Art. 8. 
(Delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  2007/47/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5  settembre  2007,  che
modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici,
la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici
e la  direttiva  98/8/CE  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
                              biocidi) 
 
  1. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2007/ 47/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 5 settembre  2007,  che  modifica  la  direttiva  90/385/CEE  del
Consiglio per  il  riavvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri  relative  ai  dispositivi  medici  impiantabili  attivi,   la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici  e
la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al
comma 2. 
  2. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  provvede,  altresi',
alla  riformulazione  delle  disposizioni   contenute   nei   decreti
legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n.  46,  al
fine di assicurare, nel rispetto della  disciplina  comunitaria,  una
maggiore coerenza fra  le  due  diverse  discipline  e  di  eliminare
incongruenze  e  contraddizioni  presenti  nelle  norme  in   vigore,
assicurando: 
   a) una piu' adeguata disciplina della vigilanza  sugli  incidenti,
mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari  delle
comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una piu'
organizzata gestione dei dati, da parte  del  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali; 
   b)   la   revisione   delle   norme   sulle   indagini   cliniche,
differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi  di
dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle  concernenti  tipi  di
dispositivi gia' utilizzati, specificando le condizioni  in  presenza
delle quali le indagini possono  essere  effettuate  presso  istituti
privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni
cliniche  dei  medicinali   anche   le   valutazioni   in   tema   di
sperimentazioni con dispositivi medici; 
   c)  la  revisione  delle  norme   sull'uso   compassionevole   dei
dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalita'  per
l'applicabilita', prevedendo, altresi', una specifica  modalita'  per
il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di  necessita'
e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti
legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997; 
   d) la revisione delle  norme  sulla  pubblicita'  dei  dispositivi
medici, individuando, nell'ambito dei  dispositivi  per  i  quali  e'
consentita  la  pubblicita'  sanitaria,  le   fattispecie   che   non
necessitano di autorizzazione ministeriale; 
   e)  la  previsione  delle  misure  necessarie  a  garantire,   con
continuita' nel tempo,  efficaci  collegamenti  tra  le  banche  dati
nazionali e la banca dati europea Eudamed; 
   f)  la  riformulazione  delle  norme  a  contenuto  sanzionatorio,
prevedendo  anche  la  necessaria  armonizzazione  con  le   sanzioni
previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332. 
  3.  Il  Governo  e'  autorizzato  a   riformulare   le   previsioni
riguardanti i  dispositivi  mediciper  risonanza  magnetica  nucleare
contenute nel regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando: 
   a)  la  coerenza  con  le  disposizioni  di   carattere   generale
riguardanti tutti i  dispositivi  medici,  previsti  dalla  direttiva
2007/47/CE; 
   b) l'adeguamento allo  sviluppo  tecnologico  ed  alla  evoluzione
delle  conoscenze  scientifiche,  con  particolare  riferimento  alla
sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei  dispositivi  medici
in relazione all'intensita' del campo magnetico statico  espresso  in
tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo
piu' coerente con le competenze regionali e delle  province  autonome
in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi  vigenti,
affidando  conseguentemente  alle   regioni   e   province   autonome
l'autorizzazione   all'installazione   delle   apparecchiature    per
risonanza, con esclusione  delle  sole  apparecchiature  a  risonanza
magnetica ritenute di carattere sperimentale. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  Amministrazioni
pubbliche competenti provvedono con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
             - La direttiva 2007/47/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          21 settembre 2007 n. L 247. 
             - La direttiva 90/385/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          20 luglio 2007 n. L 189. 
             - La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
          luglio 1993 n. L 169. 
             - La direttiva 98/8/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  24
          aprile 1998, n. L 123. 
   -  Il  decreto  legislativo  14  dicembre  1992,  n.  507,   reca:
   «Attuazione   della   direttiva    90/385/CEE    concernente    il
   ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  ai
   dispositivi medici impiantabili attivi. Pubblicato nella  Gazzetta
   Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305.». 
             - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca: 
             «Attuazione della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i
          dispositivi medici. Pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6
          marzo 1997, n. 54, S.O.». 
             - Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   98/79/CE   relativa    ai
          dispositivi medico-diagnostici in vitro.  Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269, S.O.». 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  agosto
          1994, n. 542,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per  la
          semplificazione del procedimento di autorizzazione  all'uso
          diagnostico  di  apparecchiature  a   risonanza   magnetica
          nucleare sul territorio nazionale.».