Art. 25. 
             (Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 
                      30 dicembre 2008, n. 207) 
 
  1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE
del Consiglio,  del  27  ottobre  2003,  che  ristruttura  il  quadro
comunitario   per   la   tassazione   dei   prodotti   energetici   e
dell'elettricita', all'articolo  41  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, dopo il comma 16-sexiesdecies e' inserito il seguente: 
  "16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la  concorrenzialita'  delle
rivendite  di  benzina  e  gasolio  utilizzati  come  carburante  per
auto-trazione situate nella Repubblica di San Marino e  nel  rispetto
della normativa comunitaria vigente e'  istituito,  in  favore  delle
regioni confinanti con  la  stessa,  un  fondo  per  l'erogazione  di
contributi alle persone fisiche per la  riduzione  del  prezzo  della
benzina e del gasolio  per  autotrazione  alla  pompa.  Il  fondo  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con una  dotazione  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione e i  criteri  di
ripartizione del  predetto  fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  per
i rapporti con le regioni. All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2009,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni  di
cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione del Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  19  della   direttiva
2003/96/CE". 
 
          Note all'art. 25: 
             - La direttiva 2003/96/CE pubblicata nella  G.U.C.E.  31
          ottobre 2003, n. L 283. 
             - Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2008, n. 304,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009,  n.  49,  S.O.,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
             «Art. 41 (Proroghe di termini  in  materia  finanziaria.
          Proroga di  termini  in  materia  di  istruzione  e  misure
          relative all'attuazione della  Programmazione  cofinanziata
          dall'Unione europea per il  periodo  2007-2013).  -  1.  Il
          termine per procedere alle assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato   relative   alle   cessazioni   verificatesi
          nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e  643,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e'  prorogato  al  31   dicembre   2009   e   le   relative
          autorizzazioni possono essere concesse entro il  30  giugno
          2009. 
             2. Il termine  per  procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono  essere
          concesse entro il 31 marzo 2009. 
             3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale
          a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma  527,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e'  prorogato  al  30  settembre   2009   e   le   relative
          autorizzazioni possono essere concesse entro il  30  giugno
          2009. 
             4. Il termine per effettuare le assunzioni di  personale
          gia' autorizzate per l'anno  2008  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma  89,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
          prorogato al 30 giugno 2009. 
             5. Resta fermo quanto previsto dall'art.  74,  comma  6,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
             6. Il divieto di cui all'art. 1, comma 132, della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per  gli  anni
          successivi al 2008. 
             6-bis. All'art. 6, comma  4-ter,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle
          seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2012 al 2015»; 
              b) dopo le  parole:  «si  provvede»  sono  inserite  le
          seguenti: «per  l'importo  complessivamente  corrispondente
          all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis». 
             6-ter. All'art. 79,  comma  1-sexies,  lettera  a),  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  al
          secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate  mette
          a disposizione del SSN»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN». 
             6-quater. Al fine  di  proseguire  l'integrale  utilizzo
          delle risorse comunitarie relative ai  Programmi  operativi
          per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza,  il  Fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183, e' autorizzato  ad  anticipare,  nei  limiti  delle
          risorse   disponibili,   su   richiesta    del    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote
          dei contributi comunitari e statali previste per il biennio
          2007-2008. Per le annualita' successive, il  Fondo  procede
          alle relative  anticipazioni  sulla  base  dello  stato  di
          avanzamento dei programmi. 
             6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal
          Fondo, ai sensi del comma 6-quater,  si  provvede,  per  la
          parte comunitaria, con imputazione agli accrediti  disposti
          dall'Unione  europea  a  titolo  di  rimborso  delle  spese
          effettivamente sostenute  e,  per  la  parte  statale,  con
          imputazione agli stanziamenti  autorizzati  in  favore  dei
          medesimi programmi  nell'ambito  delle  procedure  previste
          dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
             7. Le disposizioni dell'art. 36 della legge 27  dicembre
          2002, n. 289, cosi' come interpretate  dall'art.  3,  comma
          73, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  sono  prorogate
          per gli anni 2009 e  2010.  Conseguentemente,  a  decorrere
          dall'anno 2011 le indennita' e i compensi di cui  al  primo
          periodo possono essere  aggiornati,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle disposizioni  istitutive,  con  riferimento
          alle variazioni del costo della vita  intervenute  rispetto
          all'anno  2010,  nell'ambito  delle   risorse   finanziarie
          disponibili  in  base  alla  legislazione  vigente  e   nel
          rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
             8. All'art. 8, comma 1, lettera c), terzo  periodo,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  le
          parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle  seguenti:
          «30 giugno 2009». 
             9. All'art. 3, comma 112, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
          seguenti: «31 dicembre 2009». 
             10. Il potere di adozione da parte dei  Ministeri  degli
          atti   applicativi   delle    riduzioni    degli    assetti
          organizzativi di  cui  all'art.  74  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  differito  al  31  maggio
          2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
          provvedere alla riduzione  delle  dotazioni  organiche  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro il medesimo  termine.  Conseguentemente,  al
          fine di consentire il rispetto del termine di cui al  primo
          periodo, semplificando il  procedimento  di  organizzazione
          dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole: «dei  relativi  compiti»
          sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione  dei
          predetti uffici tra le strutture  di  livello  dirigenziale
          generale,»; 
              b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
          disposizione di cui al comma 4 si applica anche  in  deroga
          alla  eventuale  distribuzione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
          organizzazione del singolo Ministero.». 
             11. Al fine di assicurare  alla  regione  Friuli-Venezia
          Giulia previsioni  finanziare  certe  per  il  bilancio  di
          previsione relativo al triennio 2009-2011, le  disposizioni
          di cui all'art. 2, comma 5, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244, e  successive  modificazioni,  sono  prorogate  per
          l'anno 2011  nella  misura  di  30  milioni  di  euro.  Gli
          interventi  in  favore  della  minoranza  slovena  di   cui
          all'art. 16 della legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  sono
          prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata
          la spesa  di  un  milione  di  euro  per  l'anno  2008,  da
          assegnare alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia.  All'onere
          derivante dal presente  comma,  si  provvede,  quanto  a  1
          milione di euro per l'anno  2008,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; quanto a  30  milioni  di
          euro    per     l'anno     2011,     mediante     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  5,  comma  4,
          del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,  come
          integrato  dal  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
             12. Le attivita' conseguenti alla  disposizione  di  cui
          all'art. 9, comma 1-bis, lettera c),  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,   n.   112,
          proseguono fino al 30  giugno  2009  e  fino  a  tale  data
          restano efficaci gli  atti  convenzionali  di  applicazione
          della predetta disposizione. 
             13.   I   provvedimenti   di   comando   del   personale
          appartenente a  Fintecna  Spa,  gia'  dipendente  dell'IRI,
          presso l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  da
          almeno cinque anni senza  soluzione  di  continuita',  sono
          prorogati  fino  alla  conclusione   delle   procedure   di
          inquadramento nei ruoli dell'INPS da  effettuare  ai  sensi
          degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nei limiti dei  posti  in  organico  e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle
          facolta' assunzionali previste dall'art. 66, comma  3,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
             14. Il termine di un anno per l'adempimento  del  dovere
          di alienazione di cui all'art. 30, comma 2, del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito
          fino ad un anno qualora il superamento del limite  previsto
          dalla  predetta  disposizione  derivi  da   operazioni   di
          concentrazione tra banche oppure fra investitori. 
             15. All'Ente italiano montagna (EIM)  e'  concesso,  per
          l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000  a
          cui   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto  legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, come  determinato  dalla  tabella  C
          della legge 22 dicembre 2008,  n.  203  (legge  finanziaria
          2009).  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
             16. Il termine per  effettuare  le  stabilizzazioni  del
          personale di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri in data 21  febbraio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007,  adottato  ai
          sensi dell'art. 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e dell'art. 1,  comma  521,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e'  prorogato  al  30  giugno  2009,
          fermi restando i limiti finanziari  di  cui  al  comma  251
          dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre  2005,  n.  266.
          Nelle   more   del   completamento   delle   procedure   di
          stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30  giugno  2009,
          le  amministrazioni  interessate  possono   continuare   ad
          avvalersi, nei predetti limiti  finanziari,  del  personale
          destinatario delle procedure di cui al presente comma. 
             16-bis. Al comma 14 dell'art. 19 del decreto legislativo
          17 settembre 2007, n. 164, le parole: «e comunque non oltre
          il 31 dicembre 2008» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
          comunque non oltre il 30 giugno 2009». 
             16-ter. Per le finalita' dell'art. 1, comma  484,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla  data  del  1°  luglio
          2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di  cui  al
          comma 16-octies, nonche' di quelli  posti  in  liquidazione
          coatta amministrativa ai sensi dell'art.  9,  comma  1-ter,
          del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  alla
          societa'  Fintecna   o   societa'   da   essa   interamente
          controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti  ed  il
          patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere  alla
          data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono  tra
          loro un unico patrimonio, separato dal  residuo  patrimonio
          della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento i
          predetti enti disciolti sono dichiarati estinti. 
             16-quater. La definizione delle questioni riguardanti  i
          pregressi rapporti di lavoro con gli enti  disciolti  e  la
          gestione del  relativo  contenzioso  configurano  attivita'
          escluse dal trasferimento. 
             16-quinquies.  Il  corrispettivo  provvisorio  spettante
          allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
          modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
             16-sexies.  La  societa'  trasferitaria   procede   alla
          liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalita'
          stabilite dall'art. 1, comma 491, primo e secondo  periodo,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo' continuare  ad
          avvalersi  dell'Avvocatura  generale   dello   Stato,   nei
          processi  nei  quali  essa  e'  costituita  alla  data  del
          trasferimento. 
             16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio
          trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi  del  comma
          16-sexies,  e'  determinato  l'eventuale  maggiore  importo
          risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della   liquidazione   e   il
          corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo e' ripartito
          nella misura stabilita  dall'art.  1,  comma  493,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
             16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare  la
          prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per  la
          Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR.  s.r.l.
          e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po,  la  societa'
          Fintecna o societa'  da  essa  interamente  controllata  ne
          assume le funzioni di liquidatore. Per queste  liquidazioni
          lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  9,   comma   1-ter,   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde
          delle  passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della  singola
          liquidazione. Al termine delle operazioni di  liquidazione,
          il saldo finale, se positivo,  viene  versato  al  bilancio
          dello Stato. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          con apposito decreto, determina il compenso spettante  alla
          societa'  liquidatrice,  a  valere  sulle   risorse   della
          liquidazione. 
             16-novies. Tutte le operazioni  compiute  in  attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi da  16-ter  a  16-octies
          sono esenti da  qualunque  imposta,  diretta  o  indiretta,
          tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso   o
          denominato. 
             16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel comma 2
          dell'art. 12 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, l'ultimo periodo e' soppresso. 
             16-undecies. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma  1,
          della  legge  26  novembre  1993,  n.  489,  inerenti  alla
          gestione delle  residue  funzioni  statali  in  materia  di
          sostegno alle attivita' produttive,  nonche'  alle  imprese
          colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche  e  dagli
          eventi  alluvionali  del  novembre  1994,  possono   essere
          prorogate, per motivi di pubblico interesse, non  oltre  il
          31 dicembre 2010 con una riduzione  di  almeno  il  10  per
          cento delle relative commissioni. 
             16-duodecies. All'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n.
          392, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al secondo  comma,  dopo  le  parole:  «aumento  del
          canone» sono inserite  le  seguenti:  «,  per  i  contratti
          stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
          27,»; 
              b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: «ed a quelli in corso al  momento  dell'entrata  in
          vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo  comma
          del presente articolo». 
             16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro
          tre  mesi  delle  procedure   afferenti   la   stipula   di
          convenzioni per lo  svolgimento  di  attivita'  socialmente
          utili (ASU) nonche' per l'attuazione  di  politiche  attive
          del lavoro finalizzate alla  stabilizzazione  occupazionale
          dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita'  dei
          comuni della Regione siciliana da almeno  un  triennio,  e'
          autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere  dal
          2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la  spesa  fa  carico
          alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai  sensi
          dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  5
          giugno   e    1°    agosto    2008,    con    utilizzazione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  5,  comma  4,
          del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  126,  e
          successive modificazioni. Dall'anno  2012  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera  d),  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
             16-quaterdecies. Al fine di  potenziare  l'efficienza  e
          l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato a tutela del gioco legale e  responsabile
          nelle more della sua  trasformazione  in  Agenzia  fiscale,
          possono  essere  conferiti   nell'ambito   della   medesima
          Amministrazione  autonoma,  con  esclusione   dal   computo
          dell'incarico di direttore generale, fino a  due  incarichi
          di livello dirigenziale, nonche' fino a  due  incarichi  di
          livello dirigenziale generale a persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai
          limiti percentuali previsti dall'art. 19, commi 5-bis e  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su  posti
          individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto  a
          quelli     risultanti     dalla     dotazione      organica
          dell'Amministrazione. Allo  stesso  fine  l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e' altresi'  autorizzata  ad
          avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero gia'
          in servizio  nei  soppressi  Dipartimenti  provinciali  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni  provinciali
          dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
          pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2009-2011,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2009,  allo  scopo
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
             16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento
          di tutte le attivita' indicate dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in
          particolare, nell'art. 1, comma  3,  nonche'  di  tutte  le
          attivita'  comunque  utili  od  opportune  ai  fini   della
          realizzazione dell'evento EXPO Milano  2015,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  e'
          autorizzato per l'esercizio 2009 ad  erogare  a  titolo  di
          apporto al capitale sociale di EXPO  2015  Spa  fino  a  un
          massimo di 4  milioni  di  euro,  a  valere  sulle  risorse
          stanziate  per  il  2009  dall'art.  14,   comma   1,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
             16-sexiesdecies.  In  favore  delle  regioni  a  statuto
          ordinario confinanti con l'Austria e'  istituito  un  fondo
          per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per  la
          riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio
          per autotrazione. Il fondo  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri  di
          ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
          Ministro per i rapporti con le regioni. 
             "16-sexiesdecies.1.    Al    fine    di    ridurre    la
          concorrenzialita': delle rivendite  di  benzina  e  gasolio
          utilizzati come carburante per autotrazione  situate  nella
          Repubblica di San Marino e  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria vigente e' istituito, in favore  delle  regioni
          confinanti con la stessa,  un  fondo  per  l'erogazione  di
          contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
          della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
          fondo e' istituito nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  con  una  dotazione  di  2
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          modalita' di erogazione e i  criteri  di  ripartizione  del
          predetto fondo sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
          i   rapporti   con   le   regioni.   All'onere    derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 39-ter, comma 2, del decretolegge  1o  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti  variazioni  di  bilancio.   L'efficacia   delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  e'  subordinata
          all'autorizzazione del  Consiglio  dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE";. 
             16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di  cui  al
          comma 16-sexiesdecies, pari a 3  milioni  di  euro  per  le
          spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro
          annui a decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.».