Art. 28. 
(Delega al Governo per la modifica della  disciplina  in  materia  di
composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti
affini, in esecuzione della sentenza della Corte di  giustizia  delle
     Comunita' europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, un decreto  legislativo  al  fine  di  dare  piena  e
completa esecuzione alla sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee del 19  giugno  1990,  nella  causa  C-177/89,  con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di  composizione
e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini. 
  2. Il Governo e' autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma  1,
le conseguenti modifiche ed integrazioni al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567. 
 
          Note all'art. 28: 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
          1953, n. 567, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          agosto 1953, n. 183.