Art. 41. 
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva  2006/123/CE  del
                         Parlamento europeo 
e del Consiglio, del  12  dicembre  2006,  relativa  ai  servizi  nel
                          mercato interno) 
 
  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi  per  l'attuazione
della direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi  nel  mercato  interno,  da
adottare su proposta del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con  competenza
prevalente in materia, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa  e
con  gli  altri  Ministri  interessati,  acquisito  il  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando  il  necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e' tenuto
a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita' ed il corretto ed  uniforme  funzionamento  del  mercato
nonche' assicurare agli utenti un livello essenziale ed  uniforme  di
condizioni di accessibilita' all'acquisto di servizi  sul  territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere  e)  ed
m), della Costituzione; 
   b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari,
finalizzati, in particolare, a promuovere la  qualita'  dei  servizi,
tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche; 
   c) prevedere  che  le  disposizioni  dei  decreti  legislativi  si
applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo
2, paragrafi 2 e 3,  e,  relativamente  alla  libera  prestazione  di
servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva; 
   d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione; 
   e) semplificare i procedimenti amministrativi per  l'accesso  alle
attivita' di servizi, anche al fine di renderli  uniformi  sul  piano
nazionale,   subordinando   altresi'   la   previsione   di    regimi
autorizzatori al ricorrere dei  presupposti  di  cui  all'articolo  9
della direttiva e prevedendo che, per tali  regimi,  da  elencare  in
allegato al decreto legislativo  di  cui  al  presente  articolo,  la
dichiarazione di inizio  attivita'  rappresenti  la  regola  generale
salvo  che  motivate  esigenze  impongano  il  rilascio  di  un  atto
autorizzatorio esplicito; 
   f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa  comunitaria,
i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti  per
l'accesso ad un'attivita' di servizi o per l'esercizio della medesima
siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita' e parita'
di trattamento; 
   g) garantire la libera circolazione  dei  servizi  forniti  da  un
prestatore stabilito in un altro Stato  membro,  imponendo  requisiti
relativi alla prestazione di attivita' di servizi solo qualora  siano
giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza,  di
sanita' pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di
non discriminazione e di proporzionalita'; 
   h) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o  all'esercizio  di
una attivita' di servizi  abbia  efficacia  su  tutto  il  territorio
nazionale.       Limitazioni       territoriali        dell'efficacia
dell'autorizzazione possono essere giustificate  solo  da  un  motivo
imperativo di interesse generale; 
   i) ferma restando l'applicazione del principio  di  prevalenza  di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche  al  fine  di
garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4,  della  direttiva,
il carattere  unitario  nazionale  dell'individuazione  delle  figure
professionali con i relativi profili ed eventuali titoli  abilitanti,
individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti  compatibili
con la direttiva medesima e necessari  per  l'accesso  alla  relativa
attivita' e per il suo esercizio; 
   l) prevedere che  lo  svolgimento  di  tutte  le  procedure  e  le
formalita' necessarie per l'accesso all'attivita' di servizi e per il
suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti
i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti  sul
territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con  quanto
gia' previsto al  riguardo  dall'articolo  38  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra  le
relative disposizioni; 
   m) prevedere che le procedure e  le  formalita'  per  l'accesso  e
l'esercizio delle atti-vita'  di  servizi  possano  essere  espletate
attraverso  gli  sportelli  unici  anche  a  distanza   e   per   via
elettronica; 
   n) realizzare l'interoperabilita' dei sistemi di  rete,  l'impiego
non  discriminatorio  della  firma  elettronica  o  digitale   ed   i
collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le
reti periferiche; 
   o) prevedere forme di collaborazione con le  autorita'  competenti
degli altri Stati membri e con la  Commissione  europea  al  fine  di
garantire  il  controllo  dei  prestatori  e  dei  loro  servizi,  in
particolare fornendo al piu' presto e per via elettronica, tramite la
rete  telematica  IMI,  realizzata  dalla  Commissione  europea,   le
informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.  Lo
scambio di informazioni puo'  riguardare  le  azioni  disciplinari  o
amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le  decisioni
definitive relative  all'insolvenza  o  alla  bancarotta  fraudolenta
assunte dalle autorita'competenti nei confronti di  un  prestatore  e
che siano direttamente pertinenti alla competenza  del  prestatore  o
alla sua affidabilita' professionale, nel  rispetto  dei  presupposti
stabiliti dalla direttiva; 
   p)  prevedere  che,  relativamente  alle  materie  di   competenza
regionale,  le  norme  per  l'adeguamento,  il  coordinamento  e   la
semplificazione   dei    procedimenti    autorizzatori    concernenti
l'esercizio della liberta' di stabilimento e  la  libera  prestazione
dei servizi siano adottate  dallo  Stato,  in  caso  di  inadempienza
normativa delle regioni,  in  conformita'  all'articolo  117,  quinto
comma,  della  Costituzione  e   che,   in   caso   di   inadempienza
amministrativa,  sia  esercitato  il  potere   sostitutivo   di   cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; 
   q)  prevedere  che  tutte  le  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate  a
rendere effettivo l'esercizio della liberta'  di  stabilimento  e  la
libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49  del
Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: 
    1) la crescita economica e la creazione di posti  di  lavoro  sul
territorio nazionale; 
    2) la semplificazione amministrativa; 
    3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso  ad  una
attivita' di servizi e per il suo esercizio; 
    4) l'effettivita' dei diritti dei destinatari di servizi; 
   r) prevedere che tutte le  misure  adottate  in  attuazione  della
direttiva siano emanate in conformita' ai seguenti ulteriori principi
e criteri: 
    1) salvaguardia dell'unitarieta' dei processi decisionali,  della
trasparenza,   dell'efficacia   e    dell'economicita'    dell'azione
amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili; 
    2)  semplificazione,  accorpamento,  accelerazione,  omogeneita',
chiarezza e trasparenza delle procedure; 
    3) agevole accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi
a tutte le informazioni  afferenti  alle  attivita'  di  servizi,  in
attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva; 
    4) adozione di adeguate forme di pubblicita', di  informazione  e
di conoscibilita' degli atti procedimentali anche  mediante  utilizzo
di sistemi telematici; 
   s)  garantire  l'applicazione  della   normativa   legislativa   e
contrattuale  del  lavoro  del  luogo  in  cui  viene  effettuata  la
prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti  piu'  favorevoli  al
prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi  di
provenienza con oneri a carico di  questi  ultimi,  evitando  effetti
discriminatori nonche' eventuali danni ai consumatori in  termini  di
sicurezza ed eventuali danni all'ambiente; 
   t) prevedere idonee modalita' al fine di  assicurare  un'effettiva
applicazione del principio di parita' di  trattamento  dei  cittadini
italiani, rispetto a quelli  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, ed evitare effetti discriminatori  a  danno  dei  prestatori
italiani di  servizi,  nonche'  eventuali  danni  ai  consumatori  in
termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. 
  2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il
28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della
direttiva nonche' ai principi e criteri di cui al comma 1. 
  3. Dai provvedimenti attuativi del  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 41: 
             - La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          27 dicembre 2006, n. L 37. 
             - Si riporta il  testo  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettere e) ed m) della Costituzione: 
             «e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; ». 
             «m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». 
             - Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
          giugno 2008, n. 147, S.O,  convertiti,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O: 
             «Art. 38 (Impresa  in  un  giorno).  -  1.  Al  fine  di
          garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
          all'art.  41  della  Costituzione,  l'avvio  di   attivita'
          imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei  requisiti
          di  legge,  e'  tutelato  sin  dalla  presentazione   della
          dichiarazione di inizio attivita'  o  dalla  richiesta  del
          titolo autorizzatorio. 
             2. Ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettere  e),
          m), p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
             3. Con regolamento,  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione   unica   disciplinata   dall'art.   9    del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  12  dicembre  2006,   con
          esclusione  delle  attivita'  gia'  disciplinate  da  legge
          speciale che ne individua anche l'autorita'  amministrativa
          competente, sia per  la  realizzazione  e  la  modifica  di
          impianti produttivi di beni e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  «impresa.gov»  che   assume   la
          denominazione di «impresainungiorno», prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli art. da 14 a 14-quinquies della legge 7
          agosto 1990, n. 241; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
             4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
             5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art.  1
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente articolo. 
             6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
             - Si riporta il testo  dell'art.  117,  primo  e  quinto
          comma della Costituzione: 
             «1. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.». 
             «5. Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».