Art. 30.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE
relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso
civile)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/ 43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli
esplosivi per uso civile, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei
procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di
pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione,
esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto,
tracciabilita' amministrativa ed identificazione univoca degli
esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato
dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle
licenze mediante procedure automatizzate;
b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile,
modalita' di etichettature atte a distinguere la destinazione,
rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;
c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena
di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al
divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale
degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7,
sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di
tracciabilita'; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche
di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale
di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Note all'art. 30:
- La direttiva 2008/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
aprile 2008, n. L 94.
- La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15
maggio 1993, n. L 121.
- Per la legge 2 ottobre 1967, n. 895, si veda nelle
note all'art. 29.
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.