Art. 7. 
(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni  attuative
della direttiva 2004/41/CE con la normativa  vigente  in  materia  di
alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn.  178/2002,  852/2004,
              853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' e secondo i
principi e i criteri di cui all'articolo  20  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito  il  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro  il  termine  di  due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi al fine di coordinare le  disposizioni  attuative
della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 aprile 2004, con la vigente normativa in materia di alimenti e
mangimi, nonche' con i regolamenti (CE) n.  178/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, e n. 183/ 2005 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  su
proposta del Ministro per le politiche europee,  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dellagiustizia, nel  rispetto  anche  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
   a)  riordino  e  coordinamento  delle  disposizioni  vigenti,  nel
rispetto   delle   normative   comunitarie   e   delle    convenzioni
internazionali in materia di armonizzazione  della  disciplina  della
produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e  dei
mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti
disposizioni in materia; 
   b) rispetto della tutela  degli  interessi  relativi  alla  salute
dell'uomo,  degli  animali  e  dei  vegetali,  dell'ambiente,   della
protezione ed informazione  del  consumatore  e  della  qualita'  dei
prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare
competitivita' alle imprese; 
   c) abrogazione o modificazione delle norme  rese  inapplicabili  o
superate   dallo   sviluppo   tecnologico   e   non   piu'   adeguate
all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese; 
   d) riformulazione, razionalizzazione e  graduazione  dell'apparato
sanzionatorio, in conformita' ai  criteri  indicati  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il
cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro,
deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del  relativo
fatturato,  al  fine   di   rendere   piu'   incisive   le   sanzioni
amministrative come deterrente effettivo; 
   e) conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva
rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle
violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio; 
   f) reintroduzione e definizione delle modalita' di semplificazione
delle procedure di autocontrollo  applicate  nelle  micro  e  piccole
imprese, in conformita' ai criteri di flessibilita' riconosciuti  dal
regolamento (CE) n. 852/ 2004; 
   g)  semplificazione  delle  procedure  esistenti  in  materia   di
registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e
mangimistico, in conformita' alle disposizioni comunitarie; 
   h) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni; 
   i) razionalizzazione e coordinamento delle attivita' degli  organi
di vigilanza e  controllo  nell'attuazione  del  Piano  integrato  di
controllo  nazionale  pluriennale  di   cui   all'articolo   41   del
regolamento (CE) n.  882/2004,  individuando,  per  detto  Piano,  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  quale
punto di contatto con gli organi comunitari; 
   l)  individuazione,  da  demandare  a  decreti   di   natura   non
regolamentare, di requisiti e prescrizioni  igienico-sanitarie  degli
alimenti, delle  sostanze  e  dei  materiali  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari,  delle  sostanze  non  alimentari
impiegate  negli  e  sugli  stessi  alimenti,  compresi  i   prodotti
fitosanitari, nonche' determinazione  delle  modalita'  tecniche  per
l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali; 
   m)  individuazione  di   adeguate   modalita'   e   procedure   di
collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici  delle
altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli  alimenti  e  dei
mangimi; 
   n) definizione delle modalita' di coordinamento e delle  procedure
di  collaborazione  ed  interscambio  delle   informazioni   tra   le
amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei  mangimi
e le autorita' di  controllo  in  materia  di  condizionalita'  della
Politica agricola comune (PAC); 
   o) programmazione di una capillare e puntuale azione  formativa  e
informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati  dalle
norme in questione. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui  ai
medesimi commi, il Governo puo' emanare  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti medesimi. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5.  Le  Amministrazioni   statali   interessate   provvedono   agli
adempimenti previsti dal presente articolo con  le  risorse  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
             - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15  marzo
          1997,  n.  59,  recante:  «Delega   al   Governo   per   il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione   amministrativa»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
             «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
             2. Il disegno  di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
             3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici  per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
               1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
               2) alla eliminazione delle rendite e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
               3)  alla  eliminazione  dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
               4)   alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
               5) alla tutela dell'identita' e della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
             3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
          dello Stato,  completa  il  processo  di  codificazione  di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari regolanti la medesima materia,  se  del  caso
          adeguandole alla nuova disciplina  di  livello  primario  e
          semplificandole secondo i  criteri  di  cui  ai  successivi
          commi. 
             4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
          2, emanati sulla base  della  legge  di  semplificazione  e
          riassetto  normativo  annuale,  per  quanto   concerne   le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
             5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono  emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
             6. I regolamenti di cui al  comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
             7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
          previsto dai decreti  legislativi,  entrano  in  vigore  il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  data   della   loro
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con  effetto  dalla
          stessa  data  sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
             8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano,  oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
             8-bis. Il Governo verifica la coerenza  degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
             9. I Ministeri sono titolari del  potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
             10. Gli organi responsabili di direzione politica  e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
             11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa. 
             - La direttiva 2004/41/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 157. 
             - Il regolamento (CE) n. 178/2002  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31. 
             - I regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004  e
          882/2004, sono pubblicati nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
          L 139, 30 aprile 2004, n. L 165 e 8 febbraio 2005, n. L 35.