Art. 33.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina
relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi
ed agli agenti in attivita' finanziaria)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione
della direttiva 2008/ 48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori,
che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione
del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/
48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori,
qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle
caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le
violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico,
anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine
di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti
scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni
amministrative e' pari a quella prevista dall'articolo 144 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre
2005, n. 262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto
operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute
nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge
31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni,
i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993;
d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei soggetti
operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo
155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei
consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di
consentire l'operativita' nei confronti del pubblico soltanto ai
soggetti che assicurino affidabilita' e correttezza dell'iniziativa
imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci, modulati
anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita',
l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei
procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di
intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e
forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra
l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di
sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita'
finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993, in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita'
delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo
l'innalzamento dei requisiti professionali;
2) istituire un organismo avente personalita' giuridica, con
autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni
territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei
mediatori creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli
elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita'
finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto alla vigilanza della
Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento,
potra' proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle
finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le
modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia
individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue
eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un
efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi
compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli
elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita'
finanziaria, con le relative forme di pubblicita'; della
determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue
eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura
necessaria per garantire lo svolgimento dell'attivita'; delle
modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita'
svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attivita'
finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale di tali
soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia
possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle
commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno
essere assicurate la trasparenza nonche' l'applicazione delle
disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari
dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
dall'articolo 1815 del codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la sospensione
e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo
che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla
gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle
violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilita', tra cui la
contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare
la professionalita' e l'autonomia dell'operativita';
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per
responsabilita' civile per danni arrecati nell'esercizio delle
attivita' di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il
trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in
attivita' finanziaria gia' abilitati, purche' in possesso dei
requisiti previsti dalla nuova disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una
forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre
ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia
di maggiori dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme di
responsabilita' del soggetto che si avvale del loro operato, anche
con riguardo ai danni causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la
tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere
fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalita' di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu'
prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 33:
- La direttiva 2008/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 maggio 2008, n. L 133.
- Si riporta il testo dell'art. 144, Titolo V ,VI, e
art. 155, del testo unico del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). -
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni per
l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26,
commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3,
114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5,
o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle
norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art.
121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in
forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».
«Titolo V
Soggetti operanti nel settore finanziario
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni contratturali».
«Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
1. I soggetti che esercitano le attivita' previste
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco .
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana
disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attivita' che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR.».
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2005, n. 301, S.O:
«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n.
576, che non sono state modificate dalla presente legge,
sono quintuplicate.».
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
S.O.
- Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2007, n. 26.,
convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n.
77, S.O.
- Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n.
280, S.O, convertito con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 gennaio 2009, n. 22, S.O.
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O
- Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n.
253.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 1996, n. 58, S.O:
«Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per
operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da
tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della
meta'.».
«Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
dell'art. 2 verra' pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sara'
pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma
1 del medesimo art. 2. Fino alla pubblicazione di cui al
comma 1 dell'art. 2 e' punito a norma dell'art. 644, primo
comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti
dall'art. 643 del codice penale, si fa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilita', interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo
alle concrete modalita' del fatto e ai tassi praticati per
operazioni similari dal sistema bancario e finanziario,
risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilita'. Alla stessa pena soggiace chi,
fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'art.
644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che
si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria una somma di denaro o altra utilita' facendo
dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso che, avuto riguardo alle concrete modalita' del
fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di
mediazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile:
«Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la
clausola e' nulla e non sono dovuti interessi.