Art. 26. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/ 65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) l'inserimento di prodotti e' ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE; b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicita', sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Note all'art. 26: - La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332. - La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298. - Si riporta il testo degli articoli 51 e 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.: «Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). - 1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione; b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti; c) dalle disposizioni sulla pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorita'; d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei programmi; e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 33; f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650; g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti dell'Autorita'; h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 32; i) in materia dei divieti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b); l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera i); m) dalle disposizioni di cui all'art. 29; n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorita'; o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41. 2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri medi. 2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. [L'Autorita', applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media. 4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi', nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci giorni. 5. In attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto. 6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'art. 35. 7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art. 43, nonche' quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 8. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48. 9. Se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.». «Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis. 2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonche' all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Omissis».