Art. 31. 
(Delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  2007/36/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di  alcuni
            diritti degli azionisti di societa' quotate) 
 
  1. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2007/ 36/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
dell' 11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti  degli
azionisti di societa' quotate, il Governo e' tenuto a seguire,  oltre
ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  2,  in  quanto
compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) definire l'ambito di applicazione delle  norme  di  recepimento
della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega  di  cui  al
presente articolo, escludendo da esso gli organismi  di  investimento
collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le societa' cooperative; 
   b) individuare le norme di recepimento della direttiva  2007/36/CE
emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili
alle societa' emittenti azioni diffuse  tra  il  pubblico  in  misura
rilevante e alle societa' emittenti valori  mobiliari  diversi  dalle
azioni con diritto di  voto  negoziati  in  mercati  regolamentati  o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante; 
   c) indicare  il  termine  minimo  che  deve  intercorrere  fra  la
pubblicazione dell'avviso di convocazione e la  data  di  svolgimento
dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse  a
un'adeguata  informativa  degli  azionisti  e  dell'esigenza  di  una
tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze,  e
assicurando  il  necessario  coordinamento  con  le  disposizioni  di
attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE; 
   d)  adeguare  la   disciplina   del   contenuto   dell'avviso   di
convocazione a quanto previsto dall'articolo 5,  paragrafo  3,  della
direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalita' di  diffusione,  al
fine  di  garantirne  l'effettiva  diffusione  nell'Unione   europea,
tenendo conto degli oneri  amministrativi  a  carico  della  societa'
emittente; 
   e) adeguare la  disciplina  del  diritto  dei  soci  di  integrare
l'ordine del giorno dell'assemblea di cui  all'articolo  126-bis  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/ 36/CE, non
avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1,  secondo
comma, e confermando la partecipazione minima per  il  suo  esercizio
nella misura del quarantesimo del capitale  sociale,  nonche'  quanto
previsto dal citato articolo 126-bis, comma 3; 
   f) adeguare la disciplina della legittimazione  all'intervento  in
assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo  7
della direttiva 2007/36/CE, introducendo le  opportune  modifiche  ed
adeguamenti delle norme in materia  di  legittimazione  all'esercizio
dei diritti sociali conferiti da  strumenti  finanziari  in  gestione
accentrata, nonche'  in  materia  di  disciplina  dell'assemblea,  di
impugnazione delle delibere assembleari e di diritto  di  recesso,  e
procedere ad un riordino delle disposizioni normative in  materia  di
gestione accentrata e dematerializzazione; 
   g)  individuare   la   data   di   registrazione   tenendo   conto
dell'interesse  a  garantire  una  corretta  rappresentazione   della
compagine azionaria e ad agevolare la  partecipazione  all'assemblea,
anche   tramite   un    rappresentante,    dell'azionista,    nonche'
dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare; 
   h)  al  fine  di  agevolare  l'esercizio  dei   diritti   sociali,
riordinare la disciplina vigente  in  materia  di  aggiornamento  del
libro dei soci, valutando altresi' l'introduzione di un meccanismo di
identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari; 
   i)  disciplinare  il  diritto  dell'azionista  di  porre   domande
connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea,  prevedendo  che
la societa' fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo
stesso contenuto, al piu' tardi nella  riunione  assembleare,  tenuto
conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9,  paragrafo  2,   della
direttiva 2007/36/CE; 
   l) rivedere la disciplina della rappresentanza  in  assemblea,  al
fine  di  rendere  piu'  agevoli  ed  efficienti  le  procedure   per
l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresi' all'articolo 10
della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi  delle  facolta'  di  cui  al
paragrafo 2, secondo comma, e al  paragrafo  4,  secondo  comma,  del
medesimo articolo e confermando quanto previsto  dall'articolo  2372,
secondo, terzo e quarto comma, del codice civile; 
   m)  identificare  le  fattispecie  di  potenziale   conflitto   di
interessi  fra  il  rappresentante   e   l'azionista   rappresentato,
avvalendosi delle  opzioni  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  3,
lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/ CE; 
   n) rivedere e  semplificare  la  disciplina  della  sollecitazione
delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla
disciplina della rappresentanza  in  assemblea  in  attuazione  della
delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato  livello
di affidabilita' e trasparenza; 
   o)  disciplinare,  ove  necessario,  l'esercizio   tramite   mezzi
elettronici  dei  diritti  sociali  presi  in  considerazione   dalla
direttiva 2007/ 36/CE; 
   p) eventualmente prevedere i poteri  regolamentari  necessari  per
l'attuazione delle norme emanate ai sensi  della  delega  di  cui  al
presente articolo; 
   q) prevedere per la  violazione  delle  disposizioni  adottate  in
attuazione della  direttiva  2007/36/CE  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500  e  non
superiori nel massimo a euro 500.000. 
  2. Dall'esercizio della delega di  cui  al  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 31: 
             - La direttiva 2007/36/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          14 luglio 2007, n. L 184. 
             - Il decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O. 
             - Si riporta il testo dell'art. 2372, secondo,  terzo  e
          quarto comma, del codice civile: 
             «2. Nelle societa' che  fanno  ricorso  al  mercato  del
          capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita
          solo per  singole  assemblee,  con  effetto  anche  per  le
          successive convocazioni, salvo che  si  tratti  di  procura
          generale  o  di  procura   conferita   da   una   societa',
          associazione,  fondazione  o  altro   ente   collettivo   o
          istituzione ad un proprio dipendente. 
             3. La delega non puo' essere rilasciata con il nome  del
          rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante
          ogni  patto  contrario.  Il   rappresentante   puo'   farsi
          sostituire solo da chi  sia  espressamente  indicato  nella
          delega. 
             4. Se la rappresentanza e' conferita  ad  una  societa',
          associazione,  fondazione  od  altro  ente   collettivo   o
          istituzione, questi possono delegare  soltanto  un  proprio
          dipendente o collaboratore.».