Art. 25.
(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207)
1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita', all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, dopo il comma 16-sexiesdecies e' inserito il seguente:
"16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialita' delle
rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per
auto-trazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto
della normativa comunitaria vigente e' istituito, in favore delle
regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della
benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione e i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di
cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva
2003/96/CE".
Note all'art. 25:
- La direttiva 2003/96/CE pubblicata nella G.U.C.E. 31
ottobre 2003, n. L 283.
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49, S.O., cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013). - 1. Il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno
2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno
2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale
gia' autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3,
comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'art. 1, comma 132, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni
successivi al 2008.
6-bis. All'art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2012 al 2015»;
b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le
seguenti: «per l'importo complessivamente corrispondente
all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis».
6-ter. All'art. 79, comma 1-sexies, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione del SSN» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN».
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo
delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi
per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote
dei contributi comunitari e statali previste per il biennio
2007-2008. Per le annualita' successive, il Fondo procede
alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal
Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la
parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei
medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste
dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
7. Le disposizioni dell'art. 36 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, cosi' come interpretate dall'art. 3, comma
73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate
per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2011 le indennita' e i compensi di cui al primo
periodo possono essere aggiornati, secondo le modalita'
stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto
all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili in base alla legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'art. 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2009».
9. All'art. 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia
Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di
previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per
l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli
interventi in favore della minoranza slovena di cui
all'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono
prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata
la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da
assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere
derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1
milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; quanto a 30 milioni di
euro per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui
all'art. 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data
restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione
della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale
appartenente a Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI,
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da
almeno cinque anni senza soluzione di continuita', sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi
degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle
facolta' assunzionali previste dall'art. 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere
di alienazione di cui all'art. 30, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito
fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto
dalla predetta disposizione derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per
l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a
cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria
2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del
personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai
sensi dell'art. 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dell'art. 1, comma 521, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251
dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nelle more del completamento delle procedure di
stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009,
le amministrazioni interessate possono continuare ad
avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale
destinatario delle procedure di cui al presente comma.
16-bis. Al comma 14 dell'art. 19 del decreto legislativo
17 settembre 2007, n. 164, le parole: «e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e
comunque non oltre il 30 giugno 2009».
16-ter. Per le finalita' dell'art. 1, comma 484, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1° luglio
2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al
comma 16-octies, nonche' di quelli posti in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla
societa' Fintecna o societa' da essa interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il
patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla
data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra
loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento i
predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i
pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la
gestione del relativo contenzioso configurano attivita'
escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante
allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla
liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalita'
stabilite dall'art. 1, comma 491, primo e secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo' continuare ad
avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei
processi nei quali essa e' costituita alla data del
trasferimento.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi del comma
16-sexies, e' determinato l'eventuale maggiore importo
risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo e' ripartito
nella misura stabilita dall'art. 1, comma 493, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la
Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l.
e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la societa'
Fintecna o societa' da essa interamente controllata ne
assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni
lo Stato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde
delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione,
il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio
dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
con apposito decreto, determina il compenso spettante alla
societa' liquidatrice, a valere sulle risorse della
liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies
sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta,
tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel comma 2
dell'art. 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, l'ultimo periodo e' soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 1,
della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla
gestione delle residue funzioni statali in materia di
sostegno alle attivita' produttive, nonche' alle imprese
colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere
prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il
31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per
cento delle relative commissioni.
16-duodecies. All'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del
canone» sono inserite le seguenti: «, per i contratti
stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ed a quelli in corso al momento dell'entrata in
vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma
del presente articolo».
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro
tre mesi delle procedure afferenti la stipula di
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) nonche' per l'attuazione di politiche attive
del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita' dei
comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal
2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico
alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno e 1° agosto 2008, con utilizzazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile
nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale,
possono essere conferiti nell'ambito della medesima
Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo
dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino a due incarichi di
livello dirigenziale generale a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai
limiti percentuali previsti dall'art. 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su posti
individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a
quelli risultanti dalla dotazione organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad
avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero gia'
in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento
di tutte le attivita' indicate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in
particolare, nell'art. 1, comma 3, nonche' di tutte le
attivita' comunque utili od opportune ai fini della
realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'
autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di
apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un
massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse
stanziate per il 2009 dall'art. 14, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto
ordinario confinanti con l'Austria e' istituito un fondo
per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la
riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio
per autotrazione. Il fondo e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni.
"16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialita': delle rivendite di benzina e gasolio
utilizzati come carburante per autotrazione situate nella
Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e' istituito, in favore delle regioni
confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le
modalita' di erogazione e i criteri di ripartizione del
predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 39-ter, comma 2, del decretolegge 1o ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE";.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le
spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.».