Art. 27.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)
1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del
27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato
2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la sezione III e' sostituita dalla seguente:
"Sezione III
ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e
prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello
di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal
quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purche' il
processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di
alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di
vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella
birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche' il
processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a
base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale
a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o
di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioe' mandorle (Amygdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di
anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis
(Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola
per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10
mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati";
b) la sezione IV e' abrogata.
2. E' autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle
scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del
decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od
etichettati prima del 31 maggio 2009.
3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese
necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia,
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta".
4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2- bis
dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni.
Note all'art. 27:
- La direttiva 2007/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 novembre 2007, n. L 310.
- La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. .
6 maggio 2000, n. L 109.
- Si riporta il testo dell'Allegato 2, e dell'art. 29,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Omissis
Allegato 2
"SEZIONE III ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale,
orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e
prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base
di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purche'
il processo subito non aumenti il livello di allergenicita'
valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono
derivati; b) maltodestrine a base di grano e prodotti
derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello
di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di
base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a
base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di
distillati o di alcol etilico di origine agricola per
liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti
derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti
derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come
supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b)
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante
nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di
soia raffinato e prodotti derivati, purche' il processo
subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali
derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di
soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di
olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati,
incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per
la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di
origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b)
lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioe' mandorle (Amygdalus
communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni
(Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale),
noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia
vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e
prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine
agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano
e prodotti derivati. 10. Senape e prodotti derivati. 11.
Semi di sesamo e prodotti derivati Anidride solforosa e
solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l
espressi come SO2. 13. Lupini e prodotti derivati. 14.
Molluschi e prodotti derivati ";
Sezione IV abrogata».
«Art. 29 (Norme finali). - 1. Il presente decreto non si
applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
2. Sono abrogati il decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonche' tutte le
disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione
e di pubblicita' dei prodotti alimentari e relative
modalita', diverse o incompatibili con quelle previste dal
presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei
regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di
direttive comunitarie relative a singole categorie di
prodotti.
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere
modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie
in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
della sanita'.
«3-bis. Le modifiche della III dell'allegato 2, rese
necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in
materia, sono adottate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta».
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Lista degli ingredienti allergenici). - 1.
All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui
all'Allegato I al presente decreto.
2. Abrogato.
3. Abrogato.».
- Il testo vigente dell'art. 7, secondo periodo del
comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1992, n. 39
S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti).
- 1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il
procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente
tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non
superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto
alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano
contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto,
purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto
finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali
adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante
tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente
utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti
alimentari o loro ingredienti, per rispettare un
determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o
trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non
intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di
tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a
condizione che questi residui non costituiscano un rischio
per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul
prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente
necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per
gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come
rivelatore;
d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono
utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse
finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono
presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente,
salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che
la denominazione di vendita sia identica al nome
dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva
natura dell'ingrediente.
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano
subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei
formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti
ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal
sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari
alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del
sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi
fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di
tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei
vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini
liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a
1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti
esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non
siano stati aggiunti altri ingredienti.
2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2,
sezione III
3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta:
a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di
fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione
nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in
forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene
normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico
e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il
contenuto alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e
c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art.
5 non si applica agli additivi.