operazioni  in  Italia,  ad   eccezione   delle
          prestazioni di trasporto e relative prestazioni  accessorie
          non  imponibili  ai  sensi  dell'art.  9,   nonche'   delle
          operazioni indicate  nell'art.  17,  commi  terzo,  quinto,
          sesto e settimo, e nell'art. 74, commi settimo  ed  ottavo,
          del  presente  decreto  e  nell'art.  44,  comma   2,   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono
          ottenere, in relazione a  periodi  inferiori  all'anno,  il
          rimborso dell'imposta, se detraibile a norma  dell'art.  19
          del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai  servizi
          importati o acquistati, sempreche' di  importo  complessivo
          non inferiore a duecento euro."; 
             La disposizione del primo comma si applica, a condizione
          di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati
          e  residenti  in  Stati  non  appartenenti  alla  Comunita'
          economica europea, ma  limitatamente  all'imposta  relativa
          agli acquisti e importazioni di  beni  e  servizi  inerenti
          alla loro attivita'. 
             Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo  provvede
          l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore  aggiunto  di
          Roma a norma del quarto comma dell'art.  38-bis,  entro  il
          termine di sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  della
          richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il
          suddetto termine, alla notifica di  apposito  provvedimento
          motivato avverso il quale e'  ammesso  ricorso  secondo  le
          disposizioni relative al contenzioso tributario. 
             Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi  nella
          misura  prevista  al  primo  comma  dell'art.  38-bis,  con
          decorrenza dal centottantesimo giorno successivo  a  quello
          in cui e' stata presentata la richiesta  di  rimborso,  non
          computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
          della eventuale richiesta di documenti e la data della loro
          consegna, quando superi quindici giorni. 
             I soggetti che conseguono un  indebito  rimborso  devono
          restituire  all'ufficio,  entro   sessanta   giorni   dalla
          notifica di apposito provvedimento, le somme  indebitamente
          rimborsate  e  nei  loro  confronti  si  applica  la   pena
          pecuniaria da due a  quattro  volte  la  somma  rimborsata.
          L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni
          ulteriore rimborso al soggetto interessato  fino  a  quando
          non sia restituita  la  somma  indebitamente  rimborsata  e
          pagata la relativa pena pecuniaria. 
             Con decreto del Ministro delle finanze di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, da emanarsi  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' e i termini relativi  all'esecuzione
          dei rimborsi, le modalita' e i  termini  per  la  richiesta
          degli  stessi,  nonche'   le   prescrizioni   relative   al
          coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini  del  controllo
          dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti  le  modalita'  ed  i
          termini  relativi  alla   dilazione   per   il   versamento
          all'erario  dell'imposta  riscossa,  nonche'  le  modalita'
          relative    alla    presentazione    della     contabilita'
          amministrativa e al trasferimento  dei  fondi  tra  i  vari
          uffici. Alle disposizioni relative  alle  modalita'  ed  ai
          termini anzidetti possono essere apportate  integrazioni  e
          correzioni con successivi decreti. 
             L'adeguamento degli ammontari  di  riferimento  previsti
          nel primo comma e' disposto,  con  successivi  decreti  del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento
          del tasso di conversione dell'unita' di conto  europea  sia
          variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
          oltre il dieci per cento rispetto a quello  di  cui  si  e'
          tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari  di
          riferimento.». 
             - Si riporta il testo dell'art.  54,  terzo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre  1972,
          n. 292, S.O, cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Art. 54 (Rettifica delle  dichiarazioni).  -  L'ufficio
          dell'imposta sul valore  aggiunto  procede  alla  rettifica
          della dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente
          quando ritiene che  ne  risulti  una  imposta  inferiore  a
          quella   dovuta   ovvero   una   eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile superiore a quella spettante. 
             L'infedelta' della dichiarazione, qualora non  emerga  o
          direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con  gli
          elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
          27 e 33 e con le  precedenti  dichiarazioni  annuali,  deve
          essere accertata mediante il  confronto  tra  gli  elementi
          indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
          di cui agli articoli 23, 24 e 25 e  mediante  il  controllo
          della   completezza,   esattezza   e   veridicita'    delle
          registrazioni  sulla  scorta   delle   fatture   ed   altri
          documenti, delle risultanze di altre scritture contabili  e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le  false  o  inesatte
          indicazioni possono essere indirettamente desunte  da  tali
          risultanze, dati e notizie a norma  dell'art.  53  o  anche
          sulla base di presunzioni semplici,  purche'  queste  siano
          gravi, precise e concordanti. 
             "L'ufficio  puo'  tuttavia  procedere   alla   rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          del secondo comma dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
          dichiarazioni di altri contribuenti o da  verbali  relativi
          ad ispezioni eseguite nei confronti di altri  contribuenti,
          nonche' da altri atti e documenti in suo possesso";. 
             Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione  dell'imposta
          l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
          per   la   presentazione   della   dichiarazione   annuale,
          all'accertamento delle imposte non versate in  tutto  o  in
          parte a norma degli articoli 27 e 33. Le  disposizioni  del
          precedente periodo  non  si  applicano  nei  casi  previsti
          dall'art. 60, sesto comma]. 
             Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei
          termini  stabiliti  dall'art.  57,  i   competenti   uffici
          dell'Agenzia  delle   entrate,   qualora   dagli   accessi,
          ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
          dalla Direzione centrale  accertamento,  da  una  Direzione
          regionale ovvero  da  un  ufficio  della  medesima  Agenzia
          ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
          da pubbliche amministrazioni ed enti  pubblici  oppure  dai
          dati  in  possesso  dell'anagrafe   tributaria,   risultino
          elementi  che  consentono  di  stabilire   l'esistenza   di
          corrispettivi  o  di  imposta  in  tutto  o  in  parte  non
          dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli
          elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
          il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
          imposta non versata, escluse le  ipotesi  di  cui  all'art.
          54-bis, anche  avvalendosi  delle  procedure  previste  dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
             [Le disposizioni di  cui  al  comma  precedente  possono
          trovare applicazione anche  con  riguardo  all'accertamento
          induttivo del volume di affari,  di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  L.  27  aprile  1989,  n.   154,   e
          successive modificazioni,  tenendo  conto  dell'indicazione
          dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui
          al comma 1 dello stesso art. 12]. 
             Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono  essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. La notifica  si  considera  avvenuta
          alla data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di  famiglia  o  addetto
          alla casa. 
             Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono  annullati
          dall'ufficio che li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione
          prodotta dal contribuente, risultano infondati in  tutto  o
          in parte. 
             - Si riporta il testo dell'art.  39,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16  ottobre
          1973, n. 268, n.  1,  S.O.,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
             «1.  Per  i  redditi  d'impresa  delle  persone  fisiche
          l'ufficio  procede  alla  rettifica:  a)  se  gli  elementi
          indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del
          bilancio,  del  conto  dei  profitti  e  delle  perdite   e
          dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'art. 3;  b)
          se non sono state esattamente applicate le disposizioni del
          titolo I, capo  VI,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se
          l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
          indicati  nella  dichiarazione  e  nei  relativi   allegati
          risulta  in  modo  certo  e  diretto  dai  verbali  e   dai
          questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del  primo  comma
          dell'art. 32, dagli atti, documenti e  registri  esibiti  o
          trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,  dalle
          dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e
          7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
          di altri contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in
          possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o
          l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
          nei  relativi   allegati   risulta   dall'ispezione   delle
          scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.
          33 ovvero dal  controllo  della  completezza,  esattezza  e
          veridicita'  delle  registrazioni  contabili  sulla  scorta
          delle fatture e  degli  altri  atti  e  documenti  relativi
          all'impresa nonche'  dei  dati  e  delle  notizie  raccolti
          dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di
          attivita' non dichiarate o  la  inesistenza  di  passivita'
          dichiarate e' desumibile anche sulla  base  di  presunzioni
          semplici,   purche'   queste   siano   gravi,   precise   e
          concordanti.». 
             In  deroga  alle  disposizioni  del   comma   precedente
          l'ufficio delle  imposte  determina  il  reddito  d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti a sua conoscenza, con  facolta'  di  prescindere  in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture contabili in  quanto  esistenti  e  di  avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma: 
              a) quando il reddito d'impresa non  e'  stato  indicato
          nella dichiarazione; 
              b) [quando alla dichiarazione non e' stato allegato  il
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite]; 
              c) quando dal verbale di  ispezione  redatto  ai  sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque  sottratto  all'ispezione  una  o  piu'  scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14,  ovvero   quando   le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore; 
              d)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni accertate ai sensi del precedente comma  ovvero
          le  irregolarita'   formali   delle   scritture   contabili
          risultanti dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi,
          numerose e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel  loro
          complesso le scritture stesse per mancanza  delle  garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie di magazzino non si  considerano  irregolari  se
          gli errori e le omissioni sono contenuti  entro  i  normali
          limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico  o
          nello scarico e dei costi specifici imputati  nelle  schede
          di lavorazione ai sensi della lettera d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto. 
              d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito  agli
          inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art.  32,  primo
          comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51,
          secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
             Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in  quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni,  con
          riferimento  alle   scritture   contabili   rispettivamente
          indicate negli artt. 18 e  19.  Il  reddito  d'impresa  dei
          soggetti indicati nel quarto comma dell'art.  18,  che  non
          hanno provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui  ai
          precedenti commi dello stesso articolo, e'  determinato  in
          ogni  caso  ai  sensi  del  secondo  comma   del   presente
          articolo.». 
             - L'art. 14, comma 3, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972  n.  633,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.  292,  S.O.,  cosi'
          recita: 
             «Art.  14  (Determinazione  della  base  imponibile).  -
          (Omissis). 
             Per valore normale dei beni e dei servizi si intende  il
          prezzo o corrispettivo  mediamente  praticato  per  beni  o
          servizi della stessa specie o  similari  in  condizioni  di
          libera   concorrenza    e    al    medesimo    stadio    di
          commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e'  stata
          effettuata l'operazione  o  nel  tempo  e  nel  luogo  piu'
          prossimi. 
             (Omissis).». 
             - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 4, lettera  a)
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O.: 
             «Art.  51  (Determinazione   del   reddito   di   lavoro
          dipendente). - (Omissis). 
             4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
              a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma  1,
          lettere a), c) e m),  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi  in  uso
          promiscuo,  si  assume  il  30   per   cento   dell'importo
          corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15  mila
          chilometri calcolato sulla base del costo  chilometrico  di
          esercizio   desumibile   dalle   tabelle   nazionali    che
          l'Automobile club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il  30
          novembre di ciascun anno e comunicare  al  Ministero  delle
          finanze  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il   31
          dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,  al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente; 
              b) in caso di concessione di prestiti si assume  il  50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente  al  termine
          di ciascun anno e l'importo degli  interessi  calcolato  al
          tasso applicato sugli  stessi.  Tale  disposizione  non  si
          applica  per  i  prestiti  stipulati  anteriormente  al  1°
          gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
          concessi, a seguito di accordi  aziendali,  dal  datore  di
          lavoro ai dipendenti in  contratto  di  solidarieta'  o  in
          cassa  integrazione  guadagni  o   a   dipendenti   vittime
          dell'usura ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni conseguenti a rifiuto opposto a  richieste  estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172; 
              c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o  in
          comodato, si assume la differenza tra la rendita  catastale
          del fabbricato aumentata di  tutte  le  spese  inerenti  il
          fabbricato  stesso,  comprese  le  utenze  non   a   carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume  il
          30 per cento della predetta differenza.  Per  i  fabbricati
          che non devono essere iscritti nel  catasto  si  assume  la
          differenza  tra  il  valore   del   canone   di   locazione
          determinato in regime vincolistico o, in  mancanza,  quello
          determinato  in  regime  di  libero   mercato,   e   quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato; 
              c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione». 
             - Si riporta il testo dell'art. 38,  commi  4  e  5  del
          decreto-legge30  agosto  1993,  n.  331,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203 e  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
          427, cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «4. Agli effetti del comma 3, lettera e),  costituiscono
          mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
          7,5 metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al  decollo
          superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di  cilindrata
          superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW,  destinati
          al trasporto di persone o  cose,  esclusi  le  imbarcazioni
          destinate all'esercizio di attivita'  commerciali  o  della
          pesca o ad operazioni di salvataggio  o  di  assistenza  in
          mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis,  primo  comma,
          lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di  trasporto  non   si
          considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano
          percorso  oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione   sia
          effettuata decorso il termine di sei mesi  dalla  data  del
          provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in
          pubblici registri o di  altri  provvedimenti  equipollenti,
          ovvero navigato per oltre  cento  ore,  ovvero  volato  per
          oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso  il
          termine di tre mesi dalla data del provvedimento  di  prima
          immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o  di
          altri provvedimenti equipollenti. 
             "4-bis. Agli effetti dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          costituiscono prodotti  soggetti  ad  accisa  l'alcole,  le
          bevande  alcoliche,  i  tabacchi  lavorati  ed  i  prodotti
          energetici,  esclusi  il  gas  fornito   dal   sistema   di
          distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica,  quali
          definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore''. 
             5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
              a) l'introduzione nel territorio dello  Stato  di  beni
          oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
          usuali ai sensi, rispettivamente,  dell'art.  1,  comma  3,
          lettera h), del Regolamento del Consiglio  delle  Comunita'
          europee 16  luglio  1985,  n.  1999,  e  dell'art.  18  del
          Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
          se i beni sono successivamente  trasportati  o  spediti  al
          committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
          di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
          fuori del territorio della  Comunita';  l'introduzione  nel
          territorio dello Stato di beni  temporaneamente  utilizzati
          per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se  importati,
          beneficierebbero della ammissione temporanea  in  esenzione
          totale dai dazi doganali; 
              b)  l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,   in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati, montati o assiemati dal  fornitore  o  per  suo
          conto; 
              "c)  gli  acquisti  di  beni,  diversi  dai  mezzi   di
          trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa,  effettuati
          dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma  dell'art.  19,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto
          che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta  nei
          modi ordinari se  l'ammontare  complessivo  degli  acquisti
          intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40,  comma
          3,  del  presente  decreto,  effettuati  nell'anno   solare
          precedente, non ha superato 10.000 euro e  fino  a  quando,
          nell'anno  in  corso,  tale   limite   non   e'   superato.
          L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al  netto
          dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli  acquisti
          di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del  presente
          articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa";; 
             c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di  gas
          mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di
          cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
             d) gli acquisti di beni  se  il  cedente  beneficia  nel
          proprio Stato membro dell'esonero disposto per  le  piccole
          imprese. 
             6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si
          applica  ai  soggetti   ivi   indicati   che   optino   per
          l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
          dandone comunicazione all'ufficio nella  dichiarazione,  ai
          fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  relativa  all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          dell'acquisto. L'opzione ha effetto,  se  esercitata  nella
          dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1°  gennaio
          dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in  cui
          e' esercitata, fino a quando non sia revocata  e,  in  ogni
          caso, fino al compimento del  biennio  successivo  all'anno
          nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
          i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve  essere
          comunicata mediante lettera raccomandata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca  ha
          effetto dall'anno in corso. 
             7.   L'imposta   non   e'    dovuta    per    l'acquisto
          intracomunitario nel territorio dello Stato,  da  parte  di
          soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro,  di  beni
          dallo stesso acquistati in altro Stato membro e  spediti  o
          trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
          soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  assoggettati  all'imposta  per  gli
          acquisti  intracomunitari  effettuati,  designati  per   il
          pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 
             8. Si considerano effettuati  in  proprio  gli  acquisti
          intracomunitari   da   parte   di    commissionari    senza
          rappresentanza.». 
             - Il testo vigente dell'art. 40, comma 4,  del  medesimo
          decreto-legge,cosi' come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
             «Art.    40    (Territorialita'     delle     operazioni
          intracomunitarie). - 1. Gli acquisti  intracomunitari  sono
          effettuati nel territorio dello Stato se hanno per  oggetto
          beni, originari di altro Stato  membro  o  ivi  immessi  in
          libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del  Trattato
          istitutivo della Comunita'  economica  europea,  spediti  o
          trasportati  dal  territorio  di  altro  Stato  membro  nel
          territorio dello Stato. 
             2. L'acquisto intracomunitario si  considera  effettuato
          nel territorio  dello  Stato  quando  l'acquirente  e'  ivi
          soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto
          e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato  membro  di
          destinazione  del  bene.  E'  comunque   effettuato   senza
          pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di  beni
          spediti o trasportati in  altro  Stato  membro  se  i  beni
          stessi risultano  ivi  oggetto  di  successiva  cessione  a
          soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o  ad  ente
          ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari  e
          se  il  cessionario   risulta   designato   come   debitore
          dell'imposta relativa. 
             3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  si
          considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato   le
          cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili,
          di beni spediti o trasportati nel  territorio  dello  Stato
          dal cedente o per suo  conto  da  altro  Stato  membro  nei
          confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta  ovvero
          di cessionari  che  non  hanno  optato  per  l'applicazione
          dell'imposta  sugli  acquisti  intracomunitari   ai   sensi
          dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso  delle
          cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti,  ma
          importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
          spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato. 
             "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: 
              a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle
          di  beni  da  installare,  montare  o  assiemare  ai  sensi
          dell'art. 7, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad
          accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino  ad  un
          ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000
          euro e  sempreche'  tale  limite  non  sia  stato  superato
          nell'anno precedente. La  disposizione  non  opera  per  le
          cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di  soggetti
          passivi in altro Stato membro  che  hanno  ivi  optato  per
          l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato";. 
             4-bis. In deroga all'art. 7, quarto comma,  lettera  b),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
          servizi  relative  a  beni  mobili,  comprese  le  perizie,
          eseguite nel territorio di altro Stato membro  e  rese  nei
          confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel
          territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se  i
          beni sono spediti o trasportati al  di  fuori  dello  Stato
          membro in  cui  le  prestazioni  sono  state  eseguite;  le
          suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio
          dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese
          ad un committente soggetto  passivo  di  imposta  in  altro
          Stato membro ed i beni sono spediti  o  trasportati  al  di
          fuori del territorio dello Stato. 
             5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di  beni
          e  le   relative   prestazioni   di   intermediazione,   si
          considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha
          inizio  la  relativa  esecuzione,  a  meno  che  non  siano
          commesse da soggetto passivo  in  altro  Stato  membro;  le
          suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
          nel territorio dello Stato se il committente  delle  stesse
          e' ivi soggetto passivo d'imposta. 
             6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera  b),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 , si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
          ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
          prestazioni   accessorie   ai    servizi    di    trasporto
          intracomunitario   e    le    relative    prestazioni    di
          intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta  nel
          territorio  dello  Stato;  le  stesse  prestazioni  non  si
          considerano  effettuate   nel   territorio   dello   Stato,
          ancorche' ivi eseguite, se  rese  ad  un  soggetto  passivo
          d'imposta in altro Stato membro. 
             7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende  il
          trasporto, con  qualsiasi  mezzo,  di  beni  con  luogo  di
          partenza e di arrivo nel territorio  di  due  Stati  membri
          anche se vengono  eseguite  singole  tratte  nazionali  nel
          territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
          Costituiscono,  altresi',  trasporti   intracomunitari   le
          prestazioni di vettoriamento, rese tramite  condutture,  di
          prodotti energetici diretti in  altri  Stati  membri  o  da
          questi provenienti, fatta eccezione per le  prestazioni  di
          trasporto  di  gas  mediante  sistemi  di  gas  naturale  o
          trasmissione  di  energia  elettrica  mediante  sistemi  di
          energia elettrica. 
             8. Abrogato. 
             "9 Non si considerano effettuate  nel  territorio  dello
          Stato le  cessioni  intracomunitarie  di  cui  all'art.  41
          nonche' le  prestazioni  di  servizio,  le  prestazioni  di
          trasporto  intracomunitario,   quelle   accessorie   e   le
          prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6
          rese  a  soggetti  passivi   d'imposta   in   altro   Stato
          membro";.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, lettera b),
          del medesimo decreto-legge,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
             «Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non  imponibili).  -
          1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
              a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati  o
          spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
          dall'acquirente, o da terzi per loro conto,  nei  confronti
          di cessionari soggetti di imposta o di  enti,  associazioni
          ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione non  si  applica  per  le  cessioni  di  beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti indicati nell'art. 38, comma 5,  lettera  c),  del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli  6  e  8
          del presente decreto; 
              "b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza
          e simili, di beni diversi da  quelli  soggetti  ad  accisa,
          spediti o trasportati dal  cedente  o  per  suo  conto  nel
          territorio  di  altro  Stato  membro   nei   confronti   di
          cessionari ivi non  tenuti  ad  applicare  l'imposta  sugli
          acquisti  intracomunitari  e  che  non  hanno  optato   per
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
          per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e  di  beni  da
          installare, montare o assiemare ai sensi della lettera  c).
          La disposizione non  si  applica  altresi'  se  l'ammontare
          delle cessioni effettuate in  altro  Stato  membro  non  ha
          superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
          in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore  ammontare
          al riguardo stabilito da  questo  Stato  a  norma  dell'ar-
          ticolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
          novembre  2006.  In  tal  caso  e'  ammessa  l'opzione  per
          l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
          comunicazione  all'ufficio  nella  dichiarazione,  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   relativa   all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          della  prima  operazione  non  imponibile.   L'opzione   ha
          effetto,  se  esercitata   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno precedente, dal 1o gennaio dell'anno in  corso  e,
          negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino  a
          quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
          del biennio successivo all'anno solare nel corso del  quale
          e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso";; 
              c)  le  cessioni,  con  spedizione  o   trasporto   dal
          territorio dello  Stato,  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro di beni destinati ad essere ivi installati,  montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 
             2. Sono assimilate alle cessioni  di  cui  al  comma  1,
          lettera a): 
              a) [la consegna in  dipendenza  di  contratti  d'opera,
          d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a
          committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per  loro
          conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio
          dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o  beni
          spediti  nel  territorio  stesso  o  comunque  forniti  dai
          committenti o da terzi per loro conto]; 
              b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi  di  trasporto
          nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
          altro Stato membro dai cedenti o dagli  acquirenti,  ovvero
          per loro conto, anche se non effettuate  nell'esercizio  di
          imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non  e'
          soggetto passivo d'imposta; 
              c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo nel territorio dello Stato,  o  da  terzi  per  suo
          conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati  nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
             2-bis. Non costituiscono  cessioni  intracomunitarie  le
          cessioni di gas mediante sistemi di  distribuzione  di  gas
          naturale e le  cessioni  di  energia  elettrica,  rese  nei
          confronti di soggetti di  altro  Stato  membro  nonche'  le
          cessioni di beni effettuate  dai  soggetti  che  applicano,
          agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di
          franchigia. 
             3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si
          applica per i beni inviati in altro Stato  membro,  oggetto
          delle operazioni  di  perfezionamento  o  di  manipolazioni
          usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera  a),  o  per
          essere ivi temporaneamente utilizzati per  l'esecuzione  di
          prestazioni o che se fossero ivi importati  beneficerebbero
          della ammissione temporanea in totale  esenzione  dai  dazi
          doganali. 
             4. Agli effetti del  secondo  comma  degli  articoli  8,
          8-bis e 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, le  cessioni  di  cui  ai  precedenti
          commi 1 e 2, nonche' le  prestazioni  di  servizi  indicate
          nell'art.  40,  comma  9,  del   presente   decreto,   sono
          computabili ai fini della determinazione della  percentuale
          e dei limiti ivi considerati.». 
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 44, comma 2, del
          medesimo  decreto-legge,  cosi'   come   modificato   dalla
          presente legge: 
             «Art. 44 (Soggetti passivi). L'imposta sulle  operazioni
          intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli,
          e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di  beni,
          gli acquisti intracomunitari e le prestazioni  di  servizi.
          L'imposta e' determinata, liquidata e  versata  secondo  le
          disposizioni  del  presente  decreto  e  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
             "2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: a) per le
          cessioni di cui al comma 7 dell'art.  38,  dal  cessionario
          designato con l'osservanza degli adempimenti  di  cui  agli
          articoli 46, 47 e 50, comma 6; b) per le prestazioni di cui
          all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da  soggetti  passivi
          d'imposta  non  residenti,  dal  committente  se   soggetto
          passivo nel territorio dello Stato";. 
             3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate
          da un soggetto passivo  d'imposta  non  residente  e  senza
          stabile organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  gli
          obblighi  e  i  diritti  derivanti  dall'applicazione   del
          presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
          modi ordinari, anche da  un  rappresentante  residente  nel
          territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
          del secondo comma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.   Se   sono
          effettuate solo  operazioni  non  imponibili,  esenti,  non
          soggette   o   comunque   senza   obbligo   di    pagamento
          dell'imposta,  la  rappresentanza  puo'   essere   limitata
          all'esecuzione degli obblighi  relativi  alla  fatturazione
          delle  operazioni  intracomunitarie  di  cui  all'art.  46,
          nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni  in  tal
          caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
          elenchi di cui all'art. 50, comma 6. 
             4. Per le operazioni  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto  residente
          in altro Stato membro gli obblighi e  i  diritti  derivanti
          dall'applicazione dell'imposta devono  essere  adempiuti  o
          esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato
          ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un  rappresentante
          fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma,  del
          medesimo decreto.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 50, comma  1  e  3,  del
          medesimo  decreto-legge,  cosi'   come   modificato   dalla
          presente legge: 
             «1. Le cessioni intracomunitarie  di  cui  all'art.  41,
          commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le  prestazioni  di
          cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate  senza
          applicazione dell'imposta nei confronti  dei  cessionari  e
          dei  committenti  che  abbiano  comunicato  il  numero   di
          identificazione agli stessi attribuito dallo  Stato  membro
          di appartenenza». 
             «3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette  le
          prestazioni di  cui  all'art.  40,  commi  4-bis,  5  e  6,
          soggetti  all'imposta  deve  comunicare   all'altra   parte
          contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato
          agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne  che
          per l'ipotesi di acquisto di mezzi di  trasporto  nuovi  da
          parte di persone fisiche  non  operanti  nell'esercizio  di
          imprese, arti e professioni». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,   del   decreto
          legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato  con
          la legge 22 aprile 1953, n. 342: 
             «Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi  di
          abilita'  e  di  concorsi  pronostici,  per  i   quali   si
          corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
          partecipazione sia richiesto il pagamento di una  posta  in
          denaro, sono riservati allo Stato». 
             - Si riporta  il  testo  degli  articoli  43  e  49  del
          Trattato CE: 
             «Art.  43.  -  Il  Parlamento  europeo  apporta  al  suo
          regolamento  interno   gli   adattamenti   resi   necessari
          dall'adesione». 
             «Art.  49.  -  Il  Comitato  economico  e   sociale   e'
          completato con la nomina di  27  membri  in  rappresentanza
          delle varie componenti economiche e sociali della  societa'
          civile organizzata  della  Bulgaria  e  della  Romania.  Il
          mandato dei membri cosi' nominati scade  contemporaneamente
          a  quello  dei  membri  che  sono  in  carica  al   momento
          dell'adesione». 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge  13
          maggio1999 n. 133, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  17
          maggio 1999, n. 113, S.O: 
             «Art.16 (Giochi). - 1. Il Ministro  delle  finanze  puo'
          disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di  nuove
          scommesse a totalizzatore o  a  quota  fissa,  relative  ad
          eventi sportivi diversi dalle corse  dei  cavalli  e  dalle
          competizioni organizzate dal  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI) da parte dei soggetti cui  e'  affidata  in
          concessione l'accettazione delle scommesse a  totalizzatore
          e a quota fissa ai sensi del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del  decreto  2  giugno
          1998, n. 174, del Ministro delle finanze  i  quali  a  tale
          fine  impiegheranno  sedi,  strutture   e   impianti   gia'
          utilizzati  nell'esercizio  della   loro   attivita'.   Con
          riferimento a tali nuove scommesse nonche'  ad  ogni  altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare le
          modalita' e i tempi di gioco, la  corresponsione  di  aggi,
          diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi  compresi
          quelli da destinare agli organizzatori delle  competizioni.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   e'   altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo  non
          puo' superare il 62 per cento delle somme giocate.  Per  le
          medesime  scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro   delle
          finanze puo' prevederne l'accettazione anche da  parte  dei
          gestori e dei concessionari di giochi, concorsi  pronostici
          e  lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di   ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale. 
             2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, destina annualmente i prelievi di cui  al  comma
          1, calcolati al netto di imposte e spese: 
              a) [al CONI e  all'Unione  nazionale  per  l'incremento
          delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in  misura  non
          superiore al 20 per cento e al 10 per cento]; 
              b)  a  finalita'  sociali  o  culturali  di   interesse
          generale per tutta o parte della quota residua. 
             3.  Per  l'anno  1999  e'  attribuito   all'UNIRE,   per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi. 
             4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la
          normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169,  e
          richieste per l'affidamento in  concessione  dell'esercizio
          delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore  e
          a quota fissa, e' autorizzata la spesa di  un  miliardo  di
          lire per gli anni 1999 e 2000. 
             5. Tra i soggetti previsti dall'art.  2,  comma  4,  del
          decreto  25  novembre  1998,  n.  418  del  Ministro  delle
          finanze,  sono  compresi  i  ricevitori  del   lotto   come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e successive modificazioni,  nonche'  dalla  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio  1987  (prot.  n.
          2/204975).». 
             - L'art.  12,  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2001,  n.
          248, cosi' recita: 
             «Art. 12 (Gestione unitaria delle  funzioni  statali  in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in materia di organizzazione e gestione dei  giochi,  delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica, da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi: 
              a) eliminazione di duplicazioni  e  sovrapposizione  di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria; 
              b)  individuazione  della  predetta  struttura  in   un
          organismo esistente, ovvero da  istituire  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
             2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi  di  cui
          al  comma  1  sono   disciplinati   tenendo   anche   conto
          dell'esigenza  di  razionalizzare  i  sistemi   informatici
          esistenti,  con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La posta unitaria di partecipazione a scommesse,  giochi  e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le  modalita'  tecniche  dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di entrata in vigore  dei  decreti  emanati  ai  sensi  del
          presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni  di
          legge e regolamentari vigenti. 
             3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle
          successioni e donazioni, soppressa ai  sensi  del  capo  VI
          della presente  legge,  e'  prioritariamente  addetto  alla
          realizzazione del piano straordinario  di  accertamento  di
          cui  all'art.  1,  comma  7,  previa  adeguata  ed   idonea
          formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
          dell'economia e delle finanze, senza oneri  finanziari  per
          l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore  dell'economia
          e delle finanze puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con
          universita'  degli   studi,   nonche'   avvalersi,   previa
          autorizzazione, per un periodo non  superiore  a  due  anni
          suscettibile   di    rinnovo,    di    personale    docente
          universitario, anche in posizione di  aspettativa  o  fuori
          ruolo 
             4. Con le modalita' previste dal comma  4  dell'art.  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi  2
          e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, e dai regolamenti  di  amministrazione  delle  agenzie
          fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
          appartenenti  alle  strutture  interessate   dal   riordino
          previsto  dal  presente  articolo  puo'   essere   disposto
          unilateralmente  il  passaggio  ad  altro  incarico,  fermo
          restando, fino alla scadenza del contratto, il  trattamento
          economico previsto. 
             5. L'art.  2-quinquies  del  decreto-legge  27  dicembre
          2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2001, n.  26,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          relative disposizioni si applicano a tutti i beni  immobili
          compresi nelle  saline  gia'  in  uso  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e  dell'Ente   tabacchi
          italiani, non destinati, alla data  di  entrata  in  vigore
          della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.». 
             - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  287,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O: 
             «287. Con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          del gioco su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a) inclusione, tra i giochi  su  eventi  diversi  dalle
          corse dei cavalli, delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a
          quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  dei
          concorsi  pronostici  su  base   sportiva,   del   concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al comma 498, nonche' di  ogni  ulteriore  gioco  pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
          dalle corse  dei  cavalli  da  parte  degli  operatori  che
          esercitano la raccolta di gioco  presso  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati   membri
          dell'Associazione europea per il  libero  scambio  e  anche
          degli operatori di altri Stati, solo  se  in  possesso  dei
          requisiti di  affidabilita'  definiti  dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per   cento   aventi   come   attivita'    principale    la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) determinazione  del  numero  massimo  dei  punti  di
          vendita per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; 
              f) [localizzazione dei punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000  abitanti  a
          una distanza non  inferiore  ad  800  metri  dai  punti  di
          vendita gia' assegnati e nei comuni  con  meno  di  200.000
          abitanti a una distanza non inferiore  a  1.600  metri  dai
          punti di vendita gia' assegnati]; 
              g) [localizzazione dei punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000  abitanti  a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti  a
          una distanza non  inferiore  ad  800  metri  dai  punti  di
          vendita gia' assegnati,  senza  pregiudizio  dei  punti  di
          vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006,  si  effettui
          la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva]; 
              h)  aggiudicazione  dei   punti   di   vendita   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  settemilacinquecento  per  ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
              l) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.». 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38,  comma  4,  del
          decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
          S.O: 
             «4. Al fine  di  contrastare  la  diffusione  del  gioco
          irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
          settore del gioco, nonche'  di  assicurare  la  tutela  del
          giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, sono stabilite le nuove modalita'  di  distribuzione
          del  gioco  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri: 
              a) inclusione, tra  i  giochi  su  base  ippica,  delle
          scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse  dei
          cavalli, dei concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  del
          concorso  pronostici  denominato  totip,  delle   scommesse
          ippiche di cui  all'art.  1,  comma  498,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  nonche'  di  ogni  ulteriore  gioco
          pubblico; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
          parte degli operatori che esercitano la raccolta  di  gioco
          presso  uno  Stato  membro   dell'Unione   europea,   degli
          operatori di Stati membri dell'Associazione europea per  il
          libero scambio, e anche degli  operatori  di  altri  Stati,
          solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
          per   cento   aventi   come   attivita'    principale    la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) determinazione  del  numero  massimo  dei  punti  di
          vendita per provincia aventi come attivita'  principale  la
          commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; 
              f) [localizzazione dei punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000  abitanti  a
          una distanza non inferiore  a  2.000  metri  dai  punti  di
          vendita gia' assegnati e nei comuni  con  meno  di  200.000
          abitanti, a una distanza non inferiore a  3.000  metri  dai
          punti di vendita gia' assegnati]; 
              g) [localizzazione dei punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti,  a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
          una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di  vendita  in
          cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la  raccolta
          del concorso  pronostici  denominato  totip,  ovvero  delle
          scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311]; 
              h)  aggiudicazione  dei  punti   di   vendita,   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro trentamila per  ogni  punto  di  vendita  avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  settemilacinquecento  per  ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
              l) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari   della   raccolta   di   scommesse   ippiche
          disciplinate  dal  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 
             (Omissis).». 
             - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca:
          «Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229.». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n.  445,  reca:  Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa. (Testo A). 
             - Il decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2007,  n.
          290, S.O. 
             - La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          25 novembre 2005, n. L 309. 
             - La direttiva 2006/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
          agosto 2006, n. L 214. 
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della  legge
          13  dicembre  1989,  n.  401,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294: 
             «1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione  del
          giuoco del lotto o di scommesse o  di  concorsi  pronostici
          che  la  legge  riserva  allo  Stato  o   ad   altro   ente
          concessionario, e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
          tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque  organizza
          scommesse  o  concorsi  pronostici  su  attivita'  sportive
          gestite dal Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),
          dalle  organizzazioni  da  esso  dipendenti  o  dall'Unione
          italiana  per  l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE).
          Chiunque   abusivamente   esercita   l'organizzazione    di
          pubbliche scommesse su  altre  competizioni  di  persone  o
          animali e giuochi di abilita' e' punito  con  l'arresto  da
          tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un
          milione. Le stesse sanzioni si applicano a  chiunque  venda
          sul    territorio    nazionale,    senza     autorizzazione
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte
          di Stati  esteri,  nonche'  a  chiunque  partecipi  a  tali
          operazioni mediante la raccolta di prenotazione di  giocate
          e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e
          la  pubblicita'   effettuate   con   qualunque   mezzo   di
          diffusione.». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   1   del   decreto
          legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato  con
          legge 22 aprile 1953, n.  342,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1953, n. 112: 
             «Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi  di
          abilita'  e  di  concorsi  pronostici,  per  i   quali   si
          corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
          partecipazione sia richiesto il pagamento di una  posta  in
          denaro, sono riservati allo Stato». 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito
          con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  113,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
          S.O: 
             «29.  E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato   al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma  7,  della
          legge 5 agosto 1978,  n.  468,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: 
             «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni di spesa  o  di  entrata  indicate
          dalle medesime leggi al fine della  copertura  finanziaria,
          il Ministro competente ne da'  notizia  tempestivamente  al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi la predetta segnalazione,  riferisce  al  Parlamento
          con propria relazione e assume  le  conseguenti  iniziative
          legislative. La relazione  individua  le  cause  che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' altresi'  promuovere  la
          procedura di cui al presente comma allorche' riscontri  che
          l'attuazione di leggi rechi  pregiudizio  al  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal  Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti, come approvati  dalle  relative  risoluzioni
          parlamentari. La stessa procedura e' applicata in  caso  di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale  recanti  interpretazioni  della   normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38,  comma  2,  del
          decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
             «2. L'art. 1, comma 287, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, e' sostituito dal seguente: 
             "287. Con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          del gioco su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a) inclusione, tra i giochi  su  eventi  diversi  dalle
          corse dei cavalli, delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a
          quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  dei
          concorsi  pronostici  su  base   sportiva,   del   concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al comma 498, nonche' di  ogni  ulteriore  gioco  pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
          dalle corse  dei  cavalli  da  parte  degli  operatori  che
          esercitano la raccolta di gioco  presso  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati   membri
          dell'Associazione europea per il  libero  scambio  e  anche
          degli operatori di altri Stati, solo  se  in  possesso  dei
          requisiti di  affidabilita'  definiti  dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per   cento   aventi   come   attivita'    principale    la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) determinazione  del  numero  massimo  dei  punti  di
          vendita per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; 
              f) localizzazione dei  punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000  abitanti  a
          una distanza non  inferiore  ad  800  metri  dai  punti  di
          vendita gia' assegnati e nei comuni  con  meno  di  200.000
          abitanti a una distanza non inferiore  a  1.600  metri  dai
          punti di vendita gia' assegnati; 
              g) localizzazione dei  punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000  abitanti  a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti  a
          una distanza non  inferiore  ad  800  metri  dai  punti  di
          vendita gia' assegnati,  senza  pregiudizio  dei  punti  di
          vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006,  si  effettui
          la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva; 
              h)  aggiudicazione  dei   punti   di   vendita   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro "cinquantamila"; per ogni punto di vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e ad euro "diciassettemilacinquecento";  per
          ogni punto di vendita avente come attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro, previo versamento  di  un  corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila; 
              l) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».