Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in
data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n.
2005/2200)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa
vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori";
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 90, comma 1".
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 90, comma 11, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma 1, dopo la
lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) coordina
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma
1».
- Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono
definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE
26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 90, comma 1";.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera».