ART. 4.
                (Patrimonio immobiliare dello Stato).
   1.  Al  comma  86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo"
ed  e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di
uno  o  piu'  consulenti  finanziari  o immobiliari, incaricati anche
della  valutazione  dei  beni,  scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa' nazionali ed estere".
   2.  Il  comma  87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' abrogato.
   3.  Il  comma  99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
   "99.  I  beni  immobili  e  i  diritti immobiliari appartenenti al
patrimonio  dello  Stato  non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
individuati  dal  Ministro  delle  finanze,  possono  essere alienati
secondo  programmi,  modalita'  e  tempi definiti, di concerto con il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   che  ne  cura  l'attuazione.  In  detti
programmi  vengono  altresi'  stabiliti le modalita' di esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori  e  gli  obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi
criteri  previsti  dal  secondo  periodo della lettera d) del comma 1
dell'articolo  7  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione   dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme  di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza
in   conflitto  di  interessi  con  i  compiti  propri  dell'incarico
ricevuto.  I  beni  e  i  diritti  immobiliari dello Stato, anche non
compresi  nei  programmi  sono  alienati  in  deroga  alle  norme  di
contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei  documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche'
alla  regolarita'  urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e  fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni
e  i  diritti  immobiliari  compresi  nei  programmi  possono  essere
alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e
secondo   i   termini   che   seguono.  Gli  intermediari  acquirenti
corrispondono   al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   l'importo  pattuito  e  si  impegnano  a
rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la  differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al
netto  di  una  commissione percentuale progressiva calcolata su tale
differenza.   Nel  caso  in  cui  l'intermediario  non  proceda  alla
rivendita   degli   immobili   nel   termine  concordato,  lo  stesso
corrisponde   al   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli
immobili,  indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
acquisto,  al  netto  della commissione percentuale di cui al periodo
precedente  calcolata  su tale differenza. Tale previsione si applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le  procedure  finalizzate  alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta
pubblica.  In  caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario
e'  calcolata  includendo  la commissione. Con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, puo' essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita  successiva.  All'alienazione  singola  dei  beni e diritti
immobiliari,  anche  non  compresi  nei programmi, a soggetti diversi
dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
   4.  Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
   "99-bis.  Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai
beni  immobili  appartenenti  al patrimonio dello Stato non conferiti
nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola;
il  relativo  programma di alienazione e' definito di concerto con il
Ministro   delle   politiche   agricole  e  forestali,  che  ne  cura
l'attuazione.  Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano
solo  agli  immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi
gli  usi  civici  non  agricoli,  i boschi, i demani, compresi quelli
marittimi  e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali,  di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree
interne  alle  citta'  e  quelle  in  possesso  o  in  gestione  alle
universita'  agrarie.  La  rivendita,  previo  accorpamento  in lotti
minimi  di  dieci  ettari  e  comunque in lotti atti ad assicurare la
piena  vitalita'  aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve
essere  effettuata  preferibilmente  ad  imprenditori  agricoli,  con
preferenza  per  i  giovani  imprenditori  che non abbiano superato i
quaranta  anni  di  eta'.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali    presenta    al    Parlamento   una   relazione   annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
   5.  Il  comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
   "100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti
relativi   alla  proprieta'  o  al  diritto  sul  bene  nonche'  alla
regolarita'  urbanistica  e  a  quella  fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e  fiscale.  Gli  onorari  notarili  sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni  di  interesse  storico  e artistico sui beni da alienare
sono  effettuate  secondo  le  modalita' e i termini stabiliti con il
regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
dicembre  1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  il  regolamento di cui all'articolo 32 della
predetta  legge  n.  448  del  1998  ancora non sia stato emanato, il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica  l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero
per  i  beni  e  le  attivita' culturali che si pronuncia entro e non
oltre  novanta  giorni  dalla ricezione della comunicazione in ordine
all'eventuale    sussistenza    dell'interesse    storico   artistico
individuando,  in  caso  positivo, le singole parti soggette a tutela
degli  immobili  stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 24 e seguenti della
legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di
cui  alla  predetta  legge  n.  1089  del  1939 sono rilasciate entro
novanta  giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine
senza  che  la  valutazione  sia stata effettuata vi provvede, in via
sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".
   6.  Al  comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  le  parole:  "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla
seguente: "stipulati".
   7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono abrogati.
   8.  All'articolo  2,  comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
dopo  le  parole:  "di  enti pubblici territoriali," sono inserite le
seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,".
   9.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano
fino   alla  piena  operativita'  dell'Agenzia  del  demanio  di  cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
   10.  Il  comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Nell'ambito  del  processo di dismissione o di valorizzazione
del  patrimonio  immobiliare  statale,  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato,  puo'  conferire  o  vendere  a  societa'  per  azioni,  anche
appositamente  costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti
reali   su   di   essi,  anche  se  per  legge  o  per  provvedimento
amministrativo  o  per  altro  titolo  posti  nella disponibilita' di
soggetti   diversi   dallo  Stato  che  non  ne  dispongano  per  usi
governativi,  per  la  loro  piu'  proficua gestione. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica si avvale di
uno  o  piu'  consulenti  immobiliari  o finanziari, incaricati anche
della  valutazione  dei  beni,  scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono  esclusi  dall'acquisto  di  compendi  o singoli beni immobili o
diritti   reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di
conferimento  o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di
consulenza.  I  valori  di  conferimento,  ai fini di quanto previsto
dall'articolo  2343  del  codice  civile,  sono determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita
sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente
comma.  Lo  Stato  e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla  proprieta'  o  al  diritto  sul bene. Il Ministro delle finanze
produce  apposita  dichiarazione  di  titolarita'  del  diritto.  Gli
onorari  notarili  sono  ridotti  al  20 per cento. Le valutazioni di
interesse  storico  e  artistico sui beni da alienare sono effettuate
secondo  le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  con  il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
   11.  Il  comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
   "3.  I  comuni,  le  province  e  le regioni nel cui territorio e'
situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto
di  prelazione.  A  tale  fine  il Ministero della difesa e' tenuto a
notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni
determinato  e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera
c),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione
deve  essere  esercitato  entro  il  termine di quarantacinque giorni
dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province
e  regioni  hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da
ogni  successivo  avente  causa.  La  priorita'  per  l'esercizio del
diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e
quindi  alle  regioni.  I comuni, le province e le regioni mantengono
per  almeno  trenta  anni  la  destinazione  pubblica  degli immobili
oggetto di dismissione o concessione".
   12.  Le  risorse  derivanti  dalle  alienazioni  e  gestioni degli
immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai
fini  delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per
le  attivita'  svolte  dalla  societa'  incaricata delle attivita' di
dismissione e valorizzazione.
   13.  La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662, non si applica per gli anni 2000,
2001 e 2002.
   14.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad
uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con
i  fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze
del   personale  dei  servizi  antincendi  dipendente  dal  Ministero
dell'interno.  Le  amministrazioni  pubbliche  attivano,  entro il 31
dicembre  2000,  le  procedure  di  dismissione  del  loro patrimonio
immobiliare,  secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato
articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
   15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni
del   presente   articolo   all'alienazione  di  diritti  e  di  beni
immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.
   16.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente  tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
 
                    Note all'art. 4:
                    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 86,
          della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
          legge:
                    "86.  Il Ministro del tesoro, al fine di attivare
          il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello
          Stato,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere  quote  di  fondi
          immobiliari  istituiti  ai  sensi  del-l'art.  14-bis della
          legge  25  gennaio  1994,  n. 86, come sostituito dal comma
          111,  mediante  apporto di beni immobili e di diritti reali
          su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonche'
          mediante  apporti  in  denaro  nella misura stabilita dalla
          citata  legge  n.  86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica si avvale a tal
          fine  di  uno  o  piu' consulenti finanziari o immobiliari,
          incaricati  anche della valutazione dei beni, scelti, anche
          in   deroga  alle  norme  di  contabilita'  di  Stato,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere".
                    - L'art.  14-bis  della  legge  n.  86  del  1994
          (richiamato sopra) e' riportato nella Nota all'art. 3.
                    - Si  riporta  il testo del comma 87 dell'art. 3,
          legge n. 662 del 1996, ora abrogato:
                    "87.  Si  considerano di valore significativo gli
          immobili,  i diritti reali su immobili, i complessi di beni
          e   di  diritti  reali  su  immobili  di  valore  catastale
          complessivo  non  inferiore a due miliardi di lire. In caso
          di  inesistenza  di  valore  catastale  si fa riferimento a
          valori      attribuiti      dal      competente     ufficio
          dell'amministrazione finanziaria".
                    - Per  opportuna  conoscenza  si riporta il testo
          dell'art.  3,  comma  113,  della  legge  n.  662  del 1996
          (richiamato nell'art. 3, comma 99, legge n. 662/1996):
                    "113.  In caso di alienazione dei beni conferiti,
          ai  sensi  del  comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai
          sensi  dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
          come  sostituito  dal  comma  111,  di alienazione dei beni
          immobili  e dei diritti reali su immobili appartenenti allo
          Stato  non  conferiti  nei  medesimi  fondi, secondo quanto
          previsto   dal  comma  99,  e  di  alienazione  per  quelli
          individuati  dal  comma  112,  gli enti locali territoriali
          possono esercitare il diritto di prelazione".
                    - L'art.  7  del  decreto  legge  n.  79 del 1997
          (richiamato  nell'art.  3,  comma 99, legge n. 662/1996) e'
          riportato nella Nota all'art. 2.
                    - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n.
          448  del  1998 (richiamato nell'art. 3, comma 100, legge n.
          662/1996):
                    "Art.   32   (Alienazioni  di  beni  immobili  di
          interesse  storico  e  artistico di proprieta' dei comuni e
          delle  province). - 1. I beni immobili di interesse storico
          e  artistico  dello  Stato, delle regioni, delle province e
          dei  comuni  non  sono  alienabili  salvo che nelle ipotesi
          previste  con regolamento da adottare ai sensi dell'art 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, previo
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          nel rispetto dei seguenti criteri:
                      a) autorizzazione       della      alienazione,
          concessione  o  convenzione con soggetti pubblici o privati
          da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
          che  si pronuncia entrc un termine perentorio, a condizione
          che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e
          la  fruizione  dei  beni  e sia garantita la compatibilita'
          della  destinazione  d'uso  con il loro carattere storico e
          artistico;
                      b) definizione     dei     criteri    per    la
          individuazione  della  tipologia  dei beni per i quali puo'
          essere concessa l'autorizzazione;
                      c) criteri in ordine alle prescrizioni relative
          alla conservazione ed all'uso dei beni;
                      d) risoluzione  del contratto di alienazione in
          caso    di    violazione   delle   prescrizioni   contenute
          nell'autorizzazione;
                      e) individuazione, entro cinque anni dalla data
          di   entrata  in  vigore  del  regolamento,  da  parte  del
          Ministero   per   i   beni  e  le  attivita'  culturali  in
          collaborazione  con gli enti interessati, dei beni immobili
          di  interesse  storico  e  artistico  delle  regioni, delle
          province e dei comuni;
                      f) possibilita'  di  prevedere  il  diritto  di
          prelazione  a  favore di altri enti pubblici territoriali o
          enti  conferenti  di  cui all'art. 11, comma 1, del decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                      g) abrogazione  espressa  delle norme, anche di
          legge, incompatibili.
                    2.  Sono  fatte salve le procedure di alienazione
          gia'   avviate  in  attuazione  dell'art.  12  della  legge
          15 maggio  1997,  n.  127, a condizione che le stesse siano
          pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di
          entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191".
                    - Gli articoli 24 e segg. della legge n. 1089 del
          1939 (richiamati nell'art. 3, comma 100, legge n. 662/1996)
          sono riportati nella Nota all'art. 2.
                    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 102,
          della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
          legge:
                    "102.     I     contratti     sono     stipulati,
          rispettivamente,  dal  direttore  generale del dipartimento
          del  territorio  del  Ministero  delle  finanze per importi
          superiori  a  2.000 milioni di lire, dal direttore centrale
          del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000
          milioni    di   lire,   dai   direttori   delle   direzioni
          compartimentali  del  territorio  per importi nel limite di
          600 milioni di lire".
                    - Per  opportuna  conoscenza  si riporta il testo
          dei commi 103 e 104 dell'art. 3, legge n. 662 del 1996, ora
          abrogati:
                    "103.  Il  prezzo  di  vendita  degli immobili da
          porre   a   base  del  pubblico  incanto  o  dell'eventuale
          trattativa  privata  viene  determinato,  entro e non oltre
          sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di
          documentate  indagini di mercato eseguite a livello localee
          tenuto   conto   dei   valori   rilevati,   all'attualita',
          dall'osservatorio   del   mercato  dei  valori  immobiliari
          istituito presso il dipartimento delterritorio.
                    104.    Qualora    ragioni   di   convenienza   e
          opportunita'   lo   richiedano,   potra'  essere  accordata
          all'acquirente  la  rateizzazione del pagamento del prezzo,
          per  un  massimo  di  dieci  rate con cadenza bimestrale ed
          entro venti mesi dalla stipula del contratto".
                    - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge n.
          390 del 1986, come modificato dalla presente legge:
                    "Art.  2.  -  1.  I  rapporti  tra  lo Stato e le
          aziende  autonome  statali prive di personalita' giuridica,
          in   materia   di  utilizzazione  di  beni  immobili,  sono
          reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art.
          1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
                    2.  Con  decreto  del Ministro delle finanze sono
          stabiliti  i criteri e le modalita' per la concessione o la
          locazione  di  beni immobili demaniali o patrimoniali dello
          Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi
          gli  Enti  Parco  nazionali, delle unita' sanitarie locali,
          nonche'  di  enti  ecclesiastici,  civilmente riconosciuti,
          della  Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose
          i  cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla
          base  delle  intese  di  cui all'art. 8 della Costituzione.
          Alle   concessioni   e   alle  locazioni  si  applicano  le
          disposizioni  del  comma  1 dell'art. precedente per quanto
          riguarda   la   durata   e  l'ammontare  del  canone  annuo
          ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6
          dello stesso articolo".
                    - Si  riporta  il  testo dell'art. 65 del decreto
          legislativo n. 300del 1999:
                    "Art.  65 (Agenzia del demanio). - 1. All'agenzia
          del   demanio  e'  attribuita  l'amministrazione  dei  beni
          immobili  dello  Stato, con il compito di razionalizzarne e
          valorizzarne    l'impiego;   di   sviluppare   il   sistema
          informativo   sui   beni  del  demanio  e  del  patrimonio,
          utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
          conoscitivi  ed  operativi,  criteri di mercato, di gestire
          con  criteri  imprenditoriali  i  programmi  di vendita, di
          provvista,  anche  mediante  l'acquisizione sul mercato, di
          utilizzo  e  di  manutenzione  ordinaria e straordinaria di
          tali immobili.
                    2.  L'agenzia  puo'  stipulare convenzioni per le
          gestioni  dei  beni  immobiliari  con  le  regioni gli enti
          locali  ed  altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto
          delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
          convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
          immobiliare dell'agenzia del territorio".
                    - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n.
          448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
                    "Art.    19   (Beni   immobili   statali).   - 1.
          Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione
          del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
          con  il  Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme
          di  contabilita'  di  Stato,  puo'  conferire  o  vendere a
          societa'   per   azioni,  anche  appositamente  costituite,
          compendi  o  singoli  beni  immobili  o diritti reali su di
          essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo
          o  per  altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti
          diversi   dallo   Stato  che  non  ne  dispongano  per  usi
          governativi,   per  la  loro  piu'  proficua  gestione.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o
          finanziari,  incaricati  anche  della valutazione dei beni,
          scelti,  anche  in  deroga  alle  norme  di contabilita' di
          Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie societa'
          nazionali  ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
          sono  esclusi  dall'acquisto  di  compendi  o  singoli beni
          immobili  o  diritti  reali  su  di essi relativamente alle
          operazioni  di  conferimento  o  di  vendita  per  le quali
          abbiano  prestato  attivita'  di  consulenza.  I  valori di
          conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del
          codice  civile,  sono  determinati in misura corrispondente
          alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono
          determinati  in  base  alla  stima del consulente di cui al
          presente  comma.  Lo  Stato e' esonerato dalla consegna dei
          documenti  relativi  alla proprieta' o al diritto sul bene.
          Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di
          titolarita'  del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
          al  20  per  cento.  Le  valutazioni di interesse storico e
          artistico  sui  beni da alienare sono effettuate secondo le
          modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato
          ai sensi dell'art. 32 della presente legge.
                    2.  Si  applica  l'art 3,  comma  95, lettera b),
          della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, oppure, ove i beni
          ricadano   nella  circoscrizione  di  un  solo  comune,  e'
          attribuita ad esso una partecipazione nelle societa' di cui
          al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.
                    3.  Le  societa'  cui sono conferiti beni che non
          possono   essere   alienati  ne  curano  l'esercizio  e  la
          valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato
          a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
                    4. Il capitale delle societa' di cui al comma 3 e
          quello   delle   societa'   cui   sono  da  conferire  beni
          alienabili,  fermi  restando  i  vincoli gravanti sui beni,
          possono   appartenere  ad  amministrazioni  pubbliche  e  a
          soggetti privati.
                    5.  E'  soppresso  il  termine di cui all'art. 3,
          comma  88,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato
          dall'art.  14  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
          individuazione  di  beni  e  di  diritti  reali immobiliari
          costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
          all'art.  14-bis,  della  legge  25 gennaio  1994, n. 86, e
          successive  modificazioni.  E' inoltre soppresso il termine
          per  promuovere  la  costituzione  di  fondi  istituiti con
          l'apporto  dei  beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
          della citata legge n. 662 del 1996.
                    6.  Possono  essere affidati in concessione o con
          contratto  a  privati  o  ad amministrazioni pubbliche, che
          promuovono  e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
          l'adattamento,  la  ristrutturazione  o la ricostruzione di
          beni  immobili  non  piu'  utilizzati  dall'amministrazione
          statale   e   dagli  enti  locali,  per  la  loro  proficua
          utilizzazione   da   parte  degli  stessi  soggetti  e  con
          corresponsione,  per  il tempo di godimento dei beni, di un
          prezzo  all'amministrazione  statale  ed  agli  enti locali
          fissato  tenendo  conto  dell'impegno finanziario derivante
          dall'esecuzione  del  progetto  e del valore di mercato del
          bene.  La  revoca  della  concessione  o la risoluzione del
          contratto  possono essere disposte, in accordo con il terzo
          finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
          concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
          assunte con il terzo finanziatore.
                    7. All'attuazione delle disposizioni del presente
          articolo   si  provvede  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
                    8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art.
          3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
                    9.  Al  primo  periodo  del  comma 5 dell'art. 12
          della  legge  15 maggio 1997, n. 127, la parola: novanta e'
          sostituita dalla seguente: centoventi .
                    10.   Sulla  attuazione  delle  disposizioni  del
          presente   articolo,   sulla   entita'   e  qualita'  della
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dello Stato e
          sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3, i Ministri
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          delle   finanze   presentano   una   relazione  annuale  al
          Parlamento".
                    - Si  riporta  il testo dell'art. 2343 del codice
          civile, sopra richiamato:
                    "Art.  2343  (Stima  dei  conferimenti di beni in
          natura  e  di  crediti).  - Chi conferisce beni in natura o
          crediti  deve presentare la relazione giurata di un esperto
          designato  dal  presidente  del  tribunale,  contenente  la
          descrizione  dei  beni o dei crediti conferiti, il valore a
          ciascuno  di  essi  attribuito,  i  criteri  di valutazione
          seguiti,  nonche'  l'attestazione  che il valore attribuito
          non    e'   inferiore   al   valore   nominale,   aumentato
          dell'eventuale  sopraprezzo,  delle  azioni emesse a fronte
          del   conferimento.   La  relazione  deve  essere  allegata
          all'atto costitutivo.
                    All'esperto nominato dal presidente del tribunale
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 64 del codice di
          procedura civile.
                    Gli   amministratori  e  i  sindaci  devono,  nel
          termine  di  sei  mesi  dalla  costituzione della societa',
          controllare   le   valutazioni  contenute  nella  relazione
          indicata  nel  primo comma e, se sussistano fondati motivi,
          devono  procedere alla revisione della stima. Fino a quando
          le  valutazioni  non  sono  state  controllate,  le  azioni
          corrispondenti  ai  conferimenti sono inalienabili e devono
          restare depositate presso la societa'.
                    Se  risulta  che il valore dei beni o dei crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre  il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'".
                    - Si riporta il testo dell'art. 44 della legge n.
          448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
                    "Art.  44  (Dismissione di immobili del Ministero
          della   difesa).   - 1.   Sulla   base  di  una  aggiornata
          valutazione  delle  esigenze strutturali e infrastrutturali
          derivanti  dal  nuovo  modello  organizzativo  delle  Forze
          armate,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  delle finanze, nonche' con il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente
          agli   immobili  soggetti  a  tutela,  e  con  il  Ministro
          dell'ambiente,  relativamente  ai  beni  compresi  in  aree
          protette   o  di  particolare  pregio  naturalistico,  sono
          individuati,    per   la   loro   dismissione,   attraverso
          alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi
          in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in
          relazione   ai   quali   sia   accertato   il   venir  meno
          dell'interesse  all'utilizzo per finalita' militari, ovvero
          non  risulti  piu'  economicamente  conveniente la gestione
          diretta.  Resta  confermato  quanto  disposto  dall'art. 3,
          comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
                    2.  Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
          gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le
          disposizioni  contenute nelle lettere da a) a e), del comma
          112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
                    3.  I  comuni,  le  province e le regioni nel cui
          territorio  e'  situato l'immobile oggetto di dismissione o
          concessione  hanno  diritto  di  prelazione. A tale fine il
          Ministero  della  difesa  e' tenuto a notificare ai comuni,
          alle province e alle regioni il valore dei beni determinato
          e  approvato  ai  sensi dell'art. 3, comma 112, lettera c),
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662.  Il  diritto  di
          prelazione  deve  essere  esercitato  entro  il  termine di
          quarantacinque  giorni  dalla  notificazione.  In  mancanza
          della   notificazione  comuni,  province  e  regioni  hanno
          diritto  di  riscattare  la quota dall'acquirente e da ogni
          successivo  avente  causa. La priorita' per l'esercizio del
          diritto  di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle
          province  e quindi alle regioni. I comuni, le province e le
          regioni  mantengono  per almeno trenta anni la destinazione
          pubblica   degli   immobili   oggetto   di   dismissione  o
          concessione.
                    4.  Le  risorse  derivanti  dalle  alienazioni  e
          gestioni  degli  immobili  effettuate ai sensi del presente
          articolo  e dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662, sono versate all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere  riassegnate,  nel complessivo limite di
          lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero
          della  difesa  con  le  modalita' di cui all'art. 17, terzo
          comma,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del
          Ministero   della   difesa,   per  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  ammodernamento  e  potenziamento  operativo,
          strutturale  e  infrastrutturale  delle  Forze  armate.  Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma 112, lettera f),
          della  citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
                    5.  Dopo  l'undicesimo  comma  dell'art.  4 della
          legge  18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: Nei
          casi   in  cui  le  permute  gia'  avviate,  stipulate  tra
          l'amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
          presente  articolo,  non siano state ancora definitivamente
          concluse alla data del 31 dicembre 1998:
                      a) le  aree  del demanio dello Stato oggetto di
          permuta  di  cui  gli  enti abbiano avuto la disponibilita'
          continuata,  per  effetto di accordi stipulati ai sensi del
          presente  articolo  e  che  siano  state  destinate in modo
          irreversibile  al  soddisfacimento  degli  interessi  delle
          comunita'  residenti nel relativo ambito territoriale, sono
          trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale;
                      b) gli  alloggi  di  servizio,  se  e in quanto
          venuti  ad  esistenza  nelle  loro  componenti  essenziali,
          destinati  al  soddisfacimento delle esigenze abitative del
          personale  militare,  realizzati  a  carico  delle  risorse
          finanziarie     dell'ente     locale    sono    considerati
          infrastrutture  militari  e sottoposti alle disposizioni di
          cui  agli  articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono
          fatti  salvi  eventuali  conguagli  economici  derivanti da
          stime  effettuate  dai competenti uffici tecnici erariali e
          penali derivanti da inadempienze contrattuali .
                    6.  Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112,
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare
          applicazione  in  riferimento  alle dismissioni relative ai
          beni   individuati   con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  11  agosto 1997, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
                    7.    Il    Ministro    della   difesa   comunica
          semestralmente  alle competenti Commissioni parlamentari le
          dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative
          destinazioni.   Le  medesime  comunicazioni  sono  rese  al
          Comitato  misto  pariterico  per le servitu' militari delle
          regioni  interessate, limitatamente ai provvedimenti che le
          riguardano".
                    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 112,
          della legge n. 662 del 1996:
                    "112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
          connesse  alla  ristrutturazione  delle  Forze  armate, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su
          proposta  del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
          tesoro  e  delle  finanze, sono individuati gli immobili da
          inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
          secondo le seguenti procedure:
                      a) le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni e
          gestioni  dei  beni  potranno  essere  effettuate, anche in
          deroga  alla  legge  24 dicembre 1908, n. 783, e successive
          modificazioni,  ed al regolamento emanato con regio decreto
          17 giugno   1909,   n.   454,   nonche'  alle  norme  sulla
          contabilita'   generale   dello  Stato,  fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  contabile,
          mediante  conferimento  di  apposito  incarico a societa' a
          prevalente    capitale    pubblico,    avente   particolare
          qualificazione  professionale ed esperienza commerciale nel
          settore immobiliare;
                      b) relativamente      alle     attivita'     di
          utilizzazione  e  valorizzazione,  nonche' permuta dei beni
          che  interessino  enti  locali,  anche  in  relazione  alla
          definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra'
          procedere  mediante accordi di programma ai sensi e per gli
          effetti   di  quanto  disposto  dall'art.  27  della  legge
          8 giugno 1990, n. 142;
                      c) alla  determinazione  del  valore  dei  beni
          provvede   la  societa'  affidataria  tenendo  conto  della
          incidenza  delle  valorizzazioni conseguenti alle eventuali
          modificazioni  degli  strumenti urbanistici rese necessarie
          dalla  nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal
          Ministro  della  difesa a seguito di parere espresso da una
          commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
          della  difesa,  composta  da  esponenti dei Ministeri della
          difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
          un  esperto  in possesso di comprovata professionalita' nel
          settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,
          presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
          dello Stato;
                      d) i contratti di trasferimento di ciascun bene
          sono  approvati  dal  Ministro della difesa; l'approvazione
          puo'  essere  negata  qualora  il  contenuto convenzionale,
          anche  con  riferimento  ai  termini  ed  alle modalita' di
          pagamento  del  prezzo  e  di  consegna  del  bene, risulti
          inadeguato  rispetto  alle  esigenze  della Difesa anche se
          sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
                      e) ai  fini  delle  permute e delle alienazioni
          degli  immobili  da dismettere, secondo appositi programmi,
          il   Ministero  della  difesa  comunica  l'elenco  di  tali
          immobili  al  Ministero  per i beni culturali ed ambientali
          che  si  pronuncia  entro  e non oltre novanta giorni dalla
          ricezione  della  comunicazione  in  ordine  alla eventuale
          sussistenza  dell'interesse storico-artistico individuando,
          in  caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli
          immobili  stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse
          si  applicano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 24 e
          seguenti   della   legge   1o  giugno  1939,  n.  1089.  Le
          approvazio-ni  e  le  autorizzazioni  di  cui alla predetta
          legge  sono  rilasciateentro  e  non  oltre  il  termine di
          centottanta giorni dalla ricezionedella richiesta;
                      f)  (abrogata)".
                    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 95,
          della legge n. 662 del 1996:
                    "95.  Gli utili spettanti all'erario in relazione
          alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche'
          i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
                      a) all'amministrazione dello Stato che deteneva
          o  utilizzava  i  beni o era titolare dei diritti conferiti
          nel  fondo,  in  misura non inferiore al 10 per cento e non
          superiore  al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo
          medesimo,  stimato  ai  sensi del comma 4 dell'art. 14-bis,
          della  legge  25 gennaio  1994,  n. 86, come sostituito dal
          comma    111,    per    il   potenziamento   dell'attivita'
          istituzionale;
                      b) al Ministero dell'interno, per la successiva
          attribuzione  ai  comuni nel cui territorio ricadono i beni
          ed  i  diritti  indicati  alla  lettera  a),  in misura non
          inferiore al 5 per cento e non superiore al15 per cento del
          valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni
          devono essere destinate al finanziamento degli investimenti
          ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77".
                    - L'art.  3,  comma  109,  della legge n. 662 del
          1996, e' riportato nella Nota all'art. 2.