Art. 36.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/ 51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione
di armi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti,
delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonche' delle armi per
uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione
acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi,
individuando le modalita' per assicurarne il piu' efficace controllo;
b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in
armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco
riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco
portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge
12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilita' delle armi da
fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle
munizioni;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di
marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle
munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative
competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta
tracciabilita' e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante
il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attivita' di tiro
e sulla ricarica delle munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con
registrazioni informatizzate ai fini dell'attivita' di annotazione
delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle
licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni,
garantendo l'interoperabilita' con i relativi sistemi automatizzati
del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo
minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di
armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonche' procedure
speciali per la loro catalogazione e marcatura;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la
verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai
fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilita' e tutela
delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attivita' di
raccolta ai fini culturali e collezionistici;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per
l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la
previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli
interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di
evitare pericoli per gli stessi, nonche' per l'ordine e la sicurezza
pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone
conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati
informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle
Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di
soggetti detentori di armi da fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della
Carta europea d'arma da fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate
nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia
per l'esercizio delle attivita' di intermediazione delle armi e per
l'effettuazione delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il
trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di
prevenirne furti o smarrimenti;
n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena
di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile
1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione
nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al
presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Note all'art. 36:
- La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
luglio 2008, n. L 179.
- La direttiva 91/447/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 settembre 1991, n. L 256.
- La legge 12 dicembre 1973, n. 993, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46.
- Si riporta il testo dell'art. 31, del testo unico del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146:
«Art. 31 (Art. 30 testo unico 1926). - Salvo quanto e'
disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle,
farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o
porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.».
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.