Art. 32. 
(Delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  2007/64/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi di pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
direttive  97/7/  CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/   CE,   e
                abrogazione della direttiva 97/5/CE) 
 
  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi  per  l'attuazione
della direttiva 2007/ 64/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di  pagamento  nel  mercato
interno,  recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,   2002/65/CE,
2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il  Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) definire il quadro giuridico  per  la  realizzazione  dell'Area
unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformita' con  il  principio
di massima armonizzazione contenuto nella direttiva; 
   b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni  di
pagamento  e  privilegiare  l'utilizzo  da  parte   delle   pubbliche
amministrazioni, a  livello  nazionale  e  locale,  di  strumenti  di
pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovra' provvedervi
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente; 
   c) ridurre gli oneri a carico delle imprese  e  dei  fornitori  di
servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate  in
altri Paesi dell'Unione europea e della necessita' di  preservare  la
posizione   competitiva   del   nostro   sistema    finanziario    ed
imprenditoriale; 
   d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale  dei  servizi
di pagamento; 
   e) istituire la categoria degli istituti  di  pagamento  abilitati
alla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  con  esclusione  delle
attivita'  di  raccolta  di  depositi  e  di  emissione   di   moneta
elettronica; 
   f) individuare nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  ad
autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attivita' e a  esercitare  il
controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonche' a verificare
il  rispetto  delle   condizioni   previste   dalla   direttiva   per
l'esecuzione delle operazioni di pagamento; 
   g) individuare  nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
specificare le  regole  che  disciplinano  l'accesso  ai  sistemi  di
pagamento, assicurando condizioni di parita'  concorrenziale  tra  le
diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento; 
   h)  recepire  gli  obblighi  di  trasparenza  posti  in  capo   ai
prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli  utenti
di  tali  servizi  di  effettuare  scelte  consapevoli,  graduando  i
requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi,
al rilievo  economico  del  contratto  concluso  e  al  valore  dello
strumento di pagamento; 
   i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento  di
applicare  spese  aggiuntive  agli  utenti  di  detti   servizi   per
l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva; 
   l)   assicurare   una   chiara   e   corretta   ripartizione    di
responsabilita' tra i prestatori di servizi  di  pagamento  coinvolti
nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di  garantirne
il  reciproco  affidamento  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
servizi di pagamento; 
   m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei  confronti  dei
fornitori di servizi di pagamento; 
   n) prevedere procedure per  la  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento; 
   o)  prevedere  disposizioni  transitorie  in  base  alle  quali  i
soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di  cui
all'allegato  alla  direttiva  2007/64/CE  conformemente  al  diritto
nazionale vigente prima della data di entrata in vigore  del  decreto
legislativo possano continuare tale attivita' fino al 30 aprile 2011; 
   p) individuare  nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
emanare la normativa  di  attuazione  del  decreto  legislativo  e  a
recepire afferenti misure di attuazione  adottate  dalla  Commissione
europea con procedura di comitato; 
   q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa  vigente,
anche di derivazione comunitaria, per i singoli  settori  interessati
dalla normativa da  attuare,  al  fine  di  realizzarne  il  migliore
coordinamento; 
   r) prevedere per  la  violazione  delle  disposizioni  dettate  in
attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni  amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e  non  superiori  nel
massimo a euro 500.000. 
  2. Dall'esercizio della delega di  cui  al  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 32: 
             - La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
          dicembre 2007, n. L 319. 
             - La direttiva 97/7/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  4
          giugno 1997, n. L 144. 
             - La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
          ottobre 2002, n. L 271. 
             - La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          25 novembre 2005, n. L 309. 
             - La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          30 giugno 2006, n. L 177. 
             -  La  direttiva  97/5/CE  e'  pubblicata  nella   nella
          G.U.C.E. 14 febbraio 1997, n. L 43.