Art. 37.
(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n.
1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per
quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche' delle
direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione,
concernenti la protezione delle galline ovaiole)
1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo
1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno
2008, non soddisfino piu' le condizioni previste dall'articolo 5 del
medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi
della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.
2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella
specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non
costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le
prescritte autorizzazioni:
1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di
uova in categorie di qualita' e di peso;
2) svolga l'attivita' di raccoglitore, oppure produca o
commercializzi uova;
b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano,
al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;
c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che
omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non
conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 589/ 2008, le registrazioni di cui agli articoli
20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalita' stabilite
dalle disposizioni nazionali applicative;
d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di
imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla
regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente
dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni
tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attivita';
e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei
titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente
agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della
dicitura "EXTRA" e alla vendita di uova sfuse, a carico dei
rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento
(CE) n. 589/2008:
1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al
divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di
classificazione delle uova;
2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri
d'imballaggio;
3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la
lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle
uova;
4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura
degli imballaggi e delle uova;
f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le
norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n.
589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi
terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata
minima ed al reimballaggio;
g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono
di riportare una o piu' diciture obbligatorie ai sensi della
normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7,
8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture
facoltative;
h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri
d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla
stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui
all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008,
nonche' all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo
all'indicazione del tipo di alimentazione.
3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono
aumentati del doppio se la partita di merce irregolare e' superiore
alle 50.000 uova.
4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al
comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta'.
5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non
conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e
nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui
all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino
a quando la partita stessa non e' in regola.
7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite,
nell'ambito delle rispettive competenze, le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' modalita' uniformi per
l'attivita' di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) che e' anche
l'Autorita' competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.
9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del
Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30
gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore
nazionale della produzione di uova, in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree
conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di
allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme
relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o
con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla
direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali;
b) priorita' agli interventi di riconversione, delocalizzazione o
acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta
disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni
di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE;
c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie
fasi del ciclo produttivo: allevamento, produzione di mangime,
lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova
fresche od ovoprodotti);
d) priorita' per le filiere integrate e certificate che utilizzano
materie prime di provenienza esclusivamente nazionale;
e) priorita' per la realizzazione di filiere integrate per la
produzione di uova e ovoprodotti biologici;
f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di
mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle
filiere di produzione;
g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti
di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;
h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e
ovoprodotti italiani sui mercati esteri;
i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti in collaborazione con universita' e centri di ricerca;
l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle
eiezioni tramite il recupero di energia.
10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n.
267, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) - 1. La realizzazione e
l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie
di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso
alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle
regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai
contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003".
11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 37:
- Il regolamento (CE) n. 589/2008, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 giugno 2008, n. L 163.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007:
«Art. 7 (Origine delle uova). - 1. Sulle uova e sugli
imballaggi e' possibile apporre direttamente, da parte dei
soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi
all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile
dal codice distintivo del produttore di cui al precedente
art. 5; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio
interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf
tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per
territorio».
«Art. 8 (Tipo di alimentazione). - 1. I centri
d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi
che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di
alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali
diciture, in conformita' con la normativa vigente in
materia di alimentazione animale (Regolamento (CE) n.
183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti
relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.
2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma
1, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i cereali possono essere indicati come ingredienti
dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in
peso della formula del mangime che puo' comprendere al
massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora
sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve
rappresentare almeno il 30% della formula del mangime
utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piu' di
un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il
5% della formula del mangime.
3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati
all'utilizzo delle diciture relative al sistema di
alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf
tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per
territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad
ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per
verificare la corrispondenza delle indicazioni
utilizzate.».
«Art. 9 (Utilizzo della dicitura extra). - 1. I centri
d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi
la dicitura «EXTRA» o «EXTRA FRESCHE», a condizione che
sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
a) la data di deposizione e
b) il termine di nove giorni dalla predetta data di
deposizione.
2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di
deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puo'
essere apposta direttamente dal produttore.
Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati
debbono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio
dell'Ispettorato competente per territorio. Nel caso che le
due suddette figure professionali sono riunite nella stessa
impresa, e' sufficiente una unica comunicazione;
b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al
presente articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche da
parte dell'Ispettorato almeno con frequenza semestrale.».
«Art. 10. - Per l'utilizzo delle diciture facoltative di
cui agli articoli 7, 8 e 9 e di eventuali altre, purche'
conformi alle disposizioni del decreto legislativo n.
109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In
tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con
almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo
delle diciture, al fine di consentire la verifica della
compatibilita' con la vigente normativa.
2. Gli organi di controllo verificano direttamente
l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla
base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono
tenuti ad effettuare. In caso di non conformita' verranno
attuate le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4.».
- Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Si riporta il testo dell'art. 17,della legge 24
novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la
materia alla quale si riferisce la violazione o, in
mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre
1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente
della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano
regolato diversamente la competenza.».
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3
agosto 1999, n. L 203.
- La direttiva 2002/4/CE pubblicata nella G.U.C.E. 31
gennaio 2002, n. L 30.
- Il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n.
219.