Art. 35.
(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825)
1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente
articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della richiesta".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
e' abrogato.
3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge
13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella
tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni
dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e' ancora
concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
1965, n. 182, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita.
"Il termine per la conclusione del procedimento di cui
al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento della richiesta";».