Art. 40. 
(Disposizioni per l'accreditamento dei  laboratori  di  autocontrollo
                       del settore alimentare) 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai: 
   a) laboratori non annessi alle imprese alimentari  che  effettuano
analisi nell'ambitodelle procedure di autocontrollo  per  le  imprese
alimentari; 
   b) laboratori  annessi  alle  imprese  alimentari  che  effettuano
analisi  ai  fini  dell'autocontrollo  per  conto  di  altre  imprese
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. 
  2. I laboratori di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  di  seguito
indicati come "laboratori", devono  essere  accreditati,  secondo  la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le  singole  prove  o  gruppi  di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e  operante  ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. 
  3. Con apposito accordo tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  nell'ambito
delle rispettive competenze, sono definite le modalita' operative  di
iscrizione, aggiornamento,  cancellazione  in  appositi  elenchi  dei
laboratori, nonche'  modalita'  uniformi  per  l'effettuazione  delle
verifiche ispettive finalizzate alla  valutazione  della  conformita'
dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 
  5. Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste
dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  6.  Le  spese  relative  alle  procedure  di  riconoscimento,  alle
iscrizioni,  agli  aggiornamenti  e   alle   cancellazioni   relative
all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle  imprese  secondo
tariffe  e  modalita'  di  versamento  da  stabilire  con  successive
disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del  servizio,
determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.