Art. 41.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel
mercato interno)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione
della direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da
adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza
prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e
con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e' tenuto
a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato
nonche' assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di
condizioni di accessibilita' all'acquisto di servizi sul territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed
m), della Costituzione;
b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari,
finalizzati, in particolare, a promuovere la qualita' dei servizi,
tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;
c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si
applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo
2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di
servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;
d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;
e) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle
attivita' di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano
nazionale, subordinando altresi' la previsione di regimi
autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9
della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in
allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la
dichiarazione di inizio attivita' rappresenti la regola generale
salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto
autorizzatorio esplicito;
f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria,
i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per
l'accesso ad un'attivita' di servizi o per l'esercizio della medesima
siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita' e parita'
di trattamento;
g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti
relativi alla prestazione di attivita' di servizi solo qualora siano
giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
sanita' pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di
non discriminazione e di proporzionalita';
h) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di
una attivita' di servizi abbia efficacia su tutto il territorio
nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia
dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo
imperativo di interesse generale;
i) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di
garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva,
il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure
professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti,
individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili
con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa
attivita' e per il suo esercizio;
l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le
formalita' necessarie per l'accesso all'attivita' di servizi e per il
suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti
i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul
territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto
gia' previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le
relative disposizioni;
m) prevedere che le procedure e le formalita' per l'accesso e
l'esercizio delle atti-vita' di servizi possano essere espletate
attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via
elettronica;
n) realizzare l'interoperabilita' dei sistemi di rete, l'impiego
non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i
collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le
reti periferiche;
o) prevedere forme di collaborazione con le autorita' competenti
degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di
garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in
particolare fornendo al piu' presto e per via elettronica, tramite la
rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le
informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo
scambio di informazioni puo' riguardare le azioni disciplinari o
amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni
definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta
assunte dalle autorita'competenti nei confronti di un prestatore e
che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o
alla sua affidabilita' professionale, nel rispetto dei presupposti
stabiliti dalla direttiva;
p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza
regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti
l'esercizio della liberta' di stabilimento e la libera prestazione
dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza
normativa delle regioni, in conformita' all'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza
amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della
direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a
rendere effettivo l'esercizio della liberta' di stabilimento e la
libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del
Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul
territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una
attivita' di servizi e per il suo esercizio;
4) l'effettivita' dei diritti dei destinatari di servizi;
r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della
direttiva siano emanate in conformita' ai seguenti ulteriori principi
e criteri:
1) salvaguardia dell'unitarieta' dei processi decisionali, della
trasparenza, dell'efficacia e dell'economicita' dell'azione
amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita',
chiarezza e trasparenza delle procedure;
3) agevole accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi
a tutte le informazioni afferenti alle attivita' di servizi, in
attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di pubblicita', di informazione e
di conoscibilita' degli atti procedimentali anche mediante utilizzo
di sistemi telematici;
s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e
contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la
prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti piu' favorevoli al
prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di
provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti
discriminatori nonche' eventuali danni ai consumatori in termini di
sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;
t) prevedere idonee modalita' al fine di assicurare un'effettiva
applicazione del principio di parita' di trattamento dei cittadini
italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori
italiani di servizi, nonche' eventuali danni ai consumatori in
termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il
28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della
direttiva nonche' ai principi e criteri di cui al comma 1.
3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 41:
- La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 dicembre 2006, n. L 37.
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettere e) ed m) della Costituzione:
«e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie; ».
«m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
- Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2008, n. 147, S.O, convertiti, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, con
esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge
speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa
competente, sia per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale «impresa.gov» che assume la
denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli art. da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, primo e quinto
comma della Costituzione:
«1. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.».
«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».