Art. 30. 
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2008/43/CE
relativa all'istituzione, a norma della direttiva  93/15/CEE,  di  un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi  per  uso
                               civile) 
 
  1. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2008/ 43/CE della Commissione,  del  4  aprile  2008,
relativa all'istituzione,  a  norma  della  direttiva  93/15/CEE  del
Consiglio, di un sistema di identificazione  e  tracciabilita'  degli
esplosivi per uso civile, il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
   a) prevedere che il sistema  per  assicurare  la  trattazione  dei
procedimenti e la conservazione dei dati concernenti  le  licenze  di
pubblica  sicurezza  relativi   alla   fabbricazione,   importazione,
esportazione,   transito,   trasferimento   comunitario,   trasporto,
tracciabilita'  amministrativa  ed  identificazione   univoca   degli
esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato
dal Ministero dell'interno,  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari  delle
licenze mediante procedure automatizzate; 
   b) prevedere,  per  gli  esplosivi  ammessi  nel  mercato  civile,
modalita'  di  etichettature  atte  a  distinguere  la  destinazione,
rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia; 
   c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena
di cui alla legge 2 ottobre  1967,  n.  895,  per  le  violazioni  al
divieto di detenzione e  di  introduzione  nel  territorio  nazionale
degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.7,
sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione  univoca  e  di
tracciabilita'; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche
di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale
di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE. 
  2. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 30: 
             - La direttiva 2008/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
          aprile 2008, n. L 94. 
             - La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15
          maggio 1993, n. L 121. 
             - Per la legge 2 ottobre 1967, n.  895,  si  veda  nelle
          note all'art. 29. 
             - Il decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  7,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.