Art. 29. 
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2007/23/CE
    relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici) 
 
  1. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2007/23/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato  di  articoli
pirotecnici, il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai  principi  e
criteri direttivi di cui agli  articoli  1  e  2,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
   a) disciplinare, mediante sistemi  informatizzati  di  trattamento
dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i  procedimenti
per l'accertamento della conformita' degli  articoli  pirotecnici  ai
requisiti di  sicurezza  della  direttiva  medesima  e  le  ulteriori
procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
organismi diversi; 
   b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza, ivi  compresi  gli  aspetti  di  prevenzione
incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi
di vendita dei prodotti esplodenti; 
   c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili
dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico,
e dei rifiuti prodotti dall'accensione di  pirotecnici  di  qualsiasi
specie, prevedendo una disciplina specifica  per  la  raccolta  e  lo
smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti; 
   d)  prevedere  la  procedura  di  etichettatura   degli   artifici
pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed  anche
mediante l'adozione di codici alfanumerici, la  corretta  ed  univoca
individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio  nazionale,  la
migliore tracciabilita' amministrativa degli stessi  ed  il  rispetto
dei principi  in  materia  di  tutela  della  salute  ed  incolumita'
pubblica; 
   e) prevedere specifiche licenze e modalita' di etichettatura per i
prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova; 
   f) prevedere ogni misura  volta  al  rispetto  delle  esigenze  di
ordine  e  di   sicurezza   pubblica   e   di   prevenzione   incendi
nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e  ad
escludere dal possesso di tali  prodotti  persone  comunque  ritenute
pericolose; 
   g) determinare le attribuzioni  e  la  composizione  del  comitato
competente al controllo delle attivita'  degli  organismi  notificati
responsabili delle verifiche  di  conformita',  assicurandone  l'alta
competenza e l'indipendenza dei componenti; 
   h)  prevedere,  per  le   infrazioni   alle   disposizioni   della
legislazione nazionale  di  attuazione  della  direttiva  2007/23/CE,
l'introduzione di sanzioni, anche di natura  penale,  nei  limiti  di
pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla  legge  2
ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme  le
disposizioni  penali  vigenti  in  materia,  a   tutela   dell'ordine
pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone  e
della protezione ambientale. 
  2. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  pubbliche  competenti  provvedono  agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Ai
componenti del comitato di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  non  e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 
 
          Note all'art. 29: 
             - La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          14 giugno 2007, n. L 154. 
             - La legge 2 ottobre 1967, n. 895, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255. 
             - La legge 18 aprile 1975, n. 110, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.