Art. 32. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE) 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/ 64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformita' con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva; b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovra' provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessita' di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale; d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attivita' di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica; f) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attivita' e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonche' a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento; g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parita' concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento; h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento; i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva; l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilita' tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonche' il regolare funzionamento dei servizi di pagamento; m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento; n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento; o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attivita' fino al 30 aprile 2011; p) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato; q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento; r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. 2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 32: - La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2007, n. L 319. - La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1997, n. L 144. - La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L 271. - La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309. - La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177. - La direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella nella G.U.C.E. 14 febbraio 1997, n. L 43.