Art. 5. (Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT) 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, e' nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.».