Art. 40.
(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo
del settore alimentare)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi nell'ambitodelle procedure di autocontrollo per le imprese
alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito
indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito
delle rispettive competenze, sono definite le modalita' operative di
iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei
laboratori, nonche' modalita' uniformi per l'effettuazione delle
verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformita'
dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste
dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle
iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative
all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo
tariffe e modalita' di versamento da stabilire con successive
disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio,
determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.