Art. 44. 
(Delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  2007/66/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2007,  che
modifica le direttive 89/665/CEE  e  92/13/  CEE  del  Consiglio  per
quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia  delle  procedure  di
    ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi volti
a recepire la direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell' 11 dicembre 2007,  che  modifica  le  direttive  89/
665/CEE  e  92/13/CEE  del   Consiglio   per   quanto   riguarda   il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli  appalti  pubblici.  Sugli  schemi  dei  decreti
legislativi e' acquisito il parere del Consiglio  di  Stato.  Decorsi
quarantacinque giorni dalla data  di  trasmissione,  i  decreti  sono
emanati anche in mancanza del parere. 
  2. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni
correttive e integrative nel rispettodelle medesime procedure di  cui
al citato comma 1. 
  3. Ai fini della delega di cui al presente articolo,  per  stazione
appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
modificazioni, e ogni  altro  soggetto  tenuto,  secondo  il  diritto
comunitario o nazionale, al  rispetto  di  procedure  o  principi  di
evidenza pubblica nell'affidamento di contratti  relativi  a  lavori,
servizi o forniture. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  generali  di
cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici: 
   a) circoscrivere il recepimento  alle  disposizioni  elencate  nel
presente articolo e comunque  a  quanto  necessario  per  rendere  il
quadro normativo vigente in tema di tutela  giurisdizionale  conforme
alle  direttive  89/  665/CEE  e  92/13/CEE,  come  modificate  dalla
direttiva  2007/66/CE,  previa  verifica  della  coerenza  con   tali
direttive degli istituti processuali gia' vigenti  e  gia'  adeguati,
anche alla luce  della  giurisprudenza  comunitaria  e  nazionale,  e
inserendo  coerentemente  i  nuovi  istituti  nel   vigente   sistema
processuale, nel rispetto del diritto di difesa  e  dei  principi  di
effettivita' della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del
processo; 
   b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti
contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, ancorche' non rientranti  nell'ambito  di  applicazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,  e  operare  un  recepimento
unitario delle direttive 89/665/ CEE  e  92/13/CEE,  come  modificate
dalla direttiva 2007/66/CE; 
   c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale,
prevedendo le abrogazioni necessarie; 
   d)  recepire  integralmente  l'articolo  1,  paragrafo  4,   della
direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/
13/CEE,  come  modificati  dalla  direttiva  2007/66/CE,  prevedendo,
inoltre,  che  la  stazione  appaltante,  tempestivamente   informata
dell'imminente proposizione di un ricorso  giurisdizionale,  con  una
indicazione sommaria dei relativi motivi, si  pronunci  valutando  se
intervenire o meno in autotutela; 
   e)  recepire  gli  articoli  2-bis  e  2-ter,  lettera  b),  della
direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),  della
direttiva 92/13/CEE,  come  modificati  dalla  direttiva  2007/66/CE,
fissando  un  termine  dilatorio  per  la  stipula  del  contratto  e
prevedendo termini e mezzi certi per la  comunicazione  a  tutti  gli
interessati  del  provvedimento  di  aggiudicazione  e  degli   altri
provvedimenti adottati in corso di procedura; 
   f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 2-quater della
direttiva 89/665/ CEE, nonche'  l'articolo  2,  paragrafo  1,  ultimo
capoverso, e l'articolo  2-quater  della  direttiva  92/13/CEE,  come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo: 
    1) che  i  provvedimenti  delle  procedure  di  affidamento  sono
impugnati entro un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  dalla
ricezione e i bandi entro un termine non superiore  a  trenta  giorni
dalla pubblicazione; 
    2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le  esclusioni  sono
impugnati  autonomamente  e  non  possono   essere   contestati   con
l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri
atti   delle   procedure   di   affidamento   sono   impugnati    con
l'aggiudicazione  definitiva,  fatta   comunque   salva   l'eventuale
riunione dei procedimenti; 
    3) che il rito processuale davanti al giudice  amministrativo  si
svolge con la massima  celerita'  e  immediatezza  nel  rispetto  del
contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e  abbreviazione
dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre
parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali; 
    4) che tutti i ricorsi e scritti di  parte  e  provvedimenti  del
giudice hanno forma sintetica; 
    5) che tutti  i  ricorsi  relativi  alla  medesima  procedura  di
affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se
cio' non ostacoli le esigenze di celere definizione; 
   g) recepire  l'articolo  2,  paragrafi  3  e  4,  della  direttiva
89/665/CEE e l'articolo 2,  paragrafi  3  e  3-bis,  della  direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo  la
sospensione della stipulazione del contratto in caso di  proposizione
di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione
definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare  e  rivolto
al giudice competente, con i seguenti criteri: 
    1)  la  competenza,  sia  territoriale  che   per   materia,   e'
inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione; 
    2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla
pubblicazione del provvedimento  cautelare  definitivo,  ovvero  fino
alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado,  in
udienza o entro i successivi sette giorni, se la  causa  puo'  essere
decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della
domanda cautelare; 
    3) il termine per l'impugnazione del provvedimento  cautelare  e'
di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica,
se anteriore; 
   h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2- quinquies, 2-sexies  e
3-bis della direttiva 89/ 665/CEE e  gli  articoli  2,  paragrafo  6,
2-quinquies, 2-sexies  e  3-bis  della  direttiva  92/13/  CEE,  come
modificati  dalla  direttiva  2007/   66/CE,   nell'ambito   di   una
giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri: 
    1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei  casi  di
cui all'articolo 2- quinquies, paragrafo 1, lettere a)  e  b),  della
direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere
a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e  i  temperamenti
ivi previsti, lasciando al giudice che  annulla  l'aggiudicazione  la
scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi  coinvolti  nei
casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata  alle
prestazioni da eseguire; 
    2) nel caso di cui  all'articolo  2-sexies,  paragrafo  1,  della
direttiva 89/665/CEE e  all'articolo  2-sexies,  paragrafo  1,  della
direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione
la scelta, in funzione del bilanciamento  degli  interessi  coinvolti
nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa
decorrenza, e sanzioni alternative; 
    3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare  al  giudice
che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento
degli interessi  coinvolti  nei  casi  concreti,  tra  privazione  di
effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento  per
equivalente del danno subito e comprovato; 
  4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi  e
massimi delle stesse; 
   i) recepire l'articolo  2-septies  della  direttiva  89/665/CEE  e
l'articolo 2-septies della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso  di  cui
al paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies, e  il
termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo  2  dei  citati
articoli 2-septies; 
   l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva  89/665/CEE  e  gli
articoli 8 e 12 della  direttiva  92/13/CEE,  come  modificati  dalla
direttiva 2007/66/CE,  individuando  il  Ministero  competente  e  il
procedimento; 
   m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato,  secondo
i seguenti criteri: 
    1) incentivare l'accordo bonario; 
    2) prevedere l'arbitrato come ordinario  rimedio  alternativo  al
giudizio civile; 
    3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o
avviso di indizione della gara se il contratto conterra'  o  meno  la
clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso  al  negozio
compromissorio successivamente alla stipula del contratto; 
    4) contenere i costi del giudizio arbitrale; 
    5) prevedere misure acceleratorie del  giudizio  di  impugnazione
del lodo arbitrale. 
  4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma  8,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  nei  limiti
temporali ivi previsti. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6.  Le  amministrazioni  provvedono   agli   adempimenti   previsti
dall'attuazione  del  presente  articolo  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 44: 
             - La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          20 dicembre 2007, n. L 335. 
             - La direttiva 89/665/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          30 dicembre 1989, n. L 395. 
             - La direttiva 92/13/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
          marzo 1992, n. L 76. 
             - Il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.163,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O. 
             - Le direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE sono  pubblicate
          nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 1, 30 aprile 2004, n. L
          134. 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  8,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  novembre  2008,  n.   280,   S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio  2009,
          n. 22: 
             «8. I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo sono comunicati agli interessati  a  mezzo  fax  o
          posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
          agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
          dall'invio  della  comunicazione  del   provvedimento.   Il
          termine per la  notificazione  del  ricorso  al  competente
          Tribunale amministrativo regionale avverso i  provvedimenti
          emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta  giorni
          dalla comunicazione o  dall'avvenuta  conoscenza,  comunque
          acquisita. Il ricorso principale va  depositato  presso  il
          Tar entro cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
          notificazione del  ricorso;  in  luogo  della  prova  della
          notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
          giudiziario che il  ricorso  e'  stato  consegnato  per  le
          notifiche; la prova delle eseguite notifiche va  depositata
          entro cinque giorni da  quando  e'  disponibile.  Le  altre
          parti   si   costituiscono   entro   dieci   giorni   dalla
          notificazione del ricorso  principale  e  entro  lo  stesso
          termine possono proporre ricorso  incidentale;  il  ricorso
          incidentale  va  depositato  con  le  modalita'  e  termini
          previsti per  il  ricorso  principale.  I  motivi  aggiunti
          possono essere proposti  entro  dieci  giorni  dall'accesso
          agli atti e vanno notificati e depositati con le  modalita'
          previste per  il  ricorso  principale.  Il  processo  viene
          definito ad una udienza da fissarsi entro 15  giorni  dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse dal ricorrente; il dispositivo  della  sentenza  e'
          pubblicato in udienza; la  sentenza  e'  redatta  in  forma
          semplificata, con i criteri  di  cui  all'art.  26,  quarto
          comma, della legge 6 dicembre  1971,  n.  1034.  Le  misure
          cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati  non
          possono comportare, in alcun  caso,  la  sospensione  o  la
          caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato,  e,
          in caso di annullamento  degli  atti  della  procedura,  il
          giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento  degli
          eventuali danni, ove comprovati, solo per  equivalente.  Il
          risarcimento per equivalente del danno comprovato non  puo'
          comunque eccedere la misura del decimo  dell'importo  delle
          opere che sarebbero state eseguite se il  ricorrente  fosse
          risultato aggiudicatario,  in  base  all'offerta  economica
          presentata in gara. Se la  parte  soccombente  ha  agito  o
          resistito in giudizio  con  mala  fede  o  colpa  grave  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice  di
          procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
          presente articolo, si applica l'art. 23-bis della  legge  6
          dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163  e   successive   modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».