Art. 38. 
(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza,  in
                        locali non societari) 
 
  1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/  2003
del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del  Trattato  CE,
l'esecuzione delle decisioni e'  autorizzata  dal  procuratore  della
Repubblica, che provvede in conformita' all'articolo 21, paragrafo 3,
del regolamento. 
 
          Note all'art. 38: 
             - Il regolamento (CE)  n.  1/2003  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1. 
             - Si riporta  il  testo  degli  articoli  81  e  82  del
          Trattato CE: 
             «Art. 81. - Le tasse o canoni  che,  a  prescindere  dai
          prezzi di  trasporto,  sono  percepiti  da  un  vettore  al
          passaggio delle frontiere non debbono superare  un  livello
          ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente
          determinate dal passaggio stesso. 
             Gli Stati membri procurano di  ridurre  progressivamente
          le spese in questione. 
             La commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati
          membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.». 
             «Art. 82. - Le  disposizioni  del  presente  titolo  non
          ostano alle misure adottate nella  Repubblica  federale  di
          Germania,  sempreche'  tali  misure  siano   necessarie   a
          compensare  gli   svantaggi   economici   cagionati   dalla
          divisione della Germania  all'economia  di  talune  regioni
          della   Repubblica   federale   che   risentono   di   tale
          divisione.».