Art. 26.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2007/ 65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell' 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, attraverso le
opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'inserimento di prodotti e' ammesso nel rispetto di tutte le
condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2,
3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata
direttiva 2007/65/CE;
b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla
lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per
la violazione delle disposizioni in materia di pubblicita',
sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento
di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si
applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Note all'art. 26:
- La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2007, n. L 332.
- La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 ottobre 1989, n. L 298.
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 35, comma 2,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.:
«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). - 1.
L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con
proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli
obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento,
ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione
assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera
dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori
di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicita',
sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto
ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti
dell'Autorita';
d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita',
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione
pubblica, di cui all'art. 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi
di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma
26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva
europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti
dell'Autorita';
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di
mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all'art. 32;
i) in materia dei divieti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato
il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5,
comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita'
riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili,
dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.
2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, delibera l'irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri medi.
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2
e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
3. [L'Autorita', applicando le norme contenute nel Capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o centri media.
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere
h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi', nei
confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci
giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti
nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi
previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle
previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di
norme previste dal presente testo unico in materia di
minori, ai sensi dell'art. 35.
7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le
sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art.
43, nonche' quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti
assegnati alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica
le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.
9. Se la violazione e' di particolare gravita' o
reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti
dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione
dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi,
ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli
ordini e alle diffide della stessa Autorita', la revoca
della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
per le violazioni previste dal presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art.
34, nonche' all'art. 4, comma 1, lettere b) e c),
limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela
dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a
quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
Omissis».