Art. 38.
(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in
locali non societari)
1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/ 2003
del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE,
l'esecuzione delle decisioni e' autorizzata dal procuratore della
Repubblica, che provvede in conformita' all'articolo 21, paragrafo 3,
del regolamento.
Note all'art. 38:
- Il regolamento (CE) n. 1/2003 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1.
- Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del
Trattato CE:
«Art. 81. - Le tasse o canoni che, a prescindere dai
prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al
passaggio delle frontiere non debbono superare un livello
ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente
determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente
le spese in questione.
La commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati
membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.».
«Art. 82. - Le disposizioni del presente titolo non
ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di
Germania, sempreche' tali misure siano necessarie a
compensare gli svantaggi economici cagionati dalla
divisione della Germania all'economia di talune regioni
della Repubblica federale che risentono di tale
divisione.».