ART. 2.
             (Dismissione di beni e diritti immobiliari
                       di enti previdenziali).
   1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono aggiunti i seguenti commi:
   "   2-ter.   Il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  definiscono  ulteriori  programmi  di  dismissione di beni e
diritti  immobiliari  di  enti  previdenziali  pubblici, indicandone,
anche  in  deroga  alle  norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra
condizione.  Sono  in  ogni  caso fatti salvi i diritti attribuiti ai
conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di
maggiore  favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di
immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono
fatti  salvi  anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vigila  sulla  attuazione  dei  programmi,  intervenendo  con  poteri
sostitutivi,  in  caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione
del   programma.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   si  avvale  di  uno  o  piu'  consulenti
finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del
valore  di  mercato  dei  beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono  esclusi  dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle
dismissioni  programmate  alle  quali  abbiano  prestato attivita' di
consulenza  e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o
di  consulenza  in  conflitto  di  interessi  con  i  compiti  propri
dell'incarico ricevuto.
   2-quater.  I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono
alienati  anche  in  deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi
possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di
cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che
seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito
e  si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato,
corrispondendo  la  differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo
di  acquisto,  al  netto  di  una commissione percentuale progressiva
calcolata  su  tale  differenza,  secondo  i  criteri  stabiliti  dai
programmi  di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non
proceda   alla  rivendita  degli  immobili  nel  termine  concordato,
l'intermediario  corrisponde  la  differenza tra il valore di mercato
degli  immobili,  indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il
prezzo  di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al
periodo  precedente  calcolata su tale differenza. Tale previsione si
applica   solo   nel  caso  in  cui  l'intermediario  abbia  esperito
inutilmente  tutte  le  procedure  finalizzate  alla  rivendita,  ivi
inclusa  anche  un'asta  pubblica.  In  caso contrario, la differenza
dovuta  dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si
applica  il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, vengono
individuati   gli  immobili  e  i  diritti  immobiliari  da  alienare
singolarmente;  con  le  stesse  modalita'  puo'  essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita  successiva.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i diritti
attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso
residenziale  la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per
motivate  ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo
del  programma  di vendita degli immobili attuato in base al presente
articolo,  con  esclusione  della  commissione percentuale, in questa
ipotesi  non  pattuita.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o
ritardo dell'ente.
   2-quinquies:  L'ente  venditore  e'  esonerato  dalla consegna dei
documenti  relativi  alla proprieta' o al diritto sul bene producendo
apposita  dichiarazione  di  titolarita'  del  diritto.  Gli  onorari
notarili  sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati
ai  sensi  della  legge  1o  giugno  1939,  n.  1089, si applicano le
disposizioni  di  cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.
Sono  invece  alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili
non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli
la  cui  esecuzione  risale  ad  oltre  50 anni e per i quali non sia
intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico
e storico.
   2-sexies.  In  alternativa  alla  realizzazione  dei  programmi di
dismissione  di  cui  al  comma  2-ter  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, sentito il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, puo':
   a)  disciplinare  modalita'  e  tempi  per  la sottoscrizione e la
vendita,  da  parte  degli  enti  previdenziali,  di  quote  di fondi
immobiliari  istituiti  ai  sensi dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio  1994,  n.  86,  vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia  o  ritardo  dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale   dell'assistenza  di  uno  o  piu'  consulenti  finanziari  o
immobiliari,  incaricati  anche  della  valutazione dei beni, scelti,
anche  in  deroga  alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive  tra  primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto;
   b)    definire    modalita'    e   tempi   di   un'operazione   di
cartolarizzazione  dei crediti dei canoni di locazione degli immobili
di  cui  al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia  o  ritardo  dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale  dell'assistenza  di  uno o piu' consulenti finanziari scelti,
anche  in  deroga  alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive  tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi
ai   fini   dell'operazione   di   cartolarizzazione.   I  consulenti
eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto.
   2-septies.  Qualora  alla  data  del  15  marzo 2000 non sia stato
pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per
un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma
di  cui  al  comma  1,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  emanato  con  le  modalita' di cui al comma 2-quater, puo'
essere  disposto  che  la  realizzazione  del detto programma avvenga
secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
   2-octies.  Qualora  alla data del 29 febbraio 2000 il programma di
alienazione  di  immobili residenziali come definito alla data del 20
settembre  1999  dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
risulti,  sulla  base  dei relativi atti, ancora in fase preliminare,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,  puo' essere disposto che la
realizzazione  del detto programma avvenga secondo quanto previsto al
commi da 2-ter a 2-quinquies.
   2-nonies.   I  proventi  della  dismissione  dei  beni  e  diritti
immobiliari  prevista  dal  presente  articolo  affluiscono agli enti
previdenziali  titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che
l'ente   venditore   non  risulti  beneficiario  di  trasferimenti  a
copertura  di  disavanzi,  i  ricavi  sono  acquisiti al bilancio per
essere  successivamente  accreditati  su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro,
del   bilancio   e  della  programmazione  economica  corrisponde  un
interesse  pari  al  rendimento  medio  degli immobili rilevato negli
esercizi  1997,  1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime
di  tesoreria  unica,  sulla  giacenza determinata per l'applicazione
della  presente  disposizione  si  applica il tasso d'interesse annuo
fissato  con  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  ai  sensi del terzo comma dell'articolo 1
della  legge  29  ottobre  1984, n. 720, per le contabilita' speciali
fruttifere  intestate  agli  enti  soggetti  al  regime  di tesoreria
unica".
   2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:
   "f-bis)  gli  alloggi  in  edifici  di  pregio  sono  definiti con
circolare  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale. Si
considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle
quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore
del  70  per  cento  rispetto  al  valore  di  mercato medio rilevato
nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai  titolari  di  contratti di locazione in corso ovvero di contratti
scaduti  non  ancora  rinnovati  purche'  si trovino nella detenzione
dell'immobile,  e  ai  loro  familiari  conviventi,  in  regola con i
pagamenti  al  momento della presentazione della domanda di acquisto,
ad  un  prezzo  di  vendita  pari  al prezzo di mercato degli alloggi
liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.  All'offerta  degli  immobili  si  provvede  mediante  lettera
raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  recante indicazione del
prezzo  di  vendita  dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai
soggetti  di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento  della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda
di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine
gli  immobili  sono  posti  in  vendita con asta pubblica al migliore
offerente".
   3.  I  proventi  della  dismissione dei beni e diritti immobiliari
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  realizzata  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
destinati  a  misure  di  esonero dal versamento dei premi dovuti dai
datori  di  lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo
55,  comma  1,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sulla base degli effettivi introiti, sono
determinate  le  aliquote  di  esonero e gli esercizi contributivi di
riferimento.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  2-ter  a 2-quinquies
dell'articolo  7  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal
comma  1  del  presente  articolo, possono essere adottate, in quanto
applicabili,  da  parte degli enti previdenziali per l'attuazione del
programma  di  dismissione  di  beni  immobiliari  di  cui al decreto
legislativo  16  febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20
settembre  1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
di  cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del
1997,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 140 del 1997.
L'ente venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a favore
dei  conduttori,  degli  immobili  individuati  ai  sensi del comma 1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per
i  quali  sia  stata  verificata  formalmente  dall'ente proprietario
l'alta  propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della
presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare
il  prezzo  di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo
le norme previste.
   5.  All'articolo  3,  comma  109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le
seguenti:  "e  in  blocco,  anche  a cooperative di abitazione di cui
siano soci gli inquilini";
   b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  le modalita' di determinazione del
prezzo di vendita di cui alla lettera d)".
   6.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui
al presente articolo.
 
                    Note all'art. 2:
                    -   Si   riporta   il   testo   dell'art.  7  del
          decreto-legge  n.  79 del 1997, come modificato, da ultimo,
          dalla presente legge:
                    "Art.  7  (Programma straordinario di dismissione
          di   beni   immobiliari).   -  1.  Al  fine  di  consentire
          l'immediata  realizzazione di un programma straordinario di
          dismissione  di  beni  immobiliari degli enti previdenziali
          pubblici   di   cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo
          16 febbraio  1996,  n.  104, il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          provvede,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto:
                      a) a definire i criteri per la stima del valore
          commerciale   del   predetto  programma  sulla  base  delle
          valutazioni  correnti  di  mercato,  relative  ad  immobili
          aventi analoghe caratteristiche;
                      b) ad   individuare,  anche  sulla  base  delle
          indicazioni  allo  scopo  fornite dai predetti enti, i beni
          oggetto  del  predetto  programma per un valore complessivo
          non inferiore a lire 3.000 miliardi;
                      c) a  definire  uno  schema-tipo  di  contratto
          d'acquisto  dei  predetti beni che disciplini, tra l'altro,
          le modalita' e i termini dei relativi pagamenti;
                      d) ad individuare tramite procedura competitiva
          il   soggetto  disponibile  ad  acquistare,  a  prezzi  non
          inferiori  ai  rispettivi  valori  commerciali  come  sopra
          stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma,
          ovvero  il  compendio  dei beni appartenenti a ciascun ente
          interessato,  ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in
          ciascun  compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi,
          nel  caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi'
          acquistati,   a   garantire  il  rispetto  del  diritto  di
          prelazione  degli eventuali conduttori secondo i criteri di
          cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si
          impegni  a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate
          in  favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in
          locazione.  Queste  ultime  condizioni  sono  stabilite con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica.
                    2.  Gli  enti  previdenziali  di  cui  al comma 1
          stipulano  con il soggetto o i soggetti individuati a norma
          dello  stesso  comma il contratto di alienazione secondo il
          relativo  schema-tipo,  entro trenta giorni dal ricevimento
          dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto
          o  dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di
          detto  termine,  il  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  nomina un commissario che provvede in sostituzione
          degli organi ordinari dell'ente.
                    2-bis.  Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza sociale presenta al Parlamento
          una relazione sul programma straordinario di dismissione di
          cui   al  presente  articolo  indicando  per  ciascun  ente
          previdenziale  l'elenco  dei beni gia' alienati e di quelli
          da  alienare,  i criteri utilizzati per la stima del valore
          commerciale,  le  entrate gia' realizzate e quelle attese e
          la tipologia degli acquirenti.
                    2-ter.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica e il Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di
          dismissione   di   beni   e  diritti  immobiliari  di  enti
          previdenziali  pubblici,  indicandone, anche in deroga alle
          norme  vigenti,  modalita',  tempi e ogni altra condizione.
          Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i diritti attribuiti ai
          conduttori  dalle  norme  vigenti,  anche in relazione alle
          condizioni  di  maggiore  favore  rispetto  alla disciplina
          generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
          diritti  attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in
          caso  di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          vigila  sulla  attuazione  dei  programmi, intervenendo con
          poteri  sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
          nell'esecuzione  del programma. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno
          o  piu'  consulenti  finanziari  o  immobiliari, incaricati
          anche  di  effettuare  la  stima  del valore di mercato dei
          beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
          Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie societa'
          nazionali  ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
          sono   esclusi   dall'acquisto  di  beni  o  diritti  reali
          conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano
          prestato  attivita'  di consulenza e non possono esercitare
          alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto
          di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
                    2-quater.  I beni e diritti immobiliari di cui al
          comma  2-ter  sono  alienati  anche in deroga alle norme di
          contabilita'   di   Stato.  Essi  possono  essere  alienati
          singolarmente,  a  cooperative  di  abitazione di cui siano
          soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
          intermediari  scelti  con procedure competitive e secondo i
          termini    che   seguono.   Gli   intermediari   acquirenti
          corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere
          gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la
          differenza  tra  il  prezzo  di  rivendita  e  il prezzo di
          acquisto,   al   netto   di   una  commissione  percentuale
          progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri
          stabiliti  dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in
          cui   l'intermediario  non  proceda  alla  rivendita  degli
          immobili neltermine concordato, l'intermediario corrisponde
          la  differenza  tra  il  valore  di mercato degli immobili,
          indicato  dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo
          di  acquisto, al netto della commissione percentuale di cui
          al  periodo  precedente  calcolata su tale differenza. Tale
          previsione  si applica solo nel caso in cui l'intermediario
          abbia  esperito  inutilmente tutte le procedure finalizzate
          alla rivendita, ivi inclusa anche un asta pubblica. In caso
          contrario,   la  differenza  dovuta  dall'intermediario  e'
          calcolata  includendo la commissione. Si applica il secondo
          periodo  della  lettera  d)  del  comma  1. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  vengono  individuati gli immobili e i
          diritti  immobiliari  da  alienare  singolarmente;  con  le
          stesse  modalita'  puo'  essere  previsto che l'alienazione
          degli  immobili  ad  intermediari  avvenga senza obbligo di
          rivendita  successiva.  Sono  in  ogni  caso  fatti salvi i
          diritti  attribuiti  ai conduttori dalle norme vigenti. Per
          gli  immobili  ad  uso  residenziale  la  previsione di cui
          all'ottavo  periodo si applica, per motivate ragioni, a non
          piu'  del 50 per cento del valore complessivo del programma
          di  vendita  degli  immobili  attuato  in  base al presente
          articolo,  con esclusione della commissione percentuale, in
          questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi,
          in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
                    2-quinquies.  L'ente venditore e' esonerato dalla
          consegna  dei  documenti  relativi  alla  proprieta'  o  al
          diritto  sul  bene  producendo  apposita  dichiarazione  di
          titolarita'  del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
          al  20  per  cento.  Per i beni immobili vincolati ai sensi
          della  legge  1o giugno  1939,  n.  1089,  si  applicano le
          disposizioni  di  cui agli artt. 24 e seguenti della stessa
          legge.  Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione,
          i  beni  immobili  non  vincolati  di proprieta' degli enti
          previdenziali,  compresi quelli la cui esecuzione risale ad
          oltre  50  anni  e  per  i  quali  non  sia  intervenuto un
          provvedimento  di  riconoscimento  di interesse artistico e
          storico.
                    2-sexies.  In  alternativa alla realizzazione dei
          programmi  di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          sentito  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          puo':
                      a) disciplinare   modalita'   e  tempi  per  la
          sottoscrizione   e   la   vendita,   da  parte  degli  enti
          previdenziali,  di  quote di fondi immobiliari istituiti ai
          sensi  dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
          vigilando   sull'attuazione   e   intervenendo  con  poteri
          sostitutivi  in  caso  di  inerzia  o ritardo dell'ente; il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   si   avvale   dell'assistenza  di  uno  o  piu'
          consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della
          valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
          contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra
          primarie   societa'   nazionali  ed  estere.  I  consulenti
          eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna
          attivita'  professionale  o  diconsulenza  in  conflitto di
          interessi con i compiti propri dell'incaricoricevuto;
                      b) definire  modalita' e tempi di un'operazione
          di  cartolarizzazione  dei  crediti dei canoni di locazione
          degli   immobili   di   cui   al   comma 2-ter,   vigilando
          sull'attuazione  e  intervenendo  con poteri sostitutivi in
          caso  di  inerzia  o  ritardo  dell'ente;  il  Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica si
          avvale  dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari
          scelti,  anche  in  deroga  alle  norme  di contabilita' di
          Stato,   con  procedure  competitive  tra  primarie  banche
          nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato a prestare la
          garanzia  dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai
          fini  dell'operazione  di  cartolarizzazione.  I consulenti
          eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna
          attivita'  professionale  o  di  consulenza in conflitto di
          interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
                    2-septies.  Qualora  alla  data del 15 marzo 2000
          non  sia  stato  pubblicato  il bando per la vendita di una
          prima  quota  di  immobili  per  un valore pari almeno alla
          meta'  del valore complessivo del programma di cui al comma
          1,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          emanato  con  le  modalita'  di cui al comma 2-quater, puo'
          essere  disposto  che  la realizzazione del detto programma
          avvenga  secondo  quanto  previsto  ai  commi  da  2-ter  a
          2-quinquies.
                    2-octies.  Qualora alla data del 29 febbraio 2000
          il  programma  di alienazione di immobili residenziali come
          definito  alla  data del 20 settembre 1999 dal Ministro del
          lavoro  e  della previdenza sociale risulti, sulla base dei
          relativi  atti, ancora in fase preliminare, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  emanato  con le
          modalita'  di  cui  al comma 2-quater, puo' essere disposto
          che  la  realizzazione  del  dettoprogramma avvenga secondo
          quanto previsto ai commi da 2-ter a2-quinquies.
                    2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e
          diritti   immobiliari   prevista   dal   presente  articolo
          affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei
          diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti
          beneficiario  di  trasferimenti a copertura di disavanzi, i
          ricavi    sono    acquisiti    al   bilancio   per   essere
          successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati
          intestati  all'ente  venditore; sulle giacenze il Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          corrisponde  un  interesse  pari  al rendimento medio degli
          immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli
          enti  non  assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla
          giacenza  determinata  per  l'applicazione  della  presente
          disposizione  si applica il tasso d'interesse annuo fissato
          con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,   ai   sensi  del  terzo  comma
          dell'art.  1  della  legge  29 ottobre 1984, n. 720, per le
          contabilita'   speciali   fruttifere  intestate  agli  enti
          soggetti al regime di tesoreria unica.".
                    -  Si riporta il testo degli artt. 24, 25, 26, 27
          e  28  della legge n. 1089 del 1939, recante: "Tutela delle
          cose d'interesse artistico":
                    "Art. 24. - Il Ministro per l'educazione, sentito
          il  Consiglio  nazionale  dell'educazione,  delle scienze e
          delle  arti,  puo'  autorizzare  l'alienazione  di  cose di
          antichita'  e  d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri
          enti  o istituti pubblici, purche' non ne derivi danno alla
          loro  conservazione  e  non  ne  sia  menomato  il pubblico
          godimento.
                    Il   Ministro   puo'   altresi'   autorizzare  la
          alienazione   di   duplicati  e,  in  genere,  di  cose  di
          antichita'  e  d'arte  che  non  abbiano  interesse  per le
          collezioni   dello   Stato  o  di  altro  ente  o  istituto
          pubblico.".
                    "Art.   25.   -   Il  Ministro  per  l'educazione
          nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione,
          delle  scienze  e  delle  arti,  puo'  autorizzare,  con le
          cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose
          d'antichita'  e  d'arte  con  altre  appartenenti  ad enti,
          istituti e privati anche stranieri.".
                    "Art.  26.  -  Le  cose  appartenenti  ad  enti o
          istituti   legalmente   riconosciuti,   diversi  da  quelli
          indicati  nell'art.  23,  possono  essere  alienate, previa
          autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
                    Il   Ministro,  sentito  il  Consiglio  nazionale
          dell'educazione  delle  scienze e delle arti puo' rifiutare
          l'autorizzazione  qualora ritenga che l'alienazione produca
          un  grave  danno  al  patrimonio  nazionale  tutelato dalla
          presente legge o al pubblico godimento della cosa.".
                    "Art.   27.   -  E  vietata  l'alienazione  delle
          collezioni  o  serie  di  oggetti,  di proprieta' di enti o
          istituti   legalmente   riconosciuti,   per  le  quali  sia
          intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.
                    Il   Ministro  per  l'educazione  nazionale  puo'
          autorizzare  l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi
          di cui all'art. 24.".
                    "Art.  28.  - Le disposizioni degli artt. 23, 24,
          26  e  27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e
          di  pegno  e,  in  generale, a tutti i negozi giuridici che
          possono importare alienazioni.
                    Ove  si tratti di alienazione a titolo oneroso e'
          riservato   allo   Stato   il  diritto  di  prelazione,  da
          esercitarsi  nel  termine e nei modi di cui agli artt. 31 e
          32.  Tale  diritto puo' essere esercitato anche nel caso in
          cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.".
                    - Il testo dell'art. 14-bis della legge n. 86 del
          1994  (richiamato nell'art. 7 del decreto-legge n. 79/1997)
          e' riportato nella Nota all'art. 3.
                    -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il terzo
          comma  dell'art.  1  della  legge  n.  720/1984 (richiamato
          nell'art. 7 del decreto legge n. 79/1997):
                    "Il tasso di interesse per le somme versate nelle
          contabilita'  speciali fruttifere di cui al primo comma del
          presente   articolo   deve   essere   fissato  dal  decreto
          ministeriale   in   una   misura  compresa  fra  il  valore
          dell'interesse  corrisposto  per  i  depositi  sui libretti
          postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
          del Tesoro a scadenza trimestrale.".
                    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 109,
          della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
          legge:
                    "109.   Le   amministrazioni  pubbliche  che  non
          rispondono   alla   legge  24 dicembre  1993,  n.  560,  la
          Concessionaria   servizi   assicurativi   pubblici   S.p.a.
          (CONSAP)   e   le   societa'  a  prevalente  partecipazione
          pubblica,  procedono  alla  dismissione del loro patrimonio
          immobiliare con le seguenti modalita':
                      a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata
          e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano
          soci  gli  inquilini,  il diritto di prelazione ai titolari
          dei  contratti  di  locazione  in corso ovvero di contratti
          scaduti  e  non  ancora  rinnovati purche' si trovino nella
          detenzione  dell'immobile,  e ai loro familiari conviventi,
          sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della
          presentazione della domanda di acquisto;
                      b) e'  garantito  il  rinnovo  del contratto di
          locazione,   secondo   le  norme  vigenti,  agli  inquilini
          titolari  di  reddito  familiare  complessivo  inferiore ai
          limiti  di  decadenza  previsti  per  la  permanenza  negli
          alloggi  di  edilizia  popolare. Per famiglie di conduttori
          composte   da   ultrasessantacinquenni   o  con  componenti
          portatori  di  handicap, tale limite e' aumentato del venti
          per cento;
                      c) il diritto di prelazione di cui alla lettera
          a)  e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di
          cui alla lettera b), nonche' le modalita' di determinazione
          del  prezzo di vendita di cui alla lettera d), si applicano
          anche  nel  caso di dismissione del patrimonio im-mobiliare
          da  parte  delle  societa'  privatizzate  o  di societa' da
          queste controllate;
                      d) per  la determinazione del prezzo di vendita
          degli  alloggi  e' preso a riferimento il prezzo di mercato
          degli  alloggi  liberi diminuito del trenta per cento fatta
          salva  la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
          ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
                      e) i  soggetti  alienanti  di  cui  al presente
          comma,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
          degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione
          delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita
          e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
                      f) il   10   per   cento   del  ricavato  della
          dismissione     degli     immobili     appartenenti    alle
          amministrazioni  statali e' versato su un apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  dell'entrata; il Ministro del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio;
                      f-bis)  gli  alloggi  in edifici di pregio sono
          definiti  con  circolare  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza  sociale.  Si considerano comunque di pregio gli
          immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario
          medio di mercato degli imnmobili superiore del 70 per cento
          rispetto  al  valore  di mercato medio rilevato nell'intero
          territorio  comunale.  Tali alloggi sono offerti in vendita
          ai  titolari  di  contratti di locazione in corso ovvero di
          contratti  scaduti  non ancora rinnovati purche' si trovino
          nella   detenzione   dell'immobile,  e  ai  loro  familiari
          conviventi,  in  regola  con  i  pagamenti al momento della
          presentazione  della  domanda  di acquisto, ad un prezzo di
          vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
          le  modalita'  di cui alle lettere a), b) e c) del presente
          comnma.All'offerta  degli  immnobili  si  provvede mediante
          lettera  raccomandata,  con  avviso di ricevimento, recante
          indicazione  del  prezzo  di vendita dell'alloggio, inviata
          dall'ente  proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
          Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
          lettera  raccomandata  i  soggetti  presentano  domanda  di
          acquisto  per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
          termine  gli  immobili  sono  posti  in  vendita  con  asta
          pubblica al migliore offerente".
                    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 55, comma 1,
          della legge n. 144 del 1999:
                    "Art.    55    (Disposizioni    in   materia   di
          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi al fine di
          ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
          di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le
          malattie  professionali, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                      a) individuazione   e   separazione   ai   fini
          tariffari,  a  decorrere  dal  1o gennaio 2000, nell'ambito
          della   gestione   industria  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di
          cui  al  titolo I del testo unico approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124 e
          successive  modificazioni,  di  seguito  denominato  "testo
          unico", delle seguenti gestioni separate:

                    1) industria;

                    2) artigianato;

                    3)  terziario,  per le attivita' commerciali, ivi
          comprese  quelle turistiche, di produzione, intermediazione
          e   prestazione   dei  servizi  anche  finanziari;  per  le
          attivita'  professionali  ed  artistiche;  nonche'  per  le
          relative attivita' ausiliarie;
                    4)  altre  attivita'  di  diversa  natura,  quali
          credito, assicurazione, enti pubblici;
                      b) revisione, per effetto della disposizione di
          cui  alla  lettera  a),  dei criteri di classificazione dei
          datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
                      c) previsione  di  tariffe  corrispondenti alle
          gestioni  di  cui  alla  lettera  a),  anche  tenuto  conto
          dell'attuazione  delle  norme di cui al decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive modificazioni,
          nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
                      d) previsione  di  distinti  tassi  di  premio,
          determinati  ai  sensi dell'art. 40, terzo comma, del testo
          unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
          lettera a);
                      e)  previsione  dell'applicazione delle tariffe
          di  cui  alla  lettera c) anche per le attivita' svolte dai
          lavoratori  italiani  operanti nei Paesi extracomunitari di
          cui  al  decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre  1987, n. 398,
          nonche' previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis,
          del  decreto-legge  21 marzo  1988,  n. 86, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
          della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  di  un  premio  integrativo  a
          copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
                      f) individuazione  di  nuovi  parametri  per la
          determinazione  delle retribuzioni per i prestatori d'opera
          che  non  percepiscono  retribuzione  fissa  o accertabile,
          salvo  quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo
          restando   che  tali  retribuzioni  non  potranno  comunque
          risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi
          degli  artt.  116  e  234  del  citato  testo  unico per la
          liquidazione delle rendite;
                      g)   previsione   del   riordino,   anche   con
          riferimento  a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5,
          della  legge 9 marzo 1989, n. 88 e degli artt. 80 e 146 del
          testo  unico, al fine di ricondurre entro termini temporali
          certi  e  predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei
          propri  provvedimenti  errati  in  materia  di prestazioni,
          precisando,  tra  l'altro,  che il mutamento della diagnosi
          medica    e   della   valutazione   da   parte   dell'INAIL
          successivamente   al   riconoscimento   delle   prestazioni
          conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
          strumentazioni  di  indagine,  purche'  non riconducibile a
          dolo  o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
          dell'Istituto,  ai  sensi  degli  artt. 83,  137 e, 146 del
          testo  unico  entro  i  termini  ultimi di revisionabilita'
          delle  rendite,  non  integra  gli  estremi  di  un  errore
          rilevante ai fini della rettifica;
                      h) rideterminazione,   per   l'anno  2000,  dei
          contributi   in   quota  capitaria  dovuti  dai  lavoratori
          autonomi  del  settore  agricoltura,  nonche' dell'aliquota
          contributiva   per  i  lavoratori  agricoli  dipendenti,  e
          previsione,   per   gli   anni   successivi,   della   loro
          rideterminazione  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, su
          proposta   del  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,
          finalizzata   ad   un   riequilibrio   compatibile  con  le
          specificita'  che caratterizzano il settore e ad assicurare
          il   risanamento,   l'efficacia   e   l'economicita'  della
          gestione,  in  relazione  agli  obiettivi di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
                      i) previsione,  fermo  restando quanto disposto
          dagli   artt.  1  e  4  del  testo  unico,  dell'estensione
          dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali, ancorche' vi siano previsioni,
          contrattuali   o   di   legge,   di   tutela   con  polizze
          privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
          sportivi  professionisti  dipendenti  dai  soggetti  di cui
          all'art.   9   del   testo  unico,  nonche'  ai  lavoratori
          parasubordinati  soggetti  a  rischi  lavorativi specifici;
          individuazione   dei  relativi  riferimenti  retributivi  e
          classificativi   ai  fini  tariffari;  previsione,  in  via
          sperimentale,  per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle
          spese   istituzionali  dell'INAIL,  della  destinazione  di
          congrue  risorse  economiche, la cui entita' sara' definita
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica,  dirette  a
          sostenere  e  finanziare, in tutto o in parte, programmi di
          adeguamento  delle  strutture  e  dell'organizzazione delle
          piccole   e   medie   imprese  e  dei  settori  agricolo  e
          artigianale  alle  normative  di  sicurezza  e  igiene  del
          lavoro,  in attuazione del decreto legislativo 19 settembre
          1994,  n.  626  e successive modificazioni, ovvero progetti
          per  favorire l'applicazione degli artt. 21 e 22 del citato
          decreto  legislativo  n.  626  del  1994  anche  tramite la
          produzione    di    strumenti   e   prodotti   informatici,
          multimediali,  grafico-visivi  e  banche  dati,  da rendere
          disponibili  per  chiunque  in  forma gratuita o a costo di
          produzione;  i  progetti saranno approvati dal consiglio di
          amministrazione   dell'Istituto   secondo   i   criteri  di
          priorita'  che  dovranno  essere determinati attraverso una
          direttiva  quadro  da  approvare, da parte del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, entro tre mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  dell'atto di esercizio della
          delega  di  cui  al presente comma; nella direttiva saranno
          fissati  anche le modalita' di formulazione dei progetti ed
          i  termini  di  invio,  nonche' l'entita' delle risorse che
          annualmente  l'Istituto  destinera'  al finanziamento ed al
          sostegno  dei progetti di adeguamento e miglioramento delle
          condizioni di sicurezza e di igiene;
                      m) previsione  di criteri per l'aggiornamento e
          la   revisione   periodica   dell'elenco   delle   malattie
          professionali, fermo restando che sono considerate malattie
          professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle
          quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
                      n) previsione  di  un  sistema di rivalutazione
          delle   rendite   secondo  uno  schema  misto  che  preveda
          annualmente  la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di
          tale  incremento  nell'anno  in cui scatterebbe, sulla base
          della  vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla
          variazione delle retribuzioni;
                      o) previsione  della  revisione  del sistema di
          finanziamento    e    del   livello   della   contribuzione
          riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
          fine  di  determinare l'accollo a carico del bilancio dello
          Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
          gli  equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
          del  comparto  delle  amministrazioni pubbliche, nei limiti
          delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui all'art. 8,
          comma  5,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge;
                      p) revisione  della  normativa  in  materia  di
          cumulo  fra  il  trattamento  di  reversibilita'  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e i superstiti e la rendita per i superstiti
          erogata   dall'INAIL  spettante  in  caso  di  decesso  del
          lavoratore  conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
          professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
                      q) previsione,  in  via  sperimentale,  per  il
          triennio 1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL,
          sulla  base  degli  indirizzi emanati dal proprio organo di
          indirizzo  e  vigilanza,  ed  in raccordo con le iniziative
          delle  regioni,  di una quota parte delle somme annualmente
          incassate  in  attuazione  dei piani di lotta all'evasione,
          per   promuovere   o   finanziare   progetti  formativi  di
          riqualificazione  professionale  degli invalidi del lavoro,
          nonche'  per  sostenere  o finanziare, in tutto o in parte,
          sulla  base  di criteri e modalita' approvati dal consiglio
          di  amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
          i   progetti   di   cui   alla  lettera  l),  progetti  per
          l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
          e  medie  imprese  e nelle imprese agricole e artigiane che
          sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
          del lavoro;
                      r)  riordinamento  organico dei compiti e della
          gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

                    1) l'obbligo,  specificamente  sanzionato,  per i
          gestori  pubblici  e  privati  di  forme  di  assicurazione
          infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
          al  Casellario  le informazioni necessarie per identificare
          il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
          postumi,  nei  modi  e nei termini disciplinati da apposito
          regolamento ministeriale;

                    2)  l'obbligo  per  il  Casellario  di fornire ai
          soggetti  di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
          sull'esistenza  di precedenti, con modalita' che utilizzino
          nella   misura  massima  possibile  le  moderne  tecnologie
          comunicative;

                    3)  un  ordinamento  del  Casellario  che,  ferma
          restando  la  utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
          ne  garantisca  l'autonomia  con previsione di una separata
          gestione  nell'ambito  del  bilancio  del-l'INAIL  e  di un
          organo  di  governo  e  gestione  espressione  dei soggetti
          interessati;
                      s) previsione,  nell'oggetto dell'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          e  nell'ambito  del  relativo  sistema  di  indennizzo e di
          sostegno  sociale,  di  un'idonea  copertura  e valutazione
          indennitaria   del   danno   biologico,   con   conseguente
          adeguamento della tariffa dei premi;
                      t) semplificazione    e    snellimento    delle
          procedure,   anche   tramite   l'utilizzo  di  disposizioni
          regolamentari  adottate  ai  sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di garantire maggiore
          speditezza all'azione amministrativa;
                      u) previsione di una specifica disposizione per
          la  tutela  dell'infortunio  in  itinere  che  recepisca  i
          principi giurisprudenziali consolidati in materia.
                    2. - 7. (Omissis).".
                    -  Il  decreto  legislativo  16 febbraio 1996, n.
          104,  reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3,
          comma  27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
          dismissioni   del   patrimonio   immobiliare   degli   enti
          previdenziali  pubblici  e  di investimenti degli stessi in
          campo   immobiliare"   ed  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996.
                    -  Si  riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
          decreto legislativo n. 104 del 1996:
                    "Art.  6  (Piani  di alienazione e criteri per la
          vendita).  -  1.  Nei piani di alienazione sono da inserire
          prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto
          da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati.
                    2. - 10. (Omissis).".