Art. 24.
(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)
1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del
27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel
territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel
comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta
e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di
risparmio. L'aliquota della ritenuta e' ridotta all' 11 per cento
sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti
non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a
concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi
utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello
Stato estero".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili
distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma
1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) e'
sostituita dalla seguente:
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad
operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente
comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non
siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro
dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni
caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle
stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni
cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio
della Comunita'";
b) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Base imponibile) - 1. La base imponibile delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita
dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e
le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da
altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti
da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque
denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma
dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo
3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo
comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di
cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3,
dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei
servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo
11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di
ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea
importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea
importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un
soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e'
limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile e'
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate da societa' che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale
l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma
5 dell'articolo 19, la base imponibile e' costituita dal valore
normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei
confronti di societa' che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche' per quelle assimilate
agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto
per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a
norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e' costituita
dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate nei confronti di societa' che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore
nonche' delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e' costituita dal valore
normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e' stata
effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno
antecedente piu' prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione la detrazione e' stata ridotta ai sensi dell'articolo
19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la
base imponibile e' determinata moltiplicando per la percentuale
detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai
sensi dei commi precedenti";
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Determinazione del valore normale) - 1. Per valore
normale si intende l'intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in
cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe
pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o
prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione
nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di
servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di
beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera
d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale";
d) all'articolo 17, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale
ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i
beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica relativamente alle
operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo
comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi
alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed
alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma,
lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti
domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che
non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti
all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni";
e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato
un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17,
assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la
residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad
eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni
accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle
operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e
settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente
decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori
all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma
dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai
servizi importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo non
inferiore a duecento euro";
f) all'articolo 54, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni
relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma
dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri
contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in
suo possesso".
5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede
alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono
a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e
dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del
titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo
certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e
4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri
esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai
verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di
cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza
e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle
fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche'
dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti
dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la
inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base
di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti".
6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del
presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale
trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione
di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei
confronti del personale dipendente si assume come valore normale
quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo
delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto
dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 38:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande
alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il
gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia
elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore";
2) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da
quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma
3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e'
totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto
che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e
degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,
effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi
di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa";
b) all'articolo 40:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso
dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche' tale limite
non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non
opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di
soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato";
2) il comma 8 e' abrogato;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonche' le
prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto
intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di
intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi
d'imposta in altro Stato membro";
c) all'articolo 41, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati
dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei
confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione
della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi
di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai
sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso
100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo
stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso e'
ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato
membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero
nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente
all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi,
dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e,
in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere
comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso";
d) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota) - 1. Per gli acquisti
intracomunitari di beni la base imponibile e' determinata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per
i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche
l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza
dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma
2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta
nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se
indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in
mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b),
e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base
imponibile e' costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota
relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
e) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal
cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli
articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,
rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se
soggetto passivo nel territorio dello Stato";
f) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) - 1.
La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere
numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione
del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in
valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo
l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica
anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40,
commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio
dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento
dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare
dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente
alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette
all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non
soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La
fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di
identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di
appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi
in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico
riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o
trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati
senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2,
secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione
attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni
e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o
trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi
dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato
membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione
allos tesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo
41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al
secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche
i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e'
effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo
della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione
equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di
cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente
delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non
ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente,
in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione
anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato
membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un
corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura
integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla
registrazione della fattura originaria";
g) all'articolo 50, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1,
lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40,
commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta
nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato
il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato
membro di appartenenza";
h) all'articolo 50, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni
di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve
comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita
IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie,
tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti
e professioni".
8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma
7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal
sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata
gia' applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta
fermo il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,
ultimo periodo, della presente legge, puo' adottare decreti
legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di
quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di
effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in
tema di imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la tutela dei
consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta
al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalita'
organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio
statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43
e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931,n. 773, nonche' dei principi di non discriminazione, necessita',
proporzionalita' e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente
articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche
simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli,
nonche' su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita';
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i
giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e' introdotta
ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel
rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si
provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle
condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche
d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco,
anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa variazione in
funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero
in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi,
diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione
indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche
per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun
gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu' dei giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facolta'
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai
sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato,
in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, e'
consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli
obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono gia' titolari di concessione per l'esercizio e la
raccolta di uno o piu' dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete
fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle
relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono titolari unici di concessione per la
gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), e' altresi'
consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici
di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non
inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei
medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei
predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13,
lettera a), e' rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i
seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta di giochi,
anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo,
avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni
vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo,
ricavato da tale attivita', non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso
degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di
presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una
capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta
dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16,
lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto
indipendente, nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad
euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di societa' di capitali, con
sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo,
anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei
procuratori dei requisiti di affidabilita' e professionalita'
richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e
software, dedicate alle attivita' oggetto di concessione in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a
titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa
dell'attivita' di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,
piu' IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu' IVA, per le
domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera
f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la
concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero
completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono gia'
abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di
cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai
giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei
giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a
domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera
f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non gia'
abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di
concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello
e' reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sul proprio sito web, implica altresi' l'assunzione da parte
del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni
di cui al comma 15, lettere da a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di
cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del
concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11,
lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da
parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei
giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti
diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto
previsto dalla concessione, ancorche' gestiti dallo stesso
concessionario, direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
accorgimenti per l' autolimitazione ovvero per l' autoesclusione dal
gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche'
l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti
virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza
sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonche' di misure a
tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui
al comma 11, svolgimento dell'eventuale attivita' di
commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle
singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli
conti di gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli di
comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con
apposita codifica, relativi ad attivita' di gioco effettuate dal
giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da
parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita' indicati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della
sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per
l'espletamento delle attivita' di vigilanza e controllo della
medesima Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
l'accesso, nei tempi e con le modalita' indicati dalla stessa
Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del
concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche', ai medesimi
fini, impegno di massima assistenza
e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla
gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarita' dei
giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua
l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla
data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione
occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui
al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della
relativa documentazione, il termine e' sospeso fino alla data della
sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in caso di
richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della
richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai requisiti
ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere
attestati nella forma dell' autocertificazione ovvero della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso
del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento
conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 e'
subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto
di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di
riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito
web, e' predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del
contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il
foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle
norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della
direttiva 2006/70/ CE recante disposizioni per la relativa
esecuzione;
c) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore,
divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la
raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttivita' di
frutti del conto di gioco per il giocatore, nonche' gratuita' della
relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilita' da parte del concessionario delle somme
depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito
e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto
di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al
giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre
un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che
determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista
dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla
richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta,
delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al
concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data
di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali
rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla
trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati
relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco
decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15,
lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni
sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' (NIC) pubblicato dall'ISTAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la
carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la piu'
corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di
condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui
al comma 17, lettera e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma
26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono gia'
consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al
comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione
accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "E' punito altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni
chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la
prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque,
ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita
e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalita' e
tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro
5.000".
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento
da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e
19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17,
lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche' delle disposizioni di
cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in
cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate
dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per
i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della
concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17,
lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il
concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i
dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della
concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17,
lettera m), la sospensione della concessione per la durata di
quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime
disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al
terzo inadempimento la revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui
ai commi 17 e 19 l'Amministrazione dispone la revoca della
concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti
a meta' in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano
trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo
inadempimento nell'arco di dodici mesi, e' disposta la revoca della
concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di
fattibilita' tecnica redatto dal partner tecnologico, e' stabilita la
data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui
ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad
effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformita' alla
disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di
poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresi' determinati
l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al
torneo e le modalita' che escludono i fini di lucro e la ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota,
nonche' l'impossibilita' per gli organizzatori di prevedere piu'
tornei nella stessa giornata e nella stessa localita'.
28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker
sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di
concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di
cui al comma 11 attraverso rete fisica nonche' ai soggetti che
rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' integrato di 6 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo
onere nonche' alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del
presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
da 11 a 26 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "venticinquemila" e
"settemilacinquecento" sono sostituite dalle seguenti:
"cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento".
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, n. 1, S.O. cosi' come modificato dal presente legge:
«3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota
della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed
enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in
via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione
del competente ufficio fiscale dello Stato estero».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, n. 1, S.O:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili
in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'art. 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo
testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si
applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti
dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a) e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di
societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e'
applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano
imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del testo unico
delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti
dai contratti di associazione in partecipazione previsti
nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in luogo del
patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma
2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli
soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono
tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del predetto testo
unico, l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al
valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla
data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
del citato testo unico
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e'
ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad
azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi
dagli azionisti di risparmio e dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a
concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta
che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti
eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel
territorio dello Stato. A fini della determinazione della
ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la
eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
alla medesima remunerazione. La presente disposizione non
si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti
direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico e ai contratti di associazione in partecipazione di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui
l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai
sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 67 del
testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'art.
65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni
corrisposte da soggetti non residenti in relazione a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65,
da societa' ed enti residenti negli Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'art. 168-bis del citato testo unico salvo che la
persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella
riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso
art. 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera
c) del comma 1, dell'art. 87 del citato testo unico. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata
sull'intero importo delle remunerazioni relative a
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non
sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione
qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102:
«c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con
i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 7, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
del presente decreto:
a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque
italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunita'» o «territorio della Comunita'» si
intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili
ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al
regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
Stato membro, installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si
considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso
di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel
territorio dello Stato; si considera intracomunitario il
trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
punto di sbarco. Le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia
elettrica si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo
rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato
o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il
domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei
beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile
organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati.
Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto
passivo la cui principale attivita' in relazione
all'acquisto di gas e di elettricita' e' costituita dalla
rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di
detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal
rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel
territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni
non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente
alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette
si considerano comunque effettuate nel territorio dello
Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti
che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il
domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali
sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti
domiciliati e residenti all'estero; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in
essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero,
per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di
soggetti domiciliati o residenti in Italia.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che
hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, nonche' quando sono rese da stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero; non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da stabili
organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o
residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le
prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e'
situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie,
relative a beni mobili materiali e le prestazioni di
servizi culturali, scientifici, artistici, didattici,
sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di
carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai
trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso
c) le prestazioni di trasporto si considerano
effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla
distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di
servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art.
3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza
tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale, le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le
prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di
elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni
bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni
relative a prestiti di personale, la concessione
dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia
elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione
mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi
direttamente collegati, nonche' le prestazioni di
intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non
esercitarle, nonche' le cessioni di contratti relativi alle
prestazioni di sportivi professionisti, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a
soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui
alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o
residenti in altri Stati membri della Comunita' economica
europea, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la
residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non
soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della
Comunita', le prestazioni di consulenza e assistenza
tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di
dati e simili la concessione dell'accesso ai sistemi di gas
naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o
di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri
servizi direttamente collegati, rese a soggetti domiciliati
e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche'
quelle derivanti da contratti di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese
da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita'
stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi
a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili
organizzazioni operanti in detti territori, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti
domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia
o in altro Stato membro della Comunita' stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione
rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del
territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in
partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la
prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio,
la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel
territorio dello Stato;
f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' a committenti non soggetti passivi d'imposta
nello Stato, si considerano ivi effettuate;
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di
radiodiffusione e di televisione rese da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti
comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate;
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione,
relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'art.
40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si
considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse
da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione
europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni
caso effettuate nel territorio dello Stato se il
committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta,
sempre che le operazioni cui le intermediazioni si
riferiscono siano effettuate nel territorio della
Comunita".
Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a
cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi
articoli 8, 8-bis e 9.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne'
abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni
o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto
comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di
cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle
prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma,
lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a
soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
nell'esercizio di imprese, arti o professioni.».
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente
generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del
numero 8-ter) dell'art. 10;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita,
da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro componenti ed
accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero
individuate con decreto emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi
in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977.».
- Si riporta il testo dell'art. 38-ter, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti). - "I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri dell'Unione europea, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e che
non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo
comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in
cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno
effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle
prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie
non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle
operazioni indicate nell'art. 17, commi terzo, quinto,
sesto e settimo, e nell'art. 74, commi settimo ed ottavo,
del presente decreto e nell'art. 44, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono
ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il
rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19
del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi
importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo
non inferiore a duecento euro.";
La disposizione del primo comma si applica, a condizione
di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati
e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita'
economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa
agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti
alla loro attivita'.
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede
l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di
Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il
termine di sei mesi dalla data di presentazione della
richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il
suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento
motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella
misura prevista al primo comma dell'art. 38-bis, con
decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello
in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della eventuale richiesta di documenti e la data della loro
consegna, quando superi quindici giorni.
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono
restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla
notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate e nei loro confronti si applica la pena
pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata.
L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni
ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando
non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e
pagata la relativa pena pecuniaria.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e i termini relativi all'esecuzione
dei rimborsi, le modalita' e i termini per la richiesta
degli stessi, nonche' le prescrizioni relative al
coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo
dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i
termini relativi alla dilazione per il versamento
all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le modalita'
relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai
termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e
correzioni con successivi decreti.
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti
nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento
del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia
variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e'
tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di
riferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli elementi
indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
"L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonche' da altri atti e documenti in suo possesso";.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale,
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in
parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'art. 60, sesto comma].
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei
termini stabiliti dall'art. 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai
dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di
corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'art.
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
[Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione
dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui
al comma 1 dello stesso art. 12].
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.
- Si riporta il testo dell'art. 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, n. 1, S.O., cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi
indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del
bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e
dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'art. 3; b)
se non sono state esattamente applicate le disposizioni del
titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se
l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati
risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o
trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e
7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
di altri contribuenti o da altri atti e documenti in
possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o
l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle
scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.
33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e
veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta
delle fatture e degli altri atti e documenti relativi
all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti
dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di
attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita'
dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti.».
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) [quando alla dichiarazione non e' stato allegato il
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite];
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto.
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo
comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51,
secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.».
- L'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14 (Determinazione della base imponibile). -
(Omissis).
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu'
prossimi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 4, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis).
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 38, commi 4 e 5 del
decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
"4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le
bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti
energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di
distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali
definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore''.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
"c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'art. 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto
che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma
3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando,
nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente
articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa";;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di
cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si
applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.».
- Il testo vigente dell'art. 40, comma 4, del medesimo
decreto-legge,cosi' come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 40 (Territorialita' delle operazioni
intracomunitarie). - 1. Gli acquisti intracomunitari sono
effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in
libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o
trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi
soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto
e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
destinazione del bene. E' comunque effettuato senza
pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni
spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni
stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a
soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente
ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e
se il cessionario risulta designato come debitore
dell'imposta relativa.
3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato
dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei
confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
di cessionari che non hanno optato per l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi
dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle
di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad
accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un
ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000
euro e sempreche' tale limite non sia stato superato
nell'anno precedente. La disposizione non opera per le
cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato";.
4-bis. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
servizi relative a beni mobili, comprese le perizie,
eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei
confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel
territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i
beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato
membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le
suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio
dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese
ad un committente soggetto passivo di imposta in altro
Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di
fuori del territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni
e le relative prestazioni di intermediazione, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha
inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano
commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
nel territorio dello Stato se il committente delle stesse
e' ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
intracomunitario e le relative prestazioni di
intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel
territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di
partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri
anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel
territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresi', trasporti intracomunitari le
prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di
prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da
questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di
trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o
trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di
energia elettrica.
8. Abrogato.
"9 Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41
nonche' le prestazioni di servizio, le prestazioni di
trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6
rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato
membro";.».
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, lettera b),
del medesimo decreto-legge, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). -
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
"b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza
e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa,
spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare
delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'ar-
ticolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006. In tal caso e' ammessa l'opzione per
l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa
all'anno precedente, dal 1o gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale
e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso";;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) [la consegna in dipendenza di contratti d'opera,
d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a
committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro
conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio
dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni
spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai
committenti o da terzi per loro conto];
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei
confronti di soggetti di altro Stato membro nonche' le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di
franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si
applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto
delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), o per
essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero
della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi
doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, nonche' le prestazioni di servizi indicate
nell'art. 40, comma 9, del presente decreto, sono
computabili ai fini della determinazione della percentuale
e dei limiti ivi considerati.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44, comma 2, del
medesimo decreto-legge, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Soggetti passivi). L'imposta sulle operazioni
intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli,
e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni,
gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.
L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le
disposizioni del presente decreto e del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
"2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: a) per le
cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal cessionario
designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli
articoli 46, 47 e 50, comma 6; b) per le prestazioni di cui
all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi
d'imposta non residenti, dal committente se soggetto
passivo nel territorio dello Stato";.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate
da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli
obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del
presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono
effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non
soggette o comunque senza obbligo di pagamento
dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46,
nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal
caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello
Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente
in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti
dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o
esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato
ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante
fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del
medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1 e 3, del
medesimo decreto-legge, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41,
commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di
cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza
applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e
dei committenti che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro
di appartenenza».
«3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6,
soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte
contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato
agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che
per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di
imprese, arti e professioni».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con
la legge 22 aprile 1953, n. 342:
«Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di
abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si
corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in
denaro, sono riservati allo Stato».
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 49 del
Trattato CE:
«Art. 43. - Il Parlamento europeo apporta al suo
regolamento interno gli adattamenti resi necessari
dall'adesione».
«Art. 49. - Il Comitato economico e sociale e'
completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza
delle varie componenti economiche e sociali della societa'
civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il
mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente
a quello dei membri che sono in carica al momento
dell'adesione».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13
maggio1999 n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1999, n. 113, S.O:
«Art.16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) [al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non
superiore al 20 per cento e al 10 per cento];
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la
normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975).».
- L'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n.
248, cosi' recita:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle
successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI
della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, per un periodo non superiore a due anni
suscettibile di rinnovo, di personale docente
universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori
ruolo
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 287, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati];
g) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva];
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
S.O:
«4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco
presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati];
g) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in
cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311];
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca:
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, reca: Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, S.O.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2006/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
agosto 2006, n. L 214.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
13 dicembre 1989, n. 401, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294:
«1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del
giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici
che la legge riserva allo Stato o ad altro ente
concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza
scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive
gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione
italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di
pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o
animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da
tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un
milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda
sul territorio nazionale, senza autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte
di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali
operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate
e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e
la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di
diffusione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1953, n. 112:
«Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di
abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si
corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in
denaro, sono riservati allo Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
S.O:
«29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' sostituito dal seguente:
"287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro "cinquantamila"; per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro "diciassettemilacinquecento"; per
ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».