Art. 28. (Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini. 2. Il Governo e' autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.
Note all'art. 28: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1953, n. 183.