Art. 6. 
 
  (Accesso alle banche dati e pubblicita' di elementi informativi) 
 
    1. Ai fini del controllo  parlamentare  sulla  finanza  pubblica,
anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati  delle
amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte  informativa  gestita
da soggetti pubblici rilevante ai fini del  controllo  della  finanza
pubblica. 
    2. Nel sito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge  e
le leggi di cui agli articoli 11,  21,  33  e  35  con  i  rispettivi
allegati. 
    3. I decreti di variazione al bilancio  adottati  in  conseguenza
dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili,
sul sito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  giorno
successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei
conti. 
    4. Il Comitato interministeriale per la programmazione  economica
(CIPE) trasmette in via telematica alle Camere  le  proprie  delibere
entro dieci giorni dalla data  della  registrazione  da  parte  della
Corte dei conti ovvero, ove questa  non  sia  prevista,  entro  dieci
giorni dalla data della loro adozione.