Art. 28.
(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di
composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti
affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui
all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e
completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione
e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.
2. Il Governo e' autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,
le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.
Note all'art. 28:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1953, n. 567, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 1953, n. 183.