ART. 3.
         (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
   1.  Il  comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento  dei titoli speciali
emessi  ai  sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi
sottoscritte  ai  sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti
previdenziali  pubblici,  nonche' i proventi distribuiti dagli stessi
fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
 
                    Nota all'art. 3:
                    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14-bis della
          legge  n.  86  del  1994,  come  da ultimo modificato dalla
          presente legge:
                    "Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
          immobili).  -  1.  In  alternativa alle modalita' operative
          indicate  negli  artt.  12,  13  e  14,  le quote del fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione,  con  apporto  di  beni immobili o di diritti
          reali  su  immobili,  qualora  l'apporto sia costituito per
          oltre   il  51  per  cento  da  beni  e  diritti  apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da  regioni,  da  enti  locali  e loro consorzi, nonche' da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi  soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
          natura  si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
          e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
          8.   Si  applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
                    2.  Ai  fini del presente articolo la societa' di
          gestione  non  deve  essere controllata, ai sensi dell'art.
          2359  del  codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
          dei  soggetti  che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
          della   presente   disposizione,   nell'individuazione  del
          soggetto    controllante   non   si   tiene   conto   delle
          partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
          dell'investimento  minimo  obbligatorio  nel  fondo  di cui
          all'art.  13,  comma  8,  e'  determinata  dal Ministro del
          tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
          del fondo.
                    3.   Il  regolamento  del  fondo  deve  prevedere
          l'obbligo,  per  i  soggetti che effettuano conferimenti in
          natura,  di  integrare  gli stessi con un apporto in denaro
          non  inferiore  al  5 per cento del valore del fondo. Detto
          obbligo   non   sussiste   qualora  partecipino  al  fondo,
          esclusivamente   con  apporti  in  denaro,  anche  soggetti
          diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai
          sensi  del  comma  1  e  sempreche'  il relativo apporto in
          denaro  non  sia  inferiore  al 10 per cento del valore del
          fondo.  La  liquidita' derivata dagli apporti in denaro non
          puo'  essere  utilizzata  per l'acquisto di beni immobili o
          diritti  reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di
          beni  immobili  e  diritti  reali  immobiliari strettamente
          necessari  ad  integrare  i  progetti di utilizzo di beni e
          diritti  apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti
          acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per
          cento dell'apporto complessivo in denaro.
                    4.  Gli  immobili apportati al fondo ai sensi del
          comma  1  sono  sottoposti alle procedure di stima previste
          dall'art.  8  anche  al  momento dell'apporto; la relazione
          deve  essere  redatta  e depositata al momento dell'apporto
          con  le  modalita'  e  le forme indicate nell'art. 2343 del
          codice  civile  e  deve  contenere  i  dati  e  le  notizie
          richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.
                    5.  Agli  immobili apportati al fondo da soggetti
          diversi  da  quelli  indicati  al  comma 1, si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
                    6.  Con  modalita'  analoghe  a  quelle  previste
          dall'art.  12,  comma  3,  la  societa' di gestione procede
          all'offerta    al    pubblico    delle    quote    derivate
          dall'istituzione  del  fondo  ai  sensi  del comma 1. A tal
          fine,  le  quote  sono  tenute  in deposito presso la banca
          depositaria.  L'offerta  al  pubblico deve essere corredata
          dalla  relazione  dei  periti  di  cui  al  comma  4 e, ove
          esistente,    dal    certificato    attestante   l'avvenuta
          approvazione  dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni  e dei
          diritti  da  parte  della  conferenza  di servizi di cui al
          comma  12.  L'offerta  al  pubblico  deve concludersi entro
          diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e
          comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del
          collocamento,    il   termine   per   il   versamento   dei
          corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le
          modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla
          consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate.
                    7.   Gli  interessati  all'acquisto  delle  quote
          offerte  ai  sensi  del  comma 6 sono tenuti a fornire alla
          societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie
          per  il  buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto.
          Le   possibili   forme   di   garanzia  sono  indicate  nel
          regolamento del fondo.
                    8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
          acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla CONSOB
          l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
                    9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi
          dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato
          un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6,
          la  societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un
          commissario  nominato  dal  Ministro  del tesoro e operante
          secondo  le  direttive  impartite dal Ministro medesimo, il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
                    10.  Gli  apporti  al fondo istituiti a norma del
          comma  1  non  danno  luogo  a  redditi imponibili ovvero a
          perdite    deducibili    per    l'apportante   al   momento
          dell'apporto.  Le  quote ricevute in cambio dell'immobile o
          del  diritto  oggetto  di apporto mantengono, ai fini delle
          imposte   sui   redditi,  il  medesimo  valore  fiscalmente
          riconosciuto  anteriormente  all'apporto.  La  cessione  di
          quote  da parte di organi dello Stato per importi superiori
          ovvero  anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o
          ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai
          sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale
          rettifica  del  valore  fiscalmente riconosciuto dei beni e
          dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'art. 15.
                    11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1
          e  delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma
          9,  e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
          ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale
          sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del  registro  a  seguito  di denuncia del primo apporto in
          natura  e  che  deve  essere  presentata  dalla societa' di
          gestione  entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
          e stato effettuato.
                    12.  I progetti di  utilizzo degli immobili e dei
          diritti   apportati   a   norma  del  comma  1  di  importo
          complessivo  superiore  a  2  miliardi  di lire, risultante
          dalla   relazione  di  cui  al  comma  4,  sono  sottoposti
          all'approvazione   della   conferenza  di  servizi  di  cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni.  Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  le  determinazioni concordate
          nelle  conferenze  di  servizi  sostituiscono  a  tutti gli
          effetti  i  concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi
          comunque   denominati.  Qualora  nelle  conferenze  non  si
          pervenga   alle  determinazioni  conclusive  entro  novanta
          giorni   dalla   convocazione   ovvero   non  si  raggiunga
          l'unanimita',    anche   in   conseguenza   della   mancata
          partecipazione  ovvero  della  mancata  comunicazione entro
          venti  giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei
          soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni
          sono  assunte  ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio
          dei   ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri;  il  suddetto  termine  puo' essere prorogato una
          sola  volta  per  non  piu'  di  sessanta giorni. I termini
          stabiliti  da  altre  disposizioni di legge e regolamentari
          per   la   formazione   degli   atti   facenti   capo  alle
          amministrazioni  e  soggetti  chiamati a determinarsi nelle
          conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
          termine  di  cui  al  precedente  periodo,  possono  essere
          ridotti  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri per poter consentire di assumere le determinazioni
          delle  conferenze  di  servizi  nel  rispetto  del  termine
          stabilito   nel   periodo  precedente.  Eventuali  carenze,
          manchevolezze,  errori  od  omissioni  della conferenza nel
          procedimento   di   approvazione   del  progetto  non  sono
          opponibili  alla  societa'  di  gestione,  al fondo, ne' ai
          soggetti  cui  sono  stati trasmessi, in tutto ovvero anche
          solo in parte, i relativi diritti.
                    13.  Il  Ministro del tesoro puo' emettere titoli
          speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei
          fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le
          condizioni  ditali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
          comma  6,  per  le quote di propria pertinenza, il Ministro
          del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano
          diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai
          sensi  del  comma  1.  Le  modalita' e le condizioni ditali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
                    14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamnento dei
          titoli  speciali  emessi  ai  sensi  del  comnma 13 o dalla
          cessione  delle  quote  dei fondi sottoscritte ai sensi del
          comma  1  con  apporti  dello Stato o di enti previdenziali
          pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi
          per dette quote, affluiscono agli enti titolari.
                    15.    Gli    enti   locali   territoriali   sono
          autorizzati,   fino  a  concorrenza  del  valore  dei  beni
          conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili
          in  quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo
          le  modalita'  di  cui  all'art. 35 della legge 23 dicembre
          1994,  n.  724.  In  alternativa alla procedura prevista al
          comma  6,  per  le  quote  di  propria pertinenza, gli enti
          locali  territoriali  possono  emettere titoli speciali che
          prevedano   diritti   di  conversione  in  quote  di  fondi
          istituiti  o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le
          modalita'  di  cui  all'art. 35 della predetta legge n. 724
          del 1994.
                    16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento  dei
          titoli  emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle
          quote  nonche'  dai  proventi  distribuiti  dai  fondi sono
          destinate  al  finanziamento  degli investimenti secondo le
          norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
          77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
                    17.    Qualora    per    l'utilizzazione   o   la
          valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi
          del  comma  1  da  parte degli enti locali territoriali sia
          prevista  dal  regolamento del fondo l'esecuzione di lavori
          su  beni  immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti
          locali  territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
          conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti
          previsti  al  comma  1. A tal fine gli enti conferenti sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza
          dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo
          spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione.".