Art. 36. 
(Delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  2008/51/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che  modifica
la  direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,  relativa   al   controllo
            dell'acquisizione e della detenzione di armi) 
 
  1. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2008/ 51/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  21  maggio  2008,  che  modifica  la  direttiva  91/477/CEE  del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione
di armi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti  ulteriori
principi e criteri direttivi: 
   a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti,
delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonche' delle armi per
uso scenico  e  disattivate,  degli  strumenti  per  la  segnalazione
acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in  armi,
individuando le modalita' per assicurarne il piu' efficace controllo; 
   b) adeguare la disciplina  relativa  all'iscrizione  nel  Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in
armonia  con  le  disposizioni  della   Convenzione   sul   reciproco
riconoscimento  delle  punzonature  di  prova  delle  armi  da  fuoco
portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla  legge
12 dicembre 1973, n. 993, la  pronta  tracciabilita'  delle  armi  da
fuoco,  delle  loro  parti,  delle  loro  parti  essenziali  e  delle
munizioni; 
   c) razionalizzare  e  semplificare  le  procedure  in  materia  di
marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti  essenziali  e  delle
munizioni,  attribuendo  al  Ministero   dell'interno   le   relative
competenze  di  indirizzo  e  vigilanza,   al   fine   della   pronta
tracciabilita' e del controllo sull'uso delle stesse, anche  mediante
il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attivita' di  tiro
e sulla ricarica delle munizioni; 
   d) prevedere la graduale sostituzione dei  registri  cartacei  con
registrazioni informatizzate ai fini  dell'attivita'  di  annotazione
delle operazioni giornaliere  svolte,  richieste  ai  titolari  delle
licenze di pubblica sicurezza concernenti le  armi  e  le  munizioni,
garantendo l'interoperabilita' con i relativi  sistemi  automatizzati
del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo
minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa; 
   e) prevedere il controllo dell'immissione sul  mercato  civile  di
armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonche' procedure
speciali per la loro catalogazione e marcatura; 
   f) prevedere speciali  procedimenti  per  la  catalogazione  e  la
verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai
fini dell'autorizzazione per la loro detenzione; 
   g) adeguare la disciplina in materia di  tracciabilita'  e  tutela
delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative  attivita'  di
raccolta ai fini culturali e collezionistici; 
   h)  determinare  le   procedure,   ordinarie   e   speciali,   per
l'acquisizione e  la  detenzione  delle  armi,  anche  attraverso  la
previsione dei requisiti necessari, anche fisici  e  psichici,  degli
interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi,  al  fine  di
evitare pericoli per gli stessi, nonche' per l'ordine e la  sicurezza
pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione  alle  persone
conviventi con il richiedente e anche lo scambio  protetto  dei  dati
informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle
Forze dell'ordine, utili a prevenire  possibili  abusi  da  parte  di
soggetti detentori di armi da fuoco; 
   i) adeguare la disciplina per il rilascio,  rinnovo  e  uso  della
Carta europea d'arma da fuoco; 
   l)  disciplinare,  nel  quadro  delle  autorizzazioni  contemplate
nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia
per l'esercizio delle attivita' di intermediazione delle armi  e  per
l'effettuazione delle singole operazioni; 
   m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il
trasporto, il deposito e la custodia delle armi,  anche  al  fine  di
prevenirne furti o smarrimenti; 
   n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena
di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed  alla  legge  18  aprile
1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della  legislazione
nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE. 
  2. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al
presente articolo le Amministrazioni interessate  provvedono  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 36: 
             - La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
          luglio 2008, n. L 179. 
             - La direttiva 91/447/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          13 settembre 1991, n. L 256. 
             - La legge 12 dicembre 1973, n. 993, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46. 
             - Si riporta il testo dell'art. 31, del testo unico  del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146: 
             «Art. 31 (Art. 30 testo unico 1926). - Salvo  quanto  e'
          disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
          fabbricare altre armi, introdurle nello Stato,  esportarle,
          farne raccolta per ragioni di commercio o di  industria,  o
          porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. 
             La licenza e' necessaria anche per le  collezioni  delle
          armi artistiche, rare od antiche.». 
             - La legge 2 ottobre 1967, n. 895, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255. 
             - La legge 18 aprile 1975, n. 110, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.