Art. 32.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e
abrogazione della direttiva 97/5/CE)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione
della direttiva 2007/ 64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area
unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformita' con il principio
di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;
b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di
pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche
amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di
pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovra' provvedervi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di
servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in
altri Paesi dell'Unione europea e della necessita' di preservare la
posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed
imprenditoriale;
d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi
di pagamento;
e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati
alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle
attivita' di raccolta di depositi e di emissione di moneta
elettronica;
f) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente ad
autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attivita' e a esercitare il
controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonche' a verificare
il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per
l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a
specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di
pagamento, assicurando condizioni di parita' concorrenziale tra le
diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai
prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti
di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i
requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi,
al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello
strumento di pagamento;
i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di
applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per
l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di
responsabilita' tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti
nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne
il reciproco affidamento nonche' il regolare funzionamento dei
servizi di pagamento;
m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei
fornitori di servizi di pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;
o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i
soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui
all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto
nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo possano continuare tale attivita' fino al 30 aprile 2011;
p) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a
emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a
recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione
europea con procedura di comitato;
q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente,
anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore
coordinamento;
r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in
attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel
massimo a euro 500.000.
2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 32:
- La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
dicembre 2007, n. L 319.
- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
giugno 1997, n. L 144.
- La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
ottobre 2002, n. L 271.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 giugno 2006, n. L 177.
- La direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella nella
G.U.C.E. 14 febbraio 1997, n. L 43.