Art. 3. 
 
                          Principi generali 
 
 
  1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte  al
miglioramento   della   qualita'   dei    servizi    offerti    dalle
amministrazioni pubbliche, nonche'  alla  crescita  delle  competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione
dei premi per i risultati  perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unita'
organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e  doveri,
trasparenza dei risultati delle  amministrazioni  pubbliche  e  delle
risorse impiegate per il loro perseguimento. 
  2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare
la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso,
alle unita'  organizzative  o  aree  di  responsabilita'  in  cui  si
articola e ai singoli dipendenti,  secondo  modalita'  conformi  alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13. 
  3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e  strumenti  di
comunicazione  che  garantiscono   la   massima   trasparenza   delle
informazioni  concernenti  le  misurazioni  e  le  valutazioni  della
performance. 
  4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti  idonei
a misurare, valutare e premiare la performance individuale  e  quella
organizzativa,   secondo    criteri    strettamente    connessi    al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi  e  degli
interventi. 
  5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione
necessaria per  l'erogazione  di  premi  legati  al  merito  ed  alla
performance. 
  6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione  delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni   interessate
utilizzano a tale fine le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.