Art. 34. 
             (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 
2006, n.  219,  recante  attuazione  della  direttiva  2001/83/CE,  e
successive direttive di modifica, relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
                             2003/94/CE) 
 
  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modifiche: 
   a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) e'  inserita  la
seguente: 
  "c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito
all'articolo 2 del  regolamento  (CE)  n.  1394/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre  2007,  sui  medicinali  per
terapie avanzate"; 
   b) al comma 1 dell'articolo 3, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
lettera: 
  "f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito
nel  regolamento  (CE)n.  1394/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su  base  non  ripetitiva,
conformemente a specifici requisiti di qualita' e  utilizzato  in  un
ospedale,  sotto  l'esclusiva  responsabilita'  professionale  di  un
medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale  per  un
prodotto  specifico  destinato  ad  un   determinato   paziente.   La
produzione di questi prodotti e'  autorizzata  dall'AIFA.  La  stessa
Agenzia provvede affinche' la tracciabilita' nazionale e i  requisiti
di farmacovigilanza, nonche' gli specifici requisiti di  qualita'  di
cui alla presente lettera, siano  equivalenti  a  quelli  previsti  a
livello comunitario per quanto  riguarda  i  medicinali  per  terapie
avanzate per i  quali  e'  richiesta  l'autorizzazione  a  norma  del
regolamento (CE) n. 726/2004"; 
   c) il comma 1 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Nessun  medicinale  puo'  essere  immesso  in  commercio   sul
territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione  dell'AIFA
o un'autorizzazione comunitaria  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007"; 
   d) al comma 5 dell'articolo 119, le parole: "farmaceutica, che  e'
titolare di altre AIC  o  di  un'autorizzazione  alla  produzione  di
medicinali" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 34: 
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O.  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
             «Art. 1. - Ai fini  del  presente  decreto,  valgono  le
          seguenti definizioni: 
              a)  prodotto  medicinale  o  medicinale,   di   seguito
          indicato con il termine «medicinale»: 
               1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata
          come  avente  proprieta'  curative  o  profilattiche  delle
          malattie umane; 
               2) ogni sostanza o associazione di sostanze  che  puo'
          essere utilizzata sull'uomo o somministrata  all'uomo  allo
          scopo di ripristinare,  correggere  o  modificare  funzioni
          fisiologiche,    esercitando    un'azione    farmacologica,
          immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi
          medica; 
              b)   sostanza:    ogni    materia,    indipendentemente
          dall'origine; tale origine puo' essere: 
               1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati; 
               2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti
          di organi, secrezioni animali, tossine,  sostanze  ottenute
          per estrazione, prodotti derivati dal sangue; 
               3) vegetale, come:  microrganismi,  piante,  parti  di
          piante,  secrezioni   vegetali,   sostanze   ottenute   per
          estrazione; 
               4) chimica, come: elementi, materie chimiche  naturali
          e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi; 
              c) medicinale immunologico: ogni medicinale  costituito
          da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini,  tossine
          o sieri comprendono in particolare:  gli  agenti  impiegati
          allo scopo di indurre una immunita' attiva  o  un'immunita'
          passiva e gli agenti impiegati allo scopo di  diagnosticare
          lo stato d'immunita'. Gli  allergeni  sono  medicinali  che
          hanno lo scopo di individuare o indurre  una  modificazione
          acquisita specifica della  risposta  immunitaria  verso  un
          agente allergizzante; 
              "c-bis) medicinale per terapia  avanzata:  un  prodotto
          quale definito all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007
          del Parlamento europeo e del  consiglio,  del  13  novembre
          2007, sui medicinali per terapie avanzate";; 
              d) medicinale omeopatico: ogni  medicinale  ottenuto  a
          partire da sostanze denominate materiali  di  partenza  per
          preparazioni omeopatiche o  ceppi  omeopatici,  secondo  un
          processo   di   produzione   omeopatico   descritto   dalla
          farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle
          farmacopee  utilizzate  ufficialmente  negli  Stati  membri
          della Comunita'  europea;  un  medicinale  omeopatico  puo'
          contenere piu' sostanze; 
              e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale  che,  quando  e'
          pronto per l'uso, include uno o piu' radionuclidi  (isotopi
          radioattivi) incorporati a scopo sanitario; 
              f) generatore di radionuclidi:  qualsiasi  sistema  che
          include un  radionuclide  progenitore  determinato  da  cui
          viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi
          rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato
          in un radiofarmaco; 
              g)  kit:  qualsiasi  preparazione  da  ricostituire   o
          combinare con  radionuclidi  nel  radiofarmaco  finale,  di
          solito prima della somministrazione; 
              h)  precursore   di   radionuclidi:   qualsiasi   altro
          radionuclide   prodotto   per   essere   utilizzato   quale
          tracciante    di    un'altra    sostanza    prima     della
          somministrazione; 
              i) medicinali derivati dal sangue o dal  plasma  umani:
          medicinali  a  base  di  componenti  del  sangue  preparati
          industrialmente in stabilimenti pubblici  o  privati;  tali
          medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori
          della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana; 
              l)  reazione  avversa:  la  reazione,  nociva   e   non
          intenzionale,  ad  un  medicinale   impiegato   alle   dosi
          normalmente somministrate all'uomo  a  scopi  profilattici,
          diagnostici o terapeutici o per ripristinarne,  correggerne
          o modificarne le funzioni fisiologiche; 
              m) reazione avversa  grave:  la  reazione  avversa  che
          provoca il decesso di un individuo, o ne mette in  pericolo
          la vita, ne richiede o prolunga  il  ricovero  ospedaliero,
          provoca   disabilita'   o   incapacita'    persistente    o
          significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto
          alla nascita; 
              n) reazione avversa inattesa: la  reazione  avversa  di
          cui non sono previsti nel riassunto  delle  caratteristiche
          del prodotto la natura, la gravita' o l'esito; 
              o) rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza:
          i  rapporti  periodici  che  contengono   le   informazioni
          specificate nell'art. 130; 
              p)  studio  sulla   sicurezza   dei   medicinali   dopo
          l'autorizzazione: lo studio farmaco e  pidemiologico  o  la
          sperimentazione  clinica  effettuati   conformemente   alle
          condizioni    stabilite    all'atto     dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio allo scopo  di  identificare  o
          quantificare un rischio per la sicurezza, correlato  ad  un
          medicinale  per  il  quale   e'   gia'   stata   rilasciata
          un'autorizzazione; 
              q) abuso di medicinali:  l'uso  volutamente  eccessivo,
          prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad  effetti
          dannosi sul piano fisico o psichico; 
              r) distribuzione all'ingrosso di medicinali:  qualsiasi
          attivita' consistente nel procurarsi, detenere,  fornire  o
          esportare medicinali, salvo la fornitura di  medicinali  al
          pubblico; queste attivita' sono svolte con i produttori o i
          loro  depositari,  con  gli  importatori,  con  gli   altri
          distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti  o
          degli altri soggetti autorizzati a  fornire  medicinali  al
          pubblico; 
              s)  obbligo  di  servizio  pubblico:  l'obbligo  per  i
          grossisti di garantire in  permanenza  un  assortimento  di
          medicinali sufficiente a rispondere  alle  esigenze  di  un
          territorio geograficamente determinato e di provvedere alla
          consegna delle forniture richieste in tempi  brevissimi  su
          tutto il territorio in questione; 
              t)  rappresentante  del  titolare   dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio:  la  persona  designata  dal
          titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
          per rappresentarlo  nello  Stato  membro  interessato  come
          rappresentante locale; 
              u) prescrizione medica: ogni ricetta medica  rilasciata
          da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali; 
              v) denominazione del medicinale: la  denominazione  che
          puo' essere un nome di fantasia  non  confondibile  con  la
          denominazione comune  oppure  una  denominazione  comune  o
          scientifica accompagnata da  un  marchio  o  dal  nome  del
          titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
              z)  denominazione  comune:  la   denominazione   comune
          internazionale  raccomandata  dall'Organizzazione  mondiale
          della sanita' (OMS),  di  norma  nella  versione  ufficiale
          italiana o, se questa  non  e'  ancora  disponibile,  nella
          versione inglese;  soltanto,  in  mancanza  di  questa,  e'
          utilizzata la denominazione comune consuetudinaria; 
              aa) dosaggio del medicinale: il contenuto  in  sostanza
          attiva espresso, a seconda  della  forma  farmaceutica,  in
          quantita' per unita' posologica, per unita' di volume o  di
          peso; 
              bb)  confezionamento   primario:   il   contenitore   o
          qualunque altra forma di confezionamento  che  si  trova  a
          diretto contatto con il medicinale; 
              cc) imballaggio esterno o  confezionamento  secondario:
          l'imballaggio  in  cui  e'  collocato  il   confezionamento
          primario; 
              dd)   etichettatura:    le    informazioni    riportate
          sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario; 
              ee)   foglio   illustrativo:   il   foglio   che   reca
          informazioni  destinate  all'utente  e  che  accompagna  il
          medicinale; 
              ff) EMEA (European Medicines Agency): l'Agenzia europea
          per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo  2004,
          che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e
          la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario,
          e che istituisce l'agenzia europea  per  i  medicinali,  di
          seguito denominato: «regolamento (CE) n. 726/2004»; 
              gg) rischi connessi all'utilizzazione del medicinale: 
               1) ogni rischio connesso alla qualita', alla sicurezza
          o all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o
          la salute pubblica; 
               2)   ogni   rischio    di    effetti    indesiderabili
          sull'ambiente; 
              hh) rapporto rischio/beneficio: una  valutazione  degli
          effetti terapeutici positivi  del  medicinale  rispetto  ai
          rischi definiti alla lettera gg), numero 1); 
              ii)  medicinale  tradizionale  di  origine  vegetale  o
          fitoterapico  tradizionale:  medicinale  che  risponde   ai
          requisiti di cui all'art. 21, comma 1; 
              ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni
          medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive
          una o piu' sostanze vegetali  o  una  o  piu'  preparazioni
          vegetali,  oppure  una  o   piu'   sostanze   vegetali   in
          associazione ad una o piu' preparazioni vegetali; 
              mm) sostanze vegetali: tutte le  piante,  le  parti  di
          piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a  pezzi  o
          tagliati, in forma non trattata, di  solito  essiccata,  ma
          talvolta anche allo stato fresco. Sono altresi' considerati
          sostanze vegetali taluni  essudati  non  sottoposti  ad  un
          trattamento specifico. Le sostanze vegetali  sono  definite
          in modo preciso in base alla parte di pianta  utilizzata  e
          alla  denominazione  botanica  secondo   la   denominazione
          binomiale (genere, specie, varieta' e autore); 
              nn)  preparazioni   vegetali:   preparazioni   ottenute
          sottoponendo  le  sostanze  vegetali  a  trattamenti  quali
          estrazione,   distillazione,   spremitura,   frazionamento,
          purificazione,  concentrazione  o  fermentazione.  In  tale
          definizione rientrano anche sostanze vegetali  triturate  o
          polverizzate, tinture, estratti,  olii  essenziali,  succhi
          ottenuti per spremitura ed essudati lavorati; 
              oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da una o
          piu' sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti
          gassosi; 
              pp)  AIFA:  Agenzia  italiana  del  farmaco   istituita
          dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326; 
              qq) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del  decreto
          legislativo 24 aprile 2006 n.219, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  21  giugno  2006,  n.  142  S.O.,   cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
             «Art. 3 (Fattispecie escluse dalla disciplina). - 1.  Le
          disposizioni del presente decreto non si applicano: 
              a) ai medicinali preparati in farmacia in base  ad  una
          prescrizione medica destinata ad un  determinato  paziente,
          detti  «formule  magistrali»,  che   restano   disciplinati
          dall'art. 5 del decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  aprile  1998,
          n. 94; 
              b) ai medicinali preparati in  farmacia  in  base  alle
          indicazioni della Farmacopea  europea  o  delle  Farmacopee
          nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea,
          detti «formule officinali», e destinati ad  essere  forniti
          direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia; 
              c) ai medicinali destinati  alle  prove  di  ricerca  e
          sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  53,
          commi 13 e 14, e quelle del  capo  II  del  titolo  IV  del
          presente decreto  e  fermo  restando  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo del 24 giugno 2003,  n.  211,  relativo
          all'applicazione    della     buona     pratica     clinica
          nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali
          per uso umano; 
              d)  ai  prodotti  intermedi  destinati   ad   ulteriore
          trasformazione da parte di un produttore autorizzato, fatto
          salvo il disposto dell'art. 2, comma 3; 
    e) ai radionuclidi utilizzati in  forma  preconfezionata;  f)  al
    sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana,
    eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un  processo
    industriale; 
              "f-bis) a qualsiasi medicinale  per  terapia  avanzata,
          quale  definito  nel  regolamento  (CE)  n.  1394/2007  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  novembre  2007,
          preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici
          requisiti di qualita' e utilizzato in  un  ospedale,  sotto
          l'esclusiva responsabilita' professionale di un medico,  in
          esecuzione di una prescrizione medica  individuale  per  un
          prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La
          produzione di questi prodotti e' autorizzata dall'AIFA.  La
          stessa  agenzia  provvede   affinche'   la   tracciabilita'
          nazionale e i requisiti di  farmacovigilanza,  nonche'  gli
          specifici  requisiti  di  qualita'  di  cui  alla  presente
          lettera, siano equivalenti  a  quelli  previsti  a  livello
          comunitario per quanto riguarda i  medicinali  per  terapie
          avanzate per i quali e' richiesta l'autorizzazione a  norma
          del regolamento (CE) n. 726/2004.";». 
             - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
             «Art. 6 (Estensione ed effetti dell'autorizzazione). - 
             "1. Nessun medicinale puo' essere immesso  in  commercio
          sul    territorio    nazionale    senza    aver    ottenuto
          un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria
          a norma del  regolamento  (CE)  n.  726/2004  in  combinato
          disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007";; 
             2. Quando per un medicinale e' stata rilasciata una  AIC
          ai sensi  del  comma  1,  ogni  ulteriore  dosaggio,  forma
          farmaceutica,  via  di  somministrazione  e  presentazione,
          nonche'  le  variazioni  ed  estensioni   sono   ugualmente
          soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso  comma  1;
          le AIC successive sono  considerate,  unitamente  a  quella
          iniziale, come facenti parte  della  stessa  autorizzazione
          complessiva,  in  particolare  ai  fini   dell'applicazione
          dell'art. 10, comma 1. 
             3.  Il   titolare   dell'AIC   e'   responsabile   della
          commercializzazione del medicinale. La designazione  di  un
          rappresentante non esonera il titolare dell'AIC  dalla  sua
          responsabilita' legale. 
             4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta anche
          per i generatori di radionuclidi, i kit  e  i  radiofarmaci
          precursori di  radionuclidi,  nonche'  per  i  radiofarmaci
          preparati industrialmente. 
             4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,   da
          emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta  dell'AIFA,
          sono previste  particolari  disposizioni  per  la  graduale
          applicazione del disposto  del  comma  1,  con  riferimento
          all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  dei  gas
          medicinali.». 
             - Il testo vigente dell'art. 119, comma 5,  del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi'  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
             «5. L'attuazione della pubblicita' presso gli  operatori
          sanitari puo' essere realizzata, anche in  forma  congiunta
          con il titolare dell'AIC del  medicinale,  ma  comunque  in
          base ad uno specifico accordo con questo, da altra impresa.
          In tali ipotesi restano fermi, peraltro, sia gli obblighi e
          le   responsabilita'   dell'impresa   titolare   AIC    del
          medicinale, in ordine all'attivita' di informazione  svolta
          dall'altra impresa, sia  l'obbligo  di  cui  all'art.  122,
          comma 3.».