Art. 29.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE
relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2007/23/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli
pirotecnici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento
dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti
per l'accertamento della conformita' degli articoli pirotecnici ai
requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori
procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione
incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi
di vendita dei prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili
dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico,
e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi
specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici
pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche
mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca
individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la
migliore tracciabilita' amministrativa degli stessi ed il rispetto
dei principi in materia di tutela della salute ed incolumita'
pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e modalita' di etichettatura per i
prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di
ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi
nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad
escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute
pericolose;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato
competente al controllo delle attivita' degli organismi notificati
responsabili delle verifiche di conformita', assicurandone l'alta
competenza e l'indipendenza dei componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della
legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE,
l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di
pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2
ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le
disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine
pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone e
della protezione ambientale.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Note all'art. 29:
- La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2007, n. L 154.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.