Art. 26. 
   (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE) 
 
  1. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2007/ 65/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
dell' 11 dicembre 2007, che  modifica  la  direttiva  89/552/CEE  del
Consiglio, relativa  al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle  attivita'  televisive,  attraverso  le
opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui  al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) l'inserimento di prodotti e' ammesso nel rispetto di  tutte  le
condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi  2,
3 e 4, della  direttiva  89/552/CEE,  come  introdotto  dalla  citata
direttiva 2007/65/CE; 
   b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti  di  cui  alla
lettera a) si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo  51  del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per
la  violazione  delle  disposizioni  in   materia   di   pubblicita',
sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento
di prodotti nei programmi per  bambini,  per  la  cui  violazione  si
applica la sanzione di cui all'articolo 35,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
 
          Note all'art. 26: 
             - La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          18 dicembre 2007, n. L 332. 
             - La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          17 ottobre 1989, n. L 298. 
             - Si riporta il testo degli articoli 51 e 35,  comma  2,
          del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.: 
             «Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita').  -  1.
          L'Autorita' applica, secondo  le  procedure  stabilite  con
          proprio regolamento, le sanzioni per  la  violazione  degli
          obblighi  in  materia  di  programmazione,  pubblicita'   e
          contenuti  radiotelevisivi,  ed   in   particolare   quelli
          previsti: 
              a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni
          per la  radiodiffusione  televisiva  privata  su  frequenze
          terrestri adottate dall'Autorita' con proprio  regolamento,
          ivi  inclusi  gli  impegni  relativi  alla   programmazione
          assunti con la domanda di concessione; 
              b)  dal  regolamento  relativo   alla   radiodiffusione
          terrestre  in  tecnica  digitale,  approvato  con  delibera
          dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente  ai  fornitori
          di contenuti; 
              c)    dalle     disposizioni     sulla     pubblicita',
          sponsorizzazioni e televendite  di  cui  agli  articoli  4,
          comma 1, lettere c) e d), 37,  38,  39  e  40,  al  decreto
          ministeriale 9 dicembre 1993, n.  581  del  Ministro  delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni,   ed   ai   regolamenti
          dell'Autorita'; 
              d) dall'art. 20, commi 4 e  5,  della  legge  6  agosto
          1990,  n.  223,  nonche'  dai  regolamenti  dell'Autorita',
          relativamente alla registrazione dei programmi; 
              e) dalla disposizione relativa al  mancato  adempimento
          all'obbligo di trasmissione dei messaggi  di  comunicazione
          pubblica, di cui all'art. 33; 
              f) in materia di propaganda radiotelevisiva di  servizi
          di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1,  comma
          26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650; 
              g) in materia di tutela  della  produzione  audiovisiva
          europea ed indipendente, dall'art.  44  e  dai  regolamenti
          dell'Autorita'; 
              h) in materia di diritto  di  rettifica,  nei  casi  di
          mancata,  incompleta  o  tardiva  osservanza  del  relativo
          obbligo di cui all'art. 32; 
              i) in materia dei divieti di cui all'art. 4,  comma  1,
          lettera b); 
              l) in materia di obbligo di trasmissione  del  medesimo
          programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato
          il titolo abilitativo, salva la deroga di cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera i); 
              m) dalle disposizioni di cui all'art. 29; 
              n) in materia di obbligo di  informativa  all'Autorita'
          riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili,
          dall'art. 1, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          650, e dai regolamenti dell'Autorita'; 
              o) dalle disposizioni  in  materia  di  pubblicita'  di
          amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41. 
             2. L'Autorita', applicando le norme contenute  nel  capo
          I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive  modificazioni,  delibera  l'irrogazione   della
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma: 
              a)  da  10.329  euro  a  258.228  euro,  in   caso   di
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
          a), b) e c); 
              b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza
          delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); 
              c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera f); 
              d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera g); 
              e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso  di  violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); 
              f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso  di  violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche  nel  caso
          in cui la pubblicita' di amministrazioni ed  enti  pubblici
          sia  gestita,  su  incarico  degli   stessi,   da   agenzie
          pubblicitarie o da centri medi. 
             2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma  2
          e' escluso il beneficio del  pagamento  in  misura  ridotta
          previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          e successive modificazioni. 
             3. [L'Autorita', applicando le norme contenute nel  Capo
          I, sezioni I e II, della legge 24 novembre  1981,  n.  689,
          delibera l'irrogazione della  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma: 
              a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera f); 
              b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera g); 
              c) da 5.164 euro a 51.646 euro in  caso  di  violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); 
              d) da 5.165 euro a 51.646 euro in  caso  di  violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche  nel  caso
          in cui la pubblicita' di amministrazioni ed  enti  pubblici
          sia  gestita,  su  incarico  degli   stessi,   da   agenzie
          pubblicitarie o centri media. 
             4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere
          h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi',  nei
          confronti dell'emittente o del fornitore di  contenuti,  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo da  uno  a  dieci
          giorni. 
             5. In attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti
          nei confronti degli esercenti della radiodiffusione  sonora
          e  televisiva  in  ambito  locale,  le  sanzioni  per  essi
          previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle
          previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto. 
             6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni  di
          norme previste dal  presente  testo  unico  in  materia  di
          minori, ai sensi dell'art. 35. 
             7. L'Autorita' e' altresi' competente  ad  applicare  le
          sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui  all'art.
          43, nonche' quelle di cui all'art. 1, commi 29,  30  e  31,
          della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
             8.  L'Autorita'  verifica  l'adempimento   dei   compiti
          assegnati  alla  concessionaria   del   servizio   pubblico
          generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica
          le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48. 
             9.  Se  la  violazione  e'  di  particolare  gravita'  o
          reiterata,  l'Autorita'   puo'   disporre   nei   confronti
          dell'emittente o del fornitore di contenuti la  sospensione
          dell'attivita' per un periodo non  superiore  a  sei  mesi,
          ovvero nei casi piu' gravi  di  mancata  ottemperanza  agli
          ordini e alle diffide della  stessa  Autorita',  la  revoca
          della concessione o dell'autorizzazione. 
             10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
          per le  violazioni  previste  dal  presente  articolo  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato.». 
             «Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis. 
             2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui  all'art.
          34,  nonche'  all'art.  4,  comma  1,  lettere  b)  e   c),
          limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela
          dei minori, la Commissione  per  i  servizi  e  i  prodotti
          dell'Autorita', previa contestazione della violazione  agli
          interessati ed assegnazione di un termine non  superiore  a
          quindici   giorni   per   le   giustificazioni,    delibera
          l'irrogazione della sanzione amministrativa  del  pagamento
          di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu'
          gravi, la sospensione dell'efficacia  della  concessione  o
          dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. 
             Omissis».